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Identità personale e sistemi di informazione creditizia - 13 ottobre 2008 [1562822]

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[doc. web n. 1562822]

Identità personale e sistemi di informazione creditizia - 13 ottobre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale XY ha chiesto a Agos S.p.A. la cancellazione dei dati personali che lo riguardano con riferimento a un presunto finanziamento rateale erogato dalla medesima società per l´acquisto "di un computer più accessori" effettuato "presso un punto vendita della catena commerciale di…", acquisto mai effettuato dall´interessato e che sarebbe riconducibile a un diverso soggetto che, unitamente a informazioni false, avrebbe fatto uso di alcuni dati personali del ricorrente;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 26 maggio 2008 nei confronti di Agos S.p.A. con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Maurizio Castaldo), nel comunicare di non aver ottenuto riscontro all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie richieste anche con riferimento alla necessità di cancellare i dati eventualmente comunicati ai sistemi di informazioni creditizie e ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 maggio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 15 luglio 2008 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note pervenute via fax il 20 giugno 2008 e il 23 luglio 2008 con le quali la società resistente ha dichiarato che, "a seguito della denuncia di disconoscimento del contratto di finanziamento" intestato al ricorrente,  "ha prontamente sospeso ogni trattamento dei dati personali relativi al medesimo" e ha "provveduto alla cancellazione del nominativo dell´interessato dai Sic presso cui era stato segnalato"; visto che la società, la quale ha ricostruito la vicenda che ha portato all´erogazione del finanziamento, ha anche affermato di avere bloccato tutte le azioni di recupero del credito;

VISTA la nota pervenuta via fax il 3 luglio 2008 con la quale il ricorrente ha sottolineato la tardività del riscontro ottenuto e ha ribadito la richiesta di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alle istanze del ricorrente, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Agos S.p.A. nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Agos S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 13 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1562822
Data
13/10/08

Tipologie

Decisione su ricorso