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Provvedimento del 18 dicembre 2003 [1085500]

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[doc. web n. 1085500]

Provvedimento del 18 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Gabriele Gianese presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 datata 26 giugno 2003 nei confronti di Crif S.p.A. con la quale aveva chiesto la cancellazione dei dati che lo riguardano dalla banca dati di tale società, in cui risultava segnalato in relazione a due finanziamenti già conclusi e al rifiuto di un´ulteriore richiesta di finanziamento.

Con nota del 9 luglio 2003 Crif S.p.A. aveva informato l´interessato di aver sospeso la visibilità dei dati relativi ad un finanziamento erogato al ricorrente da Compass S.p.A. (che il ricorrente sostiene essere stato estinto il 31/7/2001). Crif S.p.A. comunicava altresì all´interessato di non poter cancellare i dati relativi ad un´apertura di credito revolving concessa allo stesso da Fiditalia S.p.A. (che il ricorrente sostiene di avere "definito nel giugno 2002"), nonché ad una richiesta di finanziamento non accolta da Silf- Società Italiana Leasing e Finanziamenti S.p.A. in quanto il relativo trattamento appariva, ad avviso della società, "pertinente agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati", ed inoltre, non erano "ancora decorsi i termini di permanenza dei dati medesimi in banca dati".

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre le spese del procedimento a carico del titolare del trattamento.

All´invito ad aderire ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, formulato da questa Autorità in data 3 novembre 2003, Crif S.p.A., ha risposto con fax inviato il 17 novembre 2003, dichiarando che:

  • la segnalazione di "sofferenza già regolarizzata" relativa al finanziamento erogato da Compass S.p.A. il 31 luglio 1998 ed estinto senza pendenze il 30 luglio 2002 (anziché il 31 luglio 2001, come sostenuto dal ricorrente), di cui inizialmente era stata sospesa la visibilità in attesa di chiarimenti da parte dell´ente segnalante, era stata cancellata definitivamente dalla resistente, "prima della proposizione del ricorso";
  • la permanenza della segnalazione relativa all´apertura di credito revolving concessa da Fiditalia S.p.A. ("ossia di un contratto della tipologia multiconto", che consente al cliente di utilizzare una somma prederminata e di "rialimentarla" con il versamento di ulteriori somme) sarebbe legittima in quanto il rapporto contrattuale in questione "in mancanza di recesso del beneficiario o di revoca dell´ente finanziatore (…) non può dirsi venuto meno"; 
  • la segnalazione relativa alla richiesta di finanziamento rifiutata dalla Silf-Società Italiana Leasing e Finanziamenti S.p.A. "non è più attualmente censita nella banca dati di Crif in ragione della decorrenza dei tempi di conservazione relativi alla medesima.

Con memoria in data 24 novembre 2003 il ricorrente ha ribadito che il contratto di apertura di credito revolving stipulato con Fiditalia S.p.A. si era estinto (secondo quanto comunicato dalla stessa società), insistendo nella richiesta di cancellazione della relativa segnalazione.

Con memoria del 2 dicembre 2003 Crif S.p.A. ha precisato di aver cancellato la segnalazione relativa alla citata apertura di credito revolving, avendo appreso da Fiditalia S.p.A. che il contratto in questione si era estinto in data 25.11.2003. La resistente ha inoltre confermato di aver già cancellato le restanti segnalazioni.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta di cancellazione di dati personali relativi al ricorrente dalla banca dati di una c.d. "centrale rischi" privata.

In ordine alla richiesta di cancellazione dei dati formulata dal ricorrente va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento fornito al riguardo adeguato riscontro nel corso del procedimento.

La resistente ha comunicato che la segnalazione relativa al finanziamento erogato da Compass S.p.A. é stata cancellata dalla propria banca dati prima della proposizione dell´odierno ricorso, seppur oltre il termine di cinque giorni previsto dalla legge n. 675 per dare riscontro alla istanza ex art. 13. Analogamente, Crif S.p.A. ha confermato la cancellazione dei dati relativi alla richiesta di finanziamento rifiutata da Silf-Società Italiana Leasing e Finanziamenti S.p.A. Infine Crif S.p.A. ha provveduto, nel corso del procedimento, a cancellare la segnalazione relativa all´apertura di credito revolving già concessa da Fiditalia S.p.A.

Il complessivo ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto nella misura di 100 euro a carico di Crif S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, seppur tardivamente, dal titolare del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione formulata dal ricorrente, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari a 100 euro a carico di Crif S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 18 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1085500
Data
18/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso