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Provvedimento del 16 marzo 2007 [1399505]

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[doc. web n. 1399505]

Provvedimento del 16 marzo 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 18 gennaio 2007, presentato da Maurizio Platano e Maria Antonietta Giglio (i quali hanno acquistato un immobile dal Fondo pensioni per il personale Cariplo), con il quale i ricorrenti hanno chiesto la comunicazione in forma intelligibile di alcuni dati che li riguardano; ciò, con riferimento ad alcune informazioni relative alla unità immobiliare di loro proprietà e, in particolare, ai valori "contenuti nelle tabelle millesimali rivedute e corrette" (consegnate al medesimo fondo pensioni dal professionista incaricato della rilevazione); rilevato che, con il ricorso, gli interessati hanno chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico di controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 gennaio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati;

VISTA la nota inviata via fax il 5 febbraio 2007 con la quale l´ente resistente, aderendo all´invito del Garante, ha fornito riscontro alla richiesta dei ricorrenti, trasmettendo ad essi il prospetto contenente i dati che li riguardano;

VISTA la lettera datata 14 febbraio 2007 con la quale i medesimi ricorrenti hanno dichiarato di aver ricevuto riscontro alle proprie richieste;

RITENUTA pertanto la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito idoneo riscontro alle richieste dei ricorrenti nel corso del procedimento, come da questi confermato nella richiamata nota del 14 febbraio 2007;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Fondo pensioni per il personale Cariplo, in ragione del mancato tempestivo riscontro alla richiesta degli interessati, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Fondo pensioni per il personale Cariplo, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.

Roma, 16 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1399505
Data
16/03/07

Tipologie

Decisione su ricorso