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Provvedimento del 9 aprile 2003 [1075300]

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[doc. web n. 1075300]

Provvedimento del9 aprile 2003

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da Donata Bucci

nei confronti di

Banca Intesa S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di aver appreso verbalmente presso un´agenzia di Torino di Banca Intesa S.p.A. che un´eventuale richiesta di apertura di un rapporto di conto corrente in cointestazione con la propria madre non sarebbe stata accolta in ragione di non meglio precisati dati personali detenuti da detto istituto di credito ed a lei relativi.

La ricorrente afferma che tale istituto di credito non avrebbe fornito riscontro ad un´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano, di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile e di conoscere l´origine dei dati medesimi, oltre alla logica e alle finalità del trattamento.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 la ricorrente ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre le spese del procedimento a carico della controparte.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 14 marzo 2003, il titolare del trattamento, con nota inviata via fax il 21 marzo 2003, ha sostenuto che i dati personali dell´interessata (di cui è stato fornito un elenco dettagliato) erano stati acquisiti e trattati in relazione ad un´operazione di finanziamento -rispetto alla quale si erano verifiche delle morosità, peraltro insanate, che avevano indotto la resistente a cedere il credito ad altra società-, nonché alla concessione in uso di una cassetta di sicurezza, rapporto quest´ultimo tuttora in essere.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali dell´interessata da parte di un istituto di credito in relazione a precedenti rapporti contrattuali intercorsi con la stessa.

In ordine alle richieste formulate dall´interessata, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Il titolare del trattamento ha fornito un adeguato riscontro alla ricorrente comunicando alla stessa l´elenco dettagliato dei dati personali richiesti e fornendo altresì sufficienti indicazioni su origine, logica e finalità del trattamento.

Tali riscontri sono stati forniti, però, solo a seguito della presentazione del ricorso al Garante. L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è quindi determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico di Banca Intesa S.p.A., previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei termini di cui in motivazione;

a) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che, previa parziale compensazione, pone in misura di 50 euro a carico di Banca Intesa S.p.A., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 9 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1075300
Data
09/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso