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Provvedimento del 20 dicembre 2006 [1381644]

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[doc. web n. 1381644]

Provvedimento del 20 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato nei confronti di Syner.it informatica s.r.l. con il quale Pier Luigi Maria Lucatuorto (a seguito della ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato a firma "Syner.it" con il quale si chiedeva il consenso al trattamento dei dati per l´invio di materiale promozionale da parte della medesima società di cui venivano pubblicizzati i servizi) ha lamentato il mancato riscontro ad un´istanza inoltrata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003); rilevato che con tale istanza l´interessato ha chiesto la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano l´origine degli stessi, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, gli estremi identificativi completi del titolare e dell´eventuale responsabile, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonché di ottenere la loro cancellazione; rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 settembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 31 ottobre 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 4 ottobre 2006 con la quale Syner.it informatica s.r.l. ha dichiarato di non detenere alcun dato personale del ricorrente, precisando che il suo indirizzo di posta elettronica sarebbe presente "all´interno del database" del proprio "fornitore" New Project di Luca Puppi; rilevato che quest´ultimo ha sostenuto (con nota inviata alla società resistente e allegata al riscontro) che il ricorrente avrebbe "dato il suo consenso alla ricezione di email informative/commerciali (opt-in) attraverso il form all´indirizzo http://www.newproject-srl.it/manuali.html" e che l´integrità dei correlativi dati sarebbe affidata ad un altro soggetto (XX di XX);

VISTA la memoria inviata via fax il 7 luglio 2006, con la quale il ricorrente ha contestato il riscontro ricevuto, dichiarando di non aver mai registrato i propri dati personali presso il predetto indirizzo Internet e ha ribadito la richiesta relativa alle spese per il procedimento;

VISTA la memoria anticipata via fax il 15 novembre 2006 con la quale la resistente, nel ribadire che il trattamento dei dati personali del ricorrente è stato effettuato da altra società, ha dichiarato di avere per questa ragione provveduto subito a trasmettere a quest´ultima l´istanza ricevuta dal ricorrente, ma di non essere in grado di verificare la veridicità di quanto poi dalla stessa dichiarato con riferimento all´origine dell´indirizzo di posta elettronica;

RILEVATO che ai sensi dell´art. 130 del Codice (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) il consenso preventivo degli interessati è richiesto anche per l´invio di una sola comunicazione mediante posta elettronica volta ad ottenere il consenso per l´invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale o, comunque, per fini promozionali (come quella contestata volta a rendere noti i servizi offerti attraverso un sito Internet);

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato dichiarando, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere e di non aver trattato i dati personali del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Syner.it informatica s.r.l. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del contenuto del riscontro, fornito seppure solo a seguito della presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Syner.it informatica s.r.l., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli