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Attività giornalistica - Pubblicazione della notizia di una sentenza di condanna penale su un quotidiano locale - 21 ottobre 1998 [1108755]

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[doc. web n. 1108755]

Attività giornalistica - Pubblicazione della notizia di una sentenza di condanna penale su un quotidiano locale - 21 ottobre 1998

È legittima la diffusione di dati personali nell´ambito dell´attività giornalistica, che avvenga nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, del criterio "dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti d´interesse pubblico" (art. 20, comma 1, lettera d) legge 31 dicembre 1996, n. 675 e "Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica ai sensi dell´art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675", pubblicato anche in bollettino n. 5 pag. 74).


Roma, 21 ottobre 1998

Sig. (...)

OGGETTO: Segnalazione relativa alla pubblicazione della notizia di una sentenza di condanna penale su un quotidiano locale


È stata segnalata a questa Autorità la pubblicazione su un quotidiano locale della notizia relativa all´emissione da parte del Tribunale di Mantova della sentenza di condanna per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e di lesione personale (art. 582 c.p.) a carico della persona segnalante

L´episodio segnalato viene denunciato come lesivo della riservatezza e dell´onorabilità dell´interessato "che riveste la carica di consigliere comunale" e della Lista civica che rappresenta.

In merito a tale questione si fa presente quanto segue:

  • la diffusione della notizia della sentenza di condanna emessa a carico dell´interessato non viola le norme del codice di procedura penale relative al divieto di pubblicazione degli atti del processo penale (art. 114 c.p.p.) né altre specifiche norme;
  • ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (art. 20, comma 1, lettera d)) è poi legittima la diffusione di dati personali nell´ambito dell´attività giornalistica che avvenga nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, del criterio "dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti d´interesse pubblico".

Il fatto segnalato non costituisce, pertanto, violazione delle norme a tutela della riservatezza in quanto non appaiono superati i limiti suddetti.

IL PRESIDENTE