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Procedimento relativo ai ricorsi - Non luogo a provvedere se la resistente ha già fornito idoneo riscontro all'istanza - 5 novembre 2003 [1083560]

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[doc. web. n. 1083560]

Procedimento relativo ai ricorsi - Non luogo a provvedere se la resistente ha già fornito idoneo riscontro all´istanza - 5 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Nicola Lottici

nei confronti di

TradeDoubler s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, dopo avere ricevuto una comunicazione non sollecitata al proprio indirizzo di posta elettronica, avente contenuto promozionale (soggiorni-vacanza) si era opposto all´ulteriore trattamento dei dati personali che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l´origine dei dati e gli estremi identificativi del responsabile designato per il trattamento dei dati personali. La società resistente cui era stata indirizzata l´istanza aveva risposto dichiarandosi estranea all´invio della comunicazione indesiderata.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 16 settembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota inviata via fax il 6 ottobre 2003, ha nuovamente asserito di non essere il titolare del contestato trattamento dei dati personali del ricorrente, precisando che:

  • tale funzione sarebbe rivestita da "una società di diritto svedese del tutto autonoma ed indipendente dall´esponente";
  • TradeDoubler s.r.l. "non svolge alcuna attività di natura strettamente commerciale", ma sarebbe soltanto licenziataria da parte di TradeDoubler AB con sede in Svezia di una "piattaforma tecnologica finalizzata a promuovere la visibilità in rete di alcuni clienti";
  • la promozione in rete di tali clienti sarebbe affidata ad una rete di terzi affiliati i quali non avrebbero alcun "contatto rilevante" con TradeDoubler s.r.l.;
  • "non vi è alcuna partecipazione né intervento diretto dell´esponente" nell´ambito di tale attività "che viene gestita integralmente da soggetti terzi".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio illecito di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

La resistente che aveva già fornito riscontro all´istanza proposta dall´interessato ai sensi dell´art. 13, ha ribadito nel corso del procedimento di non aver effettuato alcun trattamento di dati personali del ricorrente e fornendo indicazioni atte ad identificare il reale titolare del trattamento. Non risultando comprovata allo stato degli atti la responsabilità della resistente, sulla base delle predette dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. L´Autorità provvederà nell´ambito di un autonomo procedimento alle verifiche del caso in ordine all´asserito trattamento illecito dei dati.

Per quanto concerne le spese sussistono, per quanto rilevato, giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) compensate le spese tra le parti.

Roma, 5 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli