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Provvedimento del 21 marzo 2007 [1401222]

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[doc. web n. 1401222]

Provvedimento del 21 marzo 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY nei confronti di Ministero dell´Interno-Dipartimento di pubblica sicurezza;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

Il ricorrente, ritenendo che informazioni personali che lo riguardano possano essere iscritte in archivi del Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza presso il Ministero dell´Interno, ha presentato un ricorso a questa Autorità ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice per chiedere di accedere a tali informazioni e per ottenerne la cancellazione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina l´esercizio dei diritti riconosciuti all´interessato con riferimento ai dati che lo riguardano (artt. 7 ss.) e la presentazione, il contenuto ed il procedimento per i ricorsi (art. 141, comma 1, lett. c), e artt. 145 ss.); individua, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 148) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima della loro comunicazione al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 149, comma 1).

Il ricorso in esame è inammissibile dal momento che è proposto con riferimento ad un trattamento di dati personali effettuato presso il Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza (cfr. art. 53 del Codice).

Nei confronti di tale tipologia di trattamenti (art. 8, comma 2, lettera h), del Codice), i diritti di cui al citato art. 7 non possono essere infatti esercitati nella forma di una richiesta rivolta direttamente al titolare o al responsabile, oppure con un ricorso ai sensi dell´art. 145.

Tuttavia, la presente dichiarazione di inammissibilità non pregiudica il diritto dell´interessato di ottenere direttamente dal Ministero titolare del trattamento un pronto e idoneo riscontro alle istanze presentate, rispetto ai dati personali che lo riguardano eventualmente contenuti negli archivi del citato Ced; ciò, nei modi di cui all´art. 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (come modificato dall´art. 175, comma 3, del Codice), anche per l´eventuale tramite delle competenti autorità di pubblica sicurezza. Resta altresì impregiudicata la facoltà per l´interessato, qualora il trattamento non risulti conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, di rivolgersi a questa Autorità ai sensi dell´art. 160 del citato Codice, anche in riferimento ai dati personali destinati a confluire nel medesimo C.e.d. in base alla legge.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 21 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1401222
Data
21/03/07

Tipologie

Decisione su ricorso