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Provvedimento del 22 dicembre 2003 [1085634]

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  [doc. web. n. 1085634]

Provvedimento del 22 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY nei riguardi del trattamento di dati effettuato presso la Parrocchia di San Gottardo di Genova;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 il 23 agosto 2003 con la quale aveva chiesto che fosse annotata, a margine del registro dei battezzati della Parrocchia di San Gottardo di Genova la propria "inequivocabile volontà di non essere più considerata aderente alla confessione religiosa denominata Chiesa cattolica apostolica romana" e che dell´avvenuta annotazione fosse data conferma per lettera, debitamente sottoscritta.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha ribadito la propria richiesta.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il parroco della predetta Parrocchia, con nota datata 21 novembre 2003, ha dichiarato di aver provveduto, su autorizzazione del Vescovo ausiliare e Vicario generale della Curia arcivescovile di Genova, ad effettuare nel registro dei battezzati l´annotazione richiesta dalla ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sulla richiesta di annotare a margine del registro dei battezzati la volontà dell´interessata di non appartenere più alla Chiesa cattolica.

Come già rilevato da questa Autorità in altri provvedimenti relativi a casi analoghi (v., per esempio, Provv. del 19 settembre 1999, pubblicato in Bollettino n. 9, pag. 54), "l´aspirazione degli interessati a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute, può … essere soddisfatta…" attraverso, "ad esempio, una semplice annotazione a margine del dato da rettificarsi …", ferma restando la documentazione del fatto storico dell´avvenuto battesimo (cfr. Trib. Padova sez. I civ. n. 3531/99 RG del 26 maggio 2000).

La richiesta dell´odierna ricorrente di apporre l´annotazione della propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica è pertanto legittima, essendo volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che la riguardano, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo alla propria appartenenza religiosa (art. 13, comma 1, lett. c), n. 3 legge n. 675/1996).

Anche se solo a seguito della presentazione del ricorso, il parroco della Parrocchia nei cui registri risultava iscritta l´interessata ha fornito alla stessa un riscontro adeguato, comunicando di aver apposto a margine del registro dei battezzati l´annotazione richiesta. Pertanto, sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 22 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli