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Provvedimento del 10 aprile 2003 [1079157]

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[doc. web n. 1079157]

Provvedimento del 10 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Giovanni Monaco

nei confronti di

Stream S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Stream S.p.A. con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e della loro origine.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 19 marzo 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Stream S.p.A. ha risposto con due note anticipate via fax in data 28 marzo e 2 aprile 2003 con le quali, nel comunicare di aver provveduto ad "annullare l´abbonamento" a nome del ricorrente e a cancellare il suo nominativo dai propri archivi, ha inviato copia del contratto contenente i dati personali relativi all´interessato e copia della carta d´identità allegata al contratto medesimo ed inviata dalla società presso cui lo stesso sarebbe stato stipulato (società di cui sono stati indicati gli estremi identificativi).

Nel corso dell´audizione del 4 aprile 2003 il ricorrente ha precisato che i dati riportati nella copia della predetta carta d´identità (nella quale compare la fotografia di un soggetto sconosciuto) coincidono solo in parte con i propri dati, che lo stesso codice fiscale indicato nel contratto non coincide con il proprio e che la copia del contratto inviato dalla società non reca alcuna sottoscrizione. Da una ricerca effettuata dal medesimo ricorrente presso l´anagrafe tributaria il codice fiscale indicato nel contratto risulterebbe peraltro inesistente a prova di un´avvenuta usurpazione di identità dell´interessato da parte di ignoti.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su un trattamento di dati personali effettuato da una società che offre servizi televisivi a pagamento.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Il titolare del trattamento, seppure a seguito della presentazione del ricorso e di ulteriori contatti telefonici intercorsi con il ricorrente, ha fornito adeguato riscontro alle istanze dell´interessato, comunicando i dati personali che lo riguardano e la loro origine e provvedendo ad annullare l´abbonamento ai propri servizi.

Ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b) e c), della legge n. 675/1996 e sulla base di un separato provvedimento, l´Autorità instaura un autonomo procedimento per verificare l´osservanza dei presupposti di liceità del trattamento effettuato dalla società presso cui il contratto sarebbe stato stipulato, con particolare riferimento ai profili legati alle modalità di raccolta dei dati personali, all´informativa di cui all´art. 10 della legge n. 675/1996 ed al consenso al trattamento degli stessi.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 10 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

L SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1079157
Data
10/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso