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Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Provincia autonoma di Trento - 10 gennaio 2008 [1482234]

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[doc. web n. 1482234]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Provincia autonoma di Trento - 10 gennaio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sulla scheda relativa al trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato nell´ambito del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale, predisposta dalla Provincia autonoma di Trento il 21 maggio 2007, così come integrata il 29 novembre 2007;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSA

Il Garante ha espresso parere favorevole (in data 7 settembre 2005 e 13 aprile 2006) sugli schemi tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposti, rispettivamente, dall´Upi (Unione delle province d´Italia) per le province, e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome per le regioni e le province autonome. Con il provvedimento del 29 dicembre 2005, l´Autorità si è espressa positivamente in ordine a ulteriori trattamenti di dati sensibili e giudiziari non considerati nello schema tipo di regolamento per le province.

Le regioni, le province autonome e le province che intendono adottare i propri atti regolamentari in conformità a tali schemi tipo, non devono, pertanto, richiedere all´Autorità un ulteriore parere specifico per poter trattare dati sensibili e giudiziari (cfr. art. 20, comma 2, del Codice).

Alcuni dei predetti soggetti pubblici, tuttavia, in relazione alla specifica attività svolta, intendono utilizzare dati sensibili o giudiziari in altri casi non considerati, oppure mediante altre operazioni di trattamento che non sono stati già sottoposti all´esame del Garante. È quindi pervenuta a questa Autorità un´ulteriore specifica richiesta di parere dalla Provincia autonoma di Trento, in ordine a una scheda, da allegare al regolamento già adottato, con la quale, nell´ambito delle rilevanti finalità di interesse pubblico di cui agli articoli 73, 86, comma 1, lettera c) e 95 del Codice, sono identificati i tipi di dati sensibili e giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione al trattamento effettuato nell´ambito del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale.

Le province autonome, al pari degli altri soggetti pubblici, possono trattare i dati sensibili e giudiziari in base a un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, tali soggetti devono identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere lecito il trattamento. A tale scopo, la Provincia autonoma di Trento è quindi tenuta ad adottare un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante (art. 20 del Codice).

Il documento, da allegare al regolamento già adottato e con il quale sono identificati i tipi di dati e di operazioni eseguibili dalla Provincia autonoma di Trento in relazione alle specifiche finalità perseguite nell´ambito del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale, è stato pertanto sottoposto al parere dell´Autorità ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice esprime parere favorevole in ordine alla scheda da allegare al regolamento già adottato dalla Provincia autonoma di Trento, con la quale, nell´ambito delle rilevanti finalità di interesse pubblico di cui agli articoli 73, 86, comma 1, lettera c) e 95 del Codice, sono identificati i tipi di dati sensibili e giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione al trattamento da effettuare nell´ambito del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale.

Roma, 10 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli