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Esercizio di attività giornalistica e comunicazione all'interessato dei dati che lo riguardano - 5 giugno 2008 [1542403]

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[doc. web n. 1542403]

Esercizio di attività giornalistica e comunicazione all´interessato dei dati che lo riguardano - 5 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 25 giugno 2007, avanzata ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), da XY s.n.c. nei confronti di R.T.I.-Reti televisive italiane S.p.A., in qualità di titolare della concessione per l´esercizio della radiodiffusione per l´emittente televisiva  "Italia Uno", con la quale l´interessata, in relazione al servizio andato in onda durante la trasmissione televisiva "Le Iene Show" del KZ dal titolo ""Viviani il mangia smog", relativo al dispositivo "Tecnoairclean", sviluppato e prodotto dalla XY" medesima, ha chiesto alla resistente la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano contenuti nel servizio e a tutto il materiale a esso relativo, di conoscere la loro origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, nonché gli estremi identificativi di titolare e responsabile del trattamento e i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati; rilevato che l´interessata ha altresì chiesto la cancellazione (nonché la relativa attestazione di cui all´art. 7, comma 3, lett. c), del Codice) dei medesimi dati;

VISTO il riscontro datato 23 luglio 2007 con il quale R.T.I. S.p.A. ha comunicato che "le immagini del filmato della puntata de "Le Iene" (…) sono criptate e quindi anonime", comunque a disposizione dell´interessata presso i suoi uffici, e ha precisato che è già "stata data disposizione affinché le immagini in questione non vengano più riproposte";

VISTO il ricorso presentato il 3 marzo 2008 nei confronti di R.T.I.-Reti televisive italiane S.p.A. con il quale XY s.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore, WY (rappresentata e difesa dagli avv. Mauro Beltrami e Pasquale Angelini), ritenendosi insoddisfatta del riscontro, ha ribadito le proprie richieste e ha anche chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 marzo 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota del 22 aprile 2008 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 1° aprile 2008 con la quale la resistente ha fornito riscontro in ordine alle richieste avanzate ai sensi dell´art. 7, commi 1 e 2, del Codice, inoltrando anche copia del "filmato integrale mandato in onda nella puntata in parola, su supporto informatico (DVD)" ovvero "tutto il materiale inerente alla realizzazione del servizio "Viviani il mangia smog" di cui R.T.I. S.p.A. è attualmente in possesso", ma ha rifiutato la cancellazione dal momento che i dati, a suo avviso, sono stati acquisiti lecitamente e trattati nell´ambito di un´attività di tipo giornalistico e informativo nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 136 e s. del Codice;

VISTA la memoria inviata via fax il 14 aprile 2008 con la quale la ricorrente, nel dare atto del riscontro, ha ribadito la sola richiesta di ottenere la comunicazione dei dati personali che la riguardano contenuti in "tutto il materiale videoripreso e/o audioregistrato in possesso del Titolare" e non solo di quelli contenuti nel servizio poi mandato in onda, di cui è stata trasmessa copia;

VISTO il verbale dell´audizione del 21 aprile nel corso della quale la resistente ha dichiarato di non conservare "di regola il materiale girato, funzionale per la realizzazione dei servizi" e che, peraltro, nel caso di specie, "il materiale girato non è mai pervenuto alla società, essendo stato utilizzato direttamente ed esclusivamente dagli autori del servizio, collaboratori esterni della società e non dipendenti della stessa";
RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste formulate dalla ricorrente ai sensi dell´art. 7, commi 1 e 2, dal momento che la resistente ha fornito alle stesse un riscontro adeguato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, inviando alla società interessata anche copia del servizio televisivo contenente i dati personali in questione che ha dichiarato essere i soli detenuti dalla società;

RITENUTO di dover invece dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati (e della relativa attestazione di cui all´art. 7, comma 3, lett. c) del Codice) dal momento che gli stessi, raccolti nel legittimo esercizio dell´attività giornalistica di cui agli artt. 136 e s. del Codice, non risultano trattati in violazione di legge;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di R.T.I. S.p.A., nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di cui all´art. 7, commi 1 e 2, del Codice;

b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati e della relativa attestazione;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte, a carico di R.T.I. S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 5 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1542403
Data
05/06/08

Tipologie

Decisione su ricorso