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Liste elettorali

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


DIRITTI DELL´INTERESSATO > Diritto di accesso > Registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque > Liste elettorali

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 27 della legge n. 675/1996 e 51 del d.P.R. n. 223/1967, è lecita la comunicazione e la diffusione a terzi, da parte del Comune, dei dati riportati nelle liste elettorali, in quanto da chiunque liberamente accessibili e cedibili.

  • Garante 22 luglio 1997, in Bollettino n. 1, pag. 43 [doc. web n. 30927]


L´art. 51 del d.P.R. n. 223/1967 sancisce un regime di piena conoscibilità e di pubblicità delle liste elettorali, che prescinde da una valutazione delle specifiche finalità perseguite dal soggetto richiedente, con la conseguenza che, allo stato della normativa, il diritto d´accesso alle medesime non può essere limitato a seconda delle finalità o delle motivazioni sottese alle richieste di accesso.

  • Garante 20 aprile 1998, in Bollettino n. 4, pag. 13 [doc. web n. 40493]


Secondo le disposizioni introdotte dal d.lg. n. 135/1999 che, in materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici, ha integrato le disposizioni poste dall´art. 22 della legge n. 675/1996, nell´ambito delle attività in materia di elettorato e altri diritti politici sono consentiti solo i trattamenti finalizzati all´esecuzione di specifici compiti previsti da leggi o regolamenti (art. 8, comma 1 e 3); tra tali compiti, può essere ricompresa la comunicazione a soggetti determinati dei dati e delle informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa sul diritto di accesso, nei limiti e alle condizioni ivi previsti (art. 22 della legge n. 241/1990). I trattamenti in questione devono, peraltro, essere effettuati nel rispetto dei principi fissati dalla legge n. 675/1996 e dallo stesso d.lg. n. 135/1999 e, in particolare, di quelli di pertinenza ed essenzialità dei dati trattati e del rispetto della finalità perseguita (art. 9 della legge n. 675/1996 e artt. 1 - 4 del d.lg n. 135/1999); in tal senso, appare legittimo il rilascio dell´elenco dei sottoscrittori di una lista elettorale esclusivamente a soggetti che intendano servirsene per l´esercizio dei diritti politici (es.: nel caso che la richiesta pervenga da candidati appartenenti a liste concorrenti).

  • Garante 9 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 71 [doc. web n. 40779]


Alla luce dell´esplicita previsione normativa contenuta nell´art. 51 del d.P.R. n. 227/1997, chiunque può ottenere copia delle liste elettorali tenute presso il Comune.

  • Garante 23 maggio 2000, in Bollettino n. 13, pag. 21 [doc. web n. 40229]


Il diritto di accesso alle liste elettorali di sezione utilizzate presso i seggi elettorali, nelle quali sono contenuti dati idonei a rivelare anche l´effettiva partecipazione dei cittadini alle votazioni, è esercitabile da ogni elettore, ivi compresi i titolari di cariche elettive, esclusivamente entro il termine di 15 giorni dal deposito nella cancelleria, al solo fine del controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali (cfr. art. 62 del d.P.R. n. 570/1960). Resta ferma, invece, ai sensi dell´art. 51 del d.P.R. n. 223/1967, la libera consultabilità da parte di chiunque, con possibilità di copia, di stampa e di messa in vendita, delle liste elettorali generali, nelle quali sono riportati i dati dei cittadini iscritti nel Comune aventi diritto al voto.

  • Garante 4 aprile 2001, in Bollettino n. 19, pag. 5 [doc. web n. 42070]