Provvedimento del 1 marzo 2007 [1396575]
Provvedimento del 1 marzo 2007 [1396575]
[doc. web n. 1396575]
Provvedimento del 1 marzo 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso presentato al Garante il 2 gennaio 2007 nei confronti di Napolipark s.r.l. con il quale Antonio Pasquale (in riferimento ad un´acquisizione di dati effettuata da tale società per il rilascio di un permesso di sosta per residenti), nel fornire copia di un riscontro, a suo avviso inidoneo, alle istanze previamente formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice, ha ribadito le richieste volte a conoscere l´origine dei dati e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, qualora designato; rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 gennaio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;
VISTE le note datate 18 gennaio 2007 e 8 febbraio 2007 con le quali Napolipark s.r.l. ha riscontrato le richieste dell´interessato chiarendo, tra l´altro, che i suoi dati "traggono origine da una richiesta, debitamente sottoscritta, di rilascio del permesso di sosta per residenti" e sono "trattati per finalità strettamente ed esclusivamente collegate al rilascio, sostituzione e rinnovo del permesso di sosta per residente da parte di personale debitamente incaricato"; visto che il titolare del trattamento, in replica alle osservazioni del ricorrente inviate via fax il 3 febbraio 2007, ha fornito i richiesti estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento;
RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Napolipark s.r.l. in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Napolipark s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 1 marzo 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli