Verifica sulle modalità di inserimento delle segnalazioni (art. 99...
Verifica sulle modalità di inserimento delle segnalazioni (art. 99 convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)...
[doc. web n. 1388902]
Verifica sulle modalità di inserimento delle segnalazioni (art. 99 convenzione di applicazione dell´Accordo di Schengen) - 8 febbraio 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTA la legge 30 settembre 1993, n. 388 di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all´Accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione e, in particolare, l´articolo 11, come modificato dall´articolo 173 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;
PREMESSO CHE:
- il Garante per la protezione dei dati personali è l´autorità indipendente incaricata di esercitare il controllo sui trattamenti dei dati personali in applicazione della convenzione di applicazione dell´Accordo di Schengen e ad eseguire le verifiche previste nel relativo articolo 114 (art. 173 del Codice; art. 11 l. 30 settembre 1993, n. 388; art. 114 convenzione cit.);
- in tal veste il Garante partecipa alle attività dell´Autorità di controllo comune Schengen (Acc Schengen) istituita dall´articolo 115 della predetta convenzione e che ha, tra i suoi compiti, quelli di "analizzare le difficoltà di applicazione o di interpretazione che possono sorgere dall´utilizzazione del Sistema di informazione Schengen" (S.i.s.), nonché di "elaborare proposte armonizzate allo scopo di trovare soluzioni comuni ai problemi esistenti";
- la predetta Acc ha deliberato un´azione comune volta a verificare la qualità delle segnalazioni a fini di sorveglianza discreta o di controllo specifico (art. 99 convenzione cit.) e le modalità con le quali le medesime segnalazioni vengono inserite nel S.i.s. da parte degli Stati, rilevandosi dalle statistiche relative alle segnalazioni presenti nel sistema una rilevante differenza numerica tra i vari Paesi partecipanti;
- le autorità nazionali di controllo sono state, pertanto, richieste di svolgere un´azione coordinata tesa ad accertare la liceità e la correttezza del trattamento dei dati sulla base delle risposte formulate, nonché di verifiche svolte anche in loco;
- l´Ufficio del Garante ha acquisito, sulla scorta di un questionario predisposto dall´Acc, opportune informazioni sul quadro normativo e sulle procedure seguite da ciascuno Stato per individuare i comportamenti che possono dar luogo, a cura delle autorità competenti, alla richiesta di introdurre le predette segnalazioni nel sistema;
- occorre ora procedere alla verifica delle informazioni preliminari già acquisite, anche attraverso accertamenti da svolgere presso i competenti uffici centrali e periferici del Ministero dell´interno, per completare la seconda fase dell´azione coordinata;
- ritenuta, altresì, la necessità di svolgere più ampi accertamenti sulla liceità e correttezza dei trattamenti comunque effettuati per l´attuazione della predetta convenzione, anche al di là dell´azione comune convenuta nella menzionata Acc;
- dato atto che il Garante effettuerà tali accertamenti per il tramite del componente designato prof. Francesco Pizzetti, presidente, ai sensi dell´art. 160 del Codice;
TUTTO CIÓ PREMESSO IL GARANTE:
delibera di effettuare, per il tramite del componente designato prof. Francesco Pizzetti, presidente, ai sensi dell´articolo 160 del Codice, gli accertamenti necessari a verificare le modalità dell´inserimento delle segnalazioni previste dall´articolo 99 della convenzione di applicazione dell´Accordo di Schengen, in particolare per quanto concerne la qualità e l´esattezza dei dati, presso i competenti uffici centrali e periferici del Ministero dell´interno, nonché più ampi accertamenti sulla liceità e correttezza dei trattamenti comunque effettuati per l´attuazione della medesima convenzione.
Roma, 8 febbraio 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli