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Diffusione indifferenziata di risultanze audio di intercettazioni - 25 ottobre 2007 [1458851]

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[doc. web n. 1458851]

Diffusione indifferenziata di risultanze audio di intercettazioni - 25 ottobre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza dell´8 maggio 2007, avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) nei confronti di R.C.S. Quotidiani S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "La Gazzetta dello Sport", e del Gruppo editoriale "L´Espresso" S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "La Repubblica", con la quale Luciano Moggi ha chiesto la cancellazione dai siti Internet dei due quotidiani (rispettivamente, dal sito "www.gazzetta.it" e "www.repubblica.it") dei dati personali contenuti in "tutte le intercettazioni telefoniche, sia scritte che audio" che lo riguardano e si è opposto al loro ulteriore trattamento, ritenendo che tali intercettazioni siano state pubblicate in violazione del combinato disposto degli artt. 114 e 116 c.p.p., "che stabilisce il divieto assoluto e inderogabile di pubblicazione degli atti processuali fino alla conclusione di almeno un grado di giudizio" (circostanza che non si sarebbe realizzata secondo l´interessato il quale asserisce di aver ricevuto soltanto un avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. da parte della Procura della Repubblica di Napoli);

VISTO il riscontro con il quale, il 28 maggio 2007, il Gruppo editoriale "L´Espresso" S.p.A. ha ritenuto lecito il trattamento (che considera effettuato nel legittimo esercizio dell´attività giornalistica, tenuto conto della "sussistenza dell´interesse sociale, dell´essenzialità dell´informazione e della assoluta pertinenza delle notizie diffuse") e ha negato quindi la cancellazione dei dati in questione;

VISTO il ricorso presentato il 21 giugno 2007 nei confronti di R.C.S. Quotidiani S.p.A. e del Gruppo editoriale "L´Espresso" S.p.A. con il quale Luciano Moggi (rappresentato e difesa dagli avv.ti Pierluigi Giammaria, Fulvio Gianaria, Paolo Trofino e Federico Tedeschini), ha ribadito le proprie richieste ivi compresa l´opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano relativi a "tutti i testi, in qualunque formato (video, audio, scritto), contenenti riproduzione di intercettazioni di conversazioni telefoniche intrattenute dal ricorrente, come li si rinvengono nei siti web www.gazzetta.it e www.repubblica.it", indicando tra essi –a titolo esemplificativo– alcuni brani rispetto ai quali sarebbe carente, a suo avviso, l´interesse sociale alla diffusione (ad esempio, "Il capo della Digos: grazie del regalo", "Il carabiniere: mi puoi dare quei biglietti", "Il finanziere: hanno trasferito il generale", "Moggi al questore: hanno rapinato la Mercedes di Alessandro", "I biglietti di Moggi: 15 tribune d´onore e 30 tribune centrali");

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 giugno 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato le resistenti a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 5 ottobre 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTE la nota del 16 luglio e la memoria del 23 luglio 2007 con le quali il Gruppo editoriale "L´Espresso" S.p.A. (rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Ripa di Meana, Maurizio Martinetti, Vanessa Giovanetti e Chiara Lembi): a) ha ricordato che "le intercettazioni telefoniche di cui si duole (…) il sig. Moggi sono tratte dalle risultanze della ormai notoria indagine penale denominata "Off side" condotta dalla procura di Napoli" e che stralci delle stesse sono stati pubblicati dalle principali testate giornalistiche nazionali e internazionali già dal maggio 2006, "allorché erano stati emessi" 41 avvisi di garanzia "a vari soggetti indagati, tra i quali figura (con un ruolo preminente) l´odierno ricorrente"; b) ha sostenuto che la testata Repubblica.it avrebbe informato lecitamente i propri lettori "in merito ai costanti sviluppi di una delle più eclatanti indagini giudiziarie degli ultimi anni, con riferimento alla quale non può essere messo in dubbio né l´interesse pubblico sotteso alla stessa, né tantomeno la peculiarità ed eccezionalità rispetto ad altre vicende di cronaca"; ciò, tenuto conto che le citate indagini avrebbero, ad avviso della resistente, "fatto emergere l´esistenza di un sistema di favori, minacce più o meno velate, comportamenti arroganti ed abusi che, al di là della loro censurabilità da un punto di vista giuridico, rivelavano comunque ed innegabilmente un decadimento etico e morale, tanto più grave se si considera che detti comportamenti avvenivano in un contesto, quello sportivo, che ben più di altri dovrebbe essere caratterizzato da ben differenti valori"; rilevato che, per la resistente, anche i brani audio espressamente indicati dal ricorrente come privi di interesse pubblico sarebbero invece prova che "lo scandalo Calciopoli non ha solo (strettamente) riguardato il mondo del calcio, ma ha coinvolto ai più vari livelli tutto ciò che ruota intorno a detto mondo, dalle forze di polizia ai politici, dai giocatori agli arbitri, dai dirigenti ai giornalisti, dalle testate televisive ai procuratori"; rilevato, inoltre, che la resistente ha sostenuto che "la pubblicazione integrale del testo delle intercettazioni –il cui contenuto era già ampiamente noto alla pubblica opinione– funge da supporto –completo e oggettivo– alla valutazione critica dell´intera vicenda Calciopoli e, al tempo stesso, consente a chiunque di verificare la fondatezza o meno dei molteplici giudizi sulla vicenda formulati da tutti i mezzi di informazione, commentatori, giornalisti e, soprattutto, dagli stessi organi inquirenti";

VISTA la nota del 16 luglio e la memoria del 17 luglio 2007 con la quale R.C.S. Quotidiani S.p.A. (rappresentata e difesa dall´avv. Caterina Malavenda), nel rigettare la richiesta di cancellazione dei dati del ricorrente contenuti nelle intercettazioni telefoniche disponibili sul sito Internet "www.gazzetta.it" in quanto pubblicati nel rispetto del legittimo esercizio del diritto di cronaca, ha sostenuto che le doglianze sarebbero infondate tenuto conto che "le intercettazioni attualmente presenti nel sito web della "Gazzetta dello sport" ed in quello de "la Repubblica", non appartengono solo al fascicolo delle indagini preliminari, pendente avanti la Procura di Napoli, che ha chiesto il rinvio a giudizio del ricorrente, ma anche e soprattutto a quello della giustizia sportiva, che ha condannato in via definitiva il ricorrente per illecito disciplinare, richiamando ampi stralci di quelle intercettazioni"; rilevato che, ad avviso di R.C.S. Quotidiani S.p.A., "nel momento in cui quelle intercettazioni sono approdate nel fascicolo del procedimento sportivo, non importa attraverso quale forma e ad opera di chi e sono state utilizzate per infliggere una condanna esemplare a molti degli inquisiti, fra cui il ricorrente, il loro contenuto deve considerarsi definitivamente sottratto al regime proprio degli atti processuali, così come "disegnato" dagli artt. 114 e 329 c.p.p., che possono trovare applicazione solo qualora gli atti processuali siano rimasti nella sfera esclusiva dell´autorità giudiziaria"; rilevato che, con riferimento all´asserito riferimento di alcuni brani "a comportamenti strettamente personali degli indagati, non direttamente connessi a fatti penalmente rilevanti", la resistente ha ritenuto opportuno segnalare come la giustizia sportiva abbia "già utilizzato integralmente quei contenuti e che, allo stato, dai riferimenti contenuti nel ricorso, non emerge affatto tale difetto di connessione, dovendosi ad esempio ritenere, in via di ipotesi, di estremo interesse che un carabiniere abbia ottenuto dal ricorrente dei biglietti (…) o che il capo della Digos lo ringrazi per il regalo";

VISTA la memoria del 23 luglio 2007 con la quale il ricorrente, reputando che "il grado di giudizio che deve concludersi, affinché le intercettazioni, come acquisite al processo, possano essere utilizzate, è quello del processo regolato dal codice di rito, non certo quello della cosiddetta giustizia sportiva" e ricordando che l´utilizzabilità di tali intercettazioni nell´ambito della giustizia sportiva sarà oggetto di valutazione del Tar del Lazio nei prossimi mesi, ha ribadito la propria pretesa;

VISTO il verbale dell´audizione del 25 luglio 2007 nel corso della quale il ricorrente ha asserito, tra l´altro, che la pubblicazione delle intercettazioni "in forma multimediale" sarebbe maggiormente lesiva del suo diritto alla privatezza, specialmente con riferimento a profili assolutamente irrilevanti rispetto alla vicenda oggetto dell´esercizio del diritto di cronaca, mentre il Gruppo editoriale L´Espresso S.p.A. ha considerato che anche gli incisi delle intercettazioni in questione "sono stati considerati rilevanti dagli inquirenti nell´ambito delle indagini anche laddove non costituenti ipotesi di reato, atteso che gli stessi contribuivano a fornire un quadro d´insieme del sistema di controllo gestito dal sig. Moggi sul mondo del calcio";

RILEVATO che il Codice, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare quello alla riservatezza) con il diritto all´informazione e con la libertà di stampa (cfr. artt. 136 e s.), prevede specifiche garanzie nel caso di trattamenti di dati personali effettuati a fini giornalistici; rilevato infatti che, in virtù degli artt. 136 e 137, comma 3, del predetto Codice, nonché delle disposizioni contenute nel codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998 e ora riportato nell´allegato A al medesimo Codice), tali trattamenti possono essere effettuati anche senza il consenso dell´interessato sempre che si svolgano nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

RILEVATO che questa Autorità si è già espressa più volte in tema di pubblicazione sui mezzi di informazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche effettuate nell´ambito di procedimenti giudiziari rispetto ai quali può risultare legittimo l´esercizio del diritto di cronaca per un´informazione anche dettagliata, ma  pur sempre essenziale rispetto a fatti di interesse pubblico connessi a tali procedimenti (cfr., in particolare, Provv. 21 giugno 2006, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1299615);

RILEVATO che in tali interventi il Garante ha evidenziato che l´attuale normativa in materia processuale, presentando alcuni profili critici rispetto alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, non risulta adeguata rispetto al fenomeno dell´incessante pubblicazione di numerosi documenti di origine processuale posti a diretta disposizione dell´opinione pubblica in modo a volte indiscriminato, anche in Internet, senza un´adeguata valutazione e selezione; rilevato che tali profili, attualmente all´esame del Parlamento, riguardano in particolare il vigente meccanismo processuale in tema di stralcio che permette l´ampia utilizzazione fuori del contesto penale di risultanze probatorie irrilevanti per l´accertamento dei reati;

RILEVATO che, nel caso di specie, deve ritenersi sussistente l´interesse pubblico a conoscere vicende di interesse pubblico che hanno interessato il mondo sportivo e per le quali sono state avviate varie indagini giudiziarie nel cui ambito sono state disposte le intercettazioni in questione;

RILEVATO che allo stato della documentazione in atti non risulta comprovato che le informazioni in esame siano state acquisite e utilizzate in ambito giornalistico da atti dei procedimenti in corso in difformità dalla vigente normativa, in particolare per quanto riguarda il segreto delle indagini preliminari e il divieto di pubblicare atti del procedimento penale; rilevato inoltre che le medesime informazioni risultano essere state ampiamente diffuse, per lo più in forma scritta, già a partire dal maggio 2006, da numerosi organi di stampa, al fine di dare contezza all´opinione pubblica anche dei procedimenti disciplinari sportivi che hanno interessato, tra gli altri, il ricorrente (peraltro, in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni in tale contesto, cfr. l´art. 2, comma 3, l. 13 dicembre 1989, n. 401, nonché T.a.r. Lazio n. 5280/2007);

RILEVATO inoltre che, "rispetto a persone note, i mezzi di informazione beneficiano (…) di margini più ampi nella pubblicazione di dati e notizie, in particolare nella misura in cui la loro conoscenza assuma un rilievo sul loro ruolo e sulla loro vita pubblica" (art. 6, comma 2, del citato codice di deontologia; cfr. Provv. 2 marzo 2006, doc. web n. 1246867);

RITENUTO che, tenuto anche conto dell´attività svolta dal ricorrente (dirigente della squadra di calcio che ha subito una severa sanzione) e della sua pacifica notorietà, nonché del suo rilevante coinvolgimento in tali vicende, il trattamento dei dati personali che lo riguardano non risulta essere stato effettuato illecitamente nell´esercizio del diritto di cronaca e di critica; ritenuto, in particolare, che le trascrizioni delle intercettazioni in questione hanno offerto elementi di valutazione per ricostruire contatti e relazioni interpersonali del ricorrente con altri soggetti coinvolti nella vicenda, appartenenti o meno al mondo del calcio;

RILEVATO che tale constatazione non pregiudica il diritto dell´interessato di proporre ulteriori e più specifiche istanze per ottenere l´interruzione della diffusione, in ambito giornalistico, di specifici dati che lo riguardano, tratti dalle predette trascrizioni e non menzionati nel ricorso odierno, qualora riguardino aspetti attinenti alla sfera intima o ad altri profili del tutto personali irrilevanti ai fini dell´informazione del pubblico sui fatti in questione;

RILEVATO che, nel caso di specie, anche la pubblicazione dei predetti dati in formato audio (profilo, quest´ultimo, che ha una sua specificità e novità rispetto a situazioni esaminate da questa Autorità nel passato anche recente) può aver contribuito a chiarire all´opinione pubblica il tenore di alcuni rapporti personali e istituzionali che hanno caratterizzato la vicenda e il ruolo in essa ricoperto dal ricorrente medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che proprio la diffusione indifferenziata e a tempo indeterminato delle risultanze audio delle intercettazioni determina un ulteriore, specifico impatto sulla sfera personale degli interessati e sulla loro dignità, specie quando la diffusione riguardi un elevato numero di conversazioni; rilevato che tale forma di diffusione può risultare eccedente rispetto ad un´esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico e comportare anche un eccessivo sacrificio di diritti di terzi interessati;

RILEVATO che, nel caso di specie, la funzione informativa svolta dall´attuale pubblicazione delle intercettazioni in formato audio risulta essere stata ampiamente soddisfatta (dal momento che tali versioni risultano disponibili già dal luglio 2006) e che, limitatamente ai brani audio, l´ulteriore loro permanenza massiva sui siti Internet delle resistenti non può ritenersi più essenziale per l´informazione, pur legittima e analitica, su fatti di interesse pubblico (cfr. art. 6, comma 1, del citato codice di deontologia);

RITENUTO pertanto che, ferma restando la non risultata fondatezza della domanda relativa alla cancellazione dei dati per ritenuta violazione di legge, in parziale accoglimento della distinta opposizione per motivi legittimi proposta dal ricorrente, va disposto che le resistenti, a titolo di misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, si astengano dal diffondere per il futuro, mediante i propri siti Internet, i dati personali relativi all´interessato contenuti nelle risultanze audio delle intercettazioni in questione; ritenuto che le resistenti dovranno dare conferma al ricorrente e a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il 30 novembre 2007;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

  1. dichiara non fondata la domanda relativa alla cancellazione dei dati per ritenuta violazione di legge;
  2. dispone, in parziale accoglimento della distinta opposizione per motivi legittimi proposta dal ricorrente, che i titolari del trattamento si astengano, a titolo di misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, dal diffondere per il futuro mediante i propri siti Internet i dati personali relativi al medesimo interessato contenuti nelle risultanze audio delle intercettazioni in questione;
  3. dispone che le resistenti diano conferma al ricorrente e a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il 30 novembre 2007;
  4. dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 25 ottobre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli