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Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica - 3 marzo 2005 [1107658]

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[vedi anche Newsletter]

 

Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica -  3 marzo 2005
(G.U. n. 64 del 18 marzo 2005)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che il 3 e il 4 aprile e nel mese di maggio 2005 si terranno alcune elezioni amministrative e che nella primavera del 2005 è prevista altresì una consultazione referendaria;

CONSIDERATO che candidati e forze politiche intraprendono numerose iniziative di comunicazione e di propaganda e che ciò comporta l´impiego di dati personali per l´inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle elezioni e ai referendum;

CONSIDERATO che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone cui si riferiscono le informazioni utilizzate e, in particolare, del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali (art. 1 del Codice);

VISTO l´art. 13, comma 4, del Codice ai sensi del quale, se i dati non sono raccolti presso la persona cui si riferiscono, l´informativa di cui al comma 1 del medesimo articolo è fornita all´interessato all´atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell´art. 13, comma 5, lett. c), del Codice, il Garante ha il compito di dichiarare se l´adempimento da parte di un determinato titolare del trattamento all´obbligo di informativa comporta o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate;

VISTO il provvedimento generale di questa Autorità del 12 febbraio 2004 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, allegato al presente provvedimento e le cui prescrizioni si intendono qui integralmente richiamate), con il quale sono stati indicati i presupposti e le garanzie in base alle quali partiti e movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati possono utilizzare lecitamente, a fini di propaganda elettorale, dati personali estratti in particolare da fonti pubbliche;

CONSIDERATO che il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati con il predetto provvedimento del 12 febbraio 2004 opera anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali sopraindicate;

CONSIDERATO che, per il solo perseguimento delle iniziative referendarie e per i trattamenti a ciò finalizzati, non è necessaria alcuna manifestazione di consenso ulteriore rispetto alla sottoscrizione delle richieste referendarie, per la cui validità i promotori sono tenuti a raccogliere, per legge, alcuni dati personali dei sottoscrittori (artt. 7 e 8 l. 25 maggio 1970, n. 352; art. 24, comma 1, lett. a), d.lg. n. 196/2003), e a darne comunicazione agli organi preposti alla verifica della regolarità delle richieste (artt. 9 ss. l. 25 maggio 1970, n. 352; art. 24, comma 1, lett. a), citato);

CONSIDERATO che, invece, coloro che intendono eventualmente trattare i predetti dati per finalità diverse da quelle collegate alla richiesta referendaria devono previamente richiedere un consenso informato, libero, scritto e distinto dalla predetta sottoscrizione delle richieste referendarie;

CONSIDERATO che, con il predetto provvedimento, i soggetti che effettuano propaganda elettorale sono stati altresì esonerati temporaneamente, a determinate condizioni, dall´obbligo di fornire previamente l´informativa ai soggetti interessati al trattamento (art. 13 del Codice);

RITENUTO necessario richiamare nel presente provvedimento le garanzie già segnalate dal Garante nel citato provvedimento del 12 febbraio 2004;

CONSIDERATA la necessità di esonerare in via temporanea dall´obbligo dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice partiti e movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati che trattano dati personali per esclusiva finalità di comunicazione politica o di propaganda, nel circoscritto ambito temporale concernente le menzionate tornate di consultazioni elettorali amministrative e referendarie;

RITENUTO che, applicando i principi affermati nel citato provvedimento del 12 febbraio 2004 a proposito dell´obbligo di informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli interessati esonerare il soggetto che utilizza i dati per esclusivi fini di propaganda elettorale dall´obbligo di fornire l´informativa, sino alla data del 30 giugno 2005; ciò, con riferimento all´informativa dovuta a persone cui si riferiscono dati personali estratti da fonti pubbliche accessibili a chiunque, che non siano contattate da chi utilizza i dati o che ricevano materiale di propaganda diverso da lettere articolate o messaggi di posta elettronica, che non permetta l´inserimento dell´informativa;

RITENUTO che, decorsa la data del 30 giugno 2005, partiti e movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati possano continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque per esclusive finalità di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 settembre 2005 nei modi previsti dall´art. 13 del Codice;

RITENUTO che, nel caso in cui partiti e movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati non informino gli interessati entro il predetto termine del 30 settembre 2005 nei modi previsti dall´art. 13 del Codice, i dati dovranno essere cancellati o distrutti;

RILEVATO che l´interessato può esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice, con riferimento ai quali il titolare del trattamento è tenuto a fornire un idoneo riscontro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) prescrive ai titolari di trattamento interessati, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, di adottare le misure necessarie ed opportune richiamate nel presente provvedimento, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

b) ai sensi dell´art. 13, comma 5, del Codice dispone che partiti e movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati, i quali trattino dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque per esclusive finalità di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica in occasione delle consultazioni elettorali, amministrative e referendarie del primo semestre del 2005, possano astenersi dall´informare gli interessati alle condizioni e nei limiti indicati in motivazione;

c) dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 marzo 2005

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli