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Sms per propaganda elettorale: necessario il consenso dei destinatari - 19 maggio 2006
Sms per propaganda elettorale: necessario il consenso dei destinatari
Senza il consenso specifico dei destinatari i partiti, le liste e i candidati alle elezioni non possono inviare messaggi di propaganda via cellulare o via e-mail. Lo ribadisce il Garante per la privacy dando conto dell´esito dell´indagine compiuta sull´invio di sms nel corso della recente campagna elettorale politica.
Gli accertamenti avviati dopo il voto del 9 e 10 aprile scorsi sono stati svolti con la collaborazione anche del servizio polizia postale e delle comunicazioni e hanno riguardato sia la forza politica committente (Forza Italia), sia le società di servizi telematici che avevano inviato i messaggi.
Per molti cittadini che avevano segnalato il fatto al Garante, fornendo i propri dati ed indicando il mittente del messaggio elettorale, è risultato che gli stessi segnalanti avevano in precedenza sottoscritto contratti con i quali avevano accettato espressamente la ricezione di messaggi promozionali anche di tipo politico in cambio di una "ricarica" del credito sul proprio cellulare. L´Autorità non ha quindi ravvisato in questi casi la sussistenza degli estremi del fatto illecito di "spamming" via telefono.
Alcune formule di informative o di consenso non erano tuttavia integralmente conformi alla disciplina vigente, e il collegio del Garante ha impartito le dovute prescrizioni alle società.
L´Autorità sottolinea il ruolo e le responsabilità del committente, quando questi si avvale di soggetti esterni che inviano note per posta, messaggi telefonici o e-mail.
Con l´occasione, anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali, il Garante ritiene doveroso richiamare nuovamente l´attenzione sulle garanzie per i cittadini stabilite nel provvedimento generale in materia di utilizzo dei dati personali a fini di propaganda elettorale del 7 settembre 2005.
L´Autorità, in particolare, ribadisce le regole da rispettare quando si utilizzano strumenti di comunicazione elettronica. A meno che i dati personali siano stati forniti direttamente dall´interessato, è infatti necessario acquisire il preventivo consenso del destinatario per l´invio di sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax.
Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.
I cittadini devono essere informati sull´uso che si fa dei loro dati.
Roma, 19 maggio 2006
Vedi anche (10)
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Misure in materia di propaganda politica ed elettorale - 3 maggio 2007 [1409206]
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Trattamento illecito di dati a fini di propaganda elettorale - 31 luglio 2014
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Misure in materia di propaganda elettorale - esonero dall'informativa - 11 febbraio 2010 [1694531]
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Propaganda elettorale: le regole del Garante privacy - 13 aprile 2011
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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Lorenzo Riccitelli - 12 ottobre 2016 [6033079]