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Provvedimento del 26 gennaio 2004 [1086835]

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[doc. web n. 1086835]

Provvedimento del 26 gennaio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Davide Santinoli

nei confronti di

Pasqualina Zampetti in qualità di titolare del dominio ladyambra.it;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003) nei confronti di Pasqualina Zampetti, in qualità di titolare del dominio ladyambra.it, con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica non sollecitato a contenuto promozionale (relativo ad un sito dedicato a consulenza in tema di astrologia, cartomanzia, ecc.), oltre ad alcune richieste non previste dall´art. 13 della citata legge, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e l´origine dei dati personali, opponendosi al trattamento dei dati che lo riguardano ai fini commerciali e promozionali.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, art. 145 del d.lg. n. 196/2003) l´interessato ha ribadito le proprie istanze, chiedendo di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 4 dicembre 2003 ai sensi

dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003) la resistente non ha fornito riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996 (ora, art. 4, comma 1, lett. a) del d.lg. n. 196/2003).

Dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell´interessato un consenso preventivo e informato per l´invio dell´e-mail promozionale in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti di legge (artt. 23, 24 e 130 del d.lg. n. 196/2003).

L´utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non è consentita per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante dell´11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39), senza un´idonea informativa rilasciata ai sensi dell´art. 13 del citato d.lg. n. 196/2003 e in assenza del previo consenso dell´interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui alle disposizioni sopraindicate.

Il ricorso deve essere accolto.

Nonostante la nota di invito ad aderire inviata sia a mezzo posta prioritaria, sia a mezzo raccomandata a/r (che è stata restituita all´Autorità con l´indicazione di "compiuta giacenza"), all´indirizzo indicato dal ricorrente ed al quale era pervenuta precedentemente l´istanza ex art. 13 dallo stesso inoltrata, il titolare del trattamento non ha fornito all´interessato ed a questa Autorità alcun riscontro alle istanze proposte.

Deve ritenersi pertanto fondata la richiesta del ricorrente di vedere interrotto l´uso del proprio indirizzo di posta elettronica, il cui utilizzo dovrà essere inibito dalla resistente, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del d.lg. n. 196/2003, con effetto immediato dalla data di ricezione del presente provvedimento. Entro il 31 marzo 2004 la resistente dovrà inoltre fornire idoneo riscontro alla richiesta del ricorrente di conoscere l´origine dei dati personali trattati e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, dando altresì conferma di aver adottato, in aggiunta alla cancellazione, ogni opportuna misura per evitare ogni ulteriore invio di corrispondenza indesiderata del genere contestato, in assenza di idoneo presupposto di legge.

Ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. a) del d.lg. n. 196/2003, e sulla base di un distinto provvedimento, l´Autorità instaurerà un autonomo procedimento per verificare la liceità e la correttezza del trattamento effettuato, con particolare riguardo all´obbligo di informativa di cui all´art. 13 del d.lg. n. 196/2003.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, posto interamente a carico di Pasqualina Zampetti è determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina alla Sig.a Pasqualina Zampetti, in qualità di titolare del dominio ladyambra.it, la cessazione del comportamento illegittimo nei termini di cui in motivazione;

b) ordina alla resistente di comunicare al ricorrente, entro il 31 marzo 2004, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e l´origine dei dati trattati, dando conferma entro la medesima data a questa Autorità dell´avvenuto adempimento di cui alla presente lettera e alla lettera a);

c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto a carico della resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 26 gennaio 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1086835
Data
26/01/04

Tipologie

Decisione su ricorso