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Controlli anti-doping e trattamento dei dati personali dei ciclisti - 13 ottobre 2008 [1563970]

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Controlli anti-doping e trattamento dei dati personali dei ciclisti - 13 ottobre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminata la segnalazione dell´Associazione corridori ciclisti professionisti italiani (nota del 7 maggio 2008) nei confronti del Comitato olimpico nazionale e di ogni titolare del trattamento coinvolto nei controlli antidoping;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

1. La segnalazione
Con una segnalazione presentata al Garante dall´Associazione corridori ciclisti professionisti italiani (Accpi) è stata contestata la conformità al Codice di alcune modalità stabilite dal Comitato olimpico nazionale (Coni) per la localizzazione e la reperibilità degli atleti al fine dell´esecuzione di controlli antidoping fuori competizione, nonché l´assenza di limiti di orario e di luogo per l´espletamento di tali controlli.

Per consentire la localizzazione e la reperibilità degli atleti, la disciplina antidoping prevede che gli atleti facenti parte del Registered testing pool (R.t.p.) debbano fornire alcune informazioni al Comitato controlli antidoping compilando un modello individuale (Coni F57i, c.d. modulo "whereabouts"). A tal fine, è stata anche ipotizzata l´attivazione del sistema Adams (Antidoping administrations and management system) progettato dalla World antidoping association (Wada) per la gestione tramite Internet delle informazioni antidoping.

Secondo l´associazione segnalante il Coni non avrebbe definito puntualmente le informazioni minime che gli atleti devono fornire per assolvere all´obbligo di reperibilità e per non incorrere nelle gravi sanzioni previste dalla disciplina di settore. In particolare, non risulterebbe chiaro quanto precise e aggiornate debbano essere le informazioni da fornire sugli spostamenti degli atleti. Ciò, anche ai sensi di quanto affermato dal Coni nella documentazione allegata alla segnalazione ovvero che, in tema di reperibilità, "le Norme sportive antidoping non pongono limiti e orari, né è possibile individuare o/e fissare limiti". Peraltro, secondo le indicazioni fornite ai corridori dall´Unione ciclisti internazionale, la sanzione per la mancata reperibilità verrebbe comminata, in caso di assenza prolungata del ciclista nel luogo indicato e di un´ora di attesa da parte dell´ispettore antidoping, senza che sia necessario alcun tentativo di rintracciare in altro modo l´interessato ("slot di un´ora al giorno").

L´associazione ritiene che una siffatta attuazione dell´obbligo di reperibilità comporti una grave compromissione della riservatezza del corridore professionista, del tutto sproporzionata rispetto all´interesse perseguito. Inoltre, sempre secondo l´associazione, il trattamento dei dati inerenti alla localizzazione e alla reperibilità dei corridori verrebbe svolto dal Coni senza fornire agli atleti un´idonea informativa contenente tutti gli elementi necessari ai sensi dell´art. 13 del Codice.

Per quanto riguarda infine l´esecuzione dei controlli, l´associazione ritiene che la dignità e la riservatezza dei corridori sarebbero lese dall´obbligo di sottoporsi ai controlli fuori competizione in ogni luogo e senza limiti di orario. Gli atleti sarebbero infatti obbligati, oltre a sottoporsi ai controlli a qualsiasi ora, a permettere all´ispettore antidoping di effettuare il prelievo senza preavviso presso il loro domicilio (abitazione o camera d´albergo).

2. Le deduzioni del Coni
Nell´ambito dell´istruttoria preliminare il Coni ha rappresentato che l´atleta, "con il tesseramento o con l´adesione al modello sportivo organizzato, entra a far parte dell´ordinamento sportivo" e si assoggetta a tutti i doveri previsti dai regolamenti federali e dal Coni, con particolare riferimento, quindi, anche all´osservanza delle norme statutarie e regolamentari in materia antidoping che prevedono l´obbligo di fornire informazioni precise e aggiornate in ordine alla reperibilità.

Tale obbligo deriverebbe direttamente, secondo il Coni, dal codice mondiale antidoping della Wada (codice Wada), nonché dai relativi standard internazionali per i controlli e dai metodi di migliore pratica (c.d. Programma mondiale antidoping), di cui la disciplina antidoping del Coni costituirebbe esatta attuazione. Pertanto, "la previsione dei whereabouts" troverebbe "adeguata disciplina positiva nell´ambito delle vigenti Norme sportive antidoping", "dichiarate per conosciute e specificatamente accettate" dall´atleta.

Secondo il Coni, l´obbligo di reperibilità sarebbe "l´unico strumento atto a consentire una vera repressione del fenomeno del doping nello sport", che richiede l´utilizzo di mezzi di controllo sempre più sofisticati e incisivi. Ciò, in particolare, nel ciclismo, attesa la specificità degli allenamenti che abitualmente si svolgono su strada e che rendono difficoltoso eseguire controlli a sorpresa durante il loro svolgimento.

Il Coni ha poi rappresentato, con riferimento alle informazioni utili per l´esecuzione di controlli fuori competizione, che gli atleti sono tenuti a compilare il modello whereabouts individuale con dati precisi e aggiornati sulla reperibilità (art. 14.3. del codice Wada), comunicando tempestivamente eventuali modifiche e/o integrazioni anche attraverso sms, fax e e-mail; inoltre, "per brevi assenze, nei termini sopra chiariti, non sussiste alcun obbligo per lo sportivo" di comunicare le eventuali variazioni al programma indicato.

Pertanto, sempre secondo il Coni, le informazioni richieste agli atleti sarebbero unicamente quelle minime indicate negli standard internazionali definiti dalla Wada (International standard for testing, punto 4.4.2.). Per quanto concerne l´assenza di limiti di orario e di luogo per espletare i controlli a sorpresa, il Coni ha poi precisato che le Linee guida della Wada per i controlli fuori gara alle quali il Comitato fa riferimento prevedono, all´art. 2.2., che "il tentativo del Doping control officer (Dco) di reperire l´atleta deve essere effettuato tra le 7.00 a.m. e le 10.00 p.m. Il Dco può tentare di rintracciare l´atleta al di fuori di questi orari in determinate circostanze (ad es., se l´atleta ha indicato la disponibilità a sottoporsi a controlli al di fuori di tali orari o non ha fornito alcuna indicazione sull´orario)". Tale previsione, ad avviso del Coni, smentirebbe "qualsivoglia affermazione circa il paventato monitoraggio 24h su 24h sulla vita dell´atleta".

Infine, il Coni ha rappresentato che il 1° gennaio 2009 entrerà in vigore il nuovo codice Wada il quale, nella disposizione rubricata "Riservatezza dei dati" (art. 14.6.), impegna, in particolare, le organizzazioni antidoping a rispettare l´apposito standard internazionale in materia di protezione dei dati personali elaborato dalla Wada.

3. Le controdeduzioni dell´Accpi e le ulteriori osservazioni del Coni
In risposta alle affermazioni del Coni, l´associazione segnalante ha ribadito quanto da essa già illustrato in ordine all´incompatibilità delle modalità di attuazione dell´obbligo di reperibilità degli atleti, come configurato dal Coni, con la normativa in tema di protezione dei dati e di dignità degli individui. Sempre secondo l´Accpi, l´indicazione contenuta nelle Linee guida della Wada per i controlli fuori gara (punti 2.4 e 2.5) in base alla quale, in caso di controlli, l´ispettore Dco deve attendere l´atleta presso le sedi indicate nel modello whereabouts per un periodo di tempo ragionevole, comunque non inferiore a 30 minuti, lascerebbe addirittura intendere che le "brevi assenze", per le quali non sussisterebbe l´obbligo per il corridore di comunicare le variazioni al programma, sarebbero quelle superiori alla mezz´ora.

Rispetto a quanto rappresentato dall´associazione il Coni ha, da ultimo, fatto pervenire all´Autorità una memoria integrativa, con la quale ha precisato la propria posizione in data 6 ottobre 2008, "nello spirito di massima collaborazione e ricerca delle soluzioni giuridiche più idonee alla garanzia del rispetto dei diritti degli atleti".

Per ciò che concerne l´informativa, il Coni ha affermato di voler rettificare il modello che è stato attualmente predisposto affinché le federazioni sportive forniscano agli atleti, anche all´atto del tesseramento, le informazioni relative al trattamento dei dati da parte del Comitato nell´ambito delle attività antidoping. Al riguardo, il Coni intende specificare che il trattamento dei dati sensibili è limitato alle sole informazioni idonee a rivelare lo stato della salute degli atleti (riguardanti, in particolare, i risultati di laboratorio dei campioni prelevati e le certificazioni risultanti dalle esenzioni a fini teraupetici), visionabili esclusivamente da personale autorizzato ed, soltanto, per le finalità antidoping.

In relazione alla contestata assenza di limiti di orario per espletare i controlli a sorpresa, il Coni ha replicato di voler parimenti rettificare l´indicazione riportata nel modello di informativa che, nella versione attuale, si limita a riprodurre testualmente quanto previsto dalle citate Linee guida della Wada (art. 2.2 cit.) circa gli orari in cui l´ispettore incaricato può tentare di rintracciare l´atleta. Tale rettifica è volta a precisare le circostanze nelle quali il Dco può procedere ai controlli oltre la prevista fascia oraria (7.00 a.m.-10.00 p.m.), circoscrivendole ai soli casi in cui "l´atleta ha indicato la disponibilità a sottoporsi a controlli al di fuori di tali orari o non ha fornito alcuna indicazione sull´orario". In proposito, il Coni ha dichiarato di voler attuare le indicazioni, così aggiornate, nell´ambito delle prossime istruzioni operative da impartire in relazione alle sessioni di prelievi e alla gestione dei risultati.

In ordine poi ai luoghi per l´esecuzione dei controlli fuori gara, il Coni ha asserito di prestare già massima attenzione al rispetto della riservatezza e della dignità degli atleti sottoposti al controllo, fornendo istruzioni all´ispettore incaricato. Il Comitato ha inoltre dichiarato di voler codificare tale prassi già consolidata introducendo il seguente inciso nella prossima versione delle istruzioni operative da impartire: "L´individuazione da parte del Dco del locale più idoneo per i controlli out of competition, avverrà tenuto conto delle richieste e delle esigenze dell´atleta e/o dei terzi interessati in ordine al rispetto dei diritti di privacy e dignità".

Riguardo invece all´attivazione del sistema Adams, il Coni ha infine rappresentato che, fermi restando gli "indirizzi sportivi internazionali" (dettati dalla Wada, dalla Convenzione di Strasburgo e successivi protocolli aggiuntivi, nonché dalla Convenzione dell´Unesco, alle quali il Comitato è tenuto a conformarsi), il sistema stesso non verrà comunque utilizzato dal Comitato sino a quando non verranno assicurate le garanzie minime previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dalla direttiva 95/46/Ce.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

La tematica oggetto della segnalazione viene esaminata nel presente provvedimento limitatamente agli aspetti di competenza di questa Autorità, ovvero relativamente ai soli profili attinenti al rispetto dei diritti degli interessati nel trattamento dei dati personali degli atleti finalizzato alla localizzazione e alla reperibilità di coloro che sono sottoposti a controlli antidoping fuori competizione.

In linea generale, va rilevato che il Coni, in quanto soggetto pubblico, può trattare dati personali nell´ambito dell´attività antidoping per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali in materia, nel rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, nonché dalla legge e dai regolamenti, astenendosi dal richiedere il consenso dell´interessato al trattamento dei dati (artt. 18-22 del Codice).

Nel quadro dello svolgimento di legittime attività volte al doveroso contrasto del doping, il Coni deve adottare modalità di controllo idonee ad assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, anche attraverso l´individuazione di idonee misure organizzative nell´ambito delle attività di tutela sanitaria delle attività sportive. Ciò, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili, di misure minime di sicurezza e di segreto professionale (d.lg 23 luglio 1999, n. 242; l. 14 dicembre 2000, n. 376 e artt. 2, 20, 22, 80 e 83 del Codice in materia di protezione dei dati personali). Va in proposito tenuto conto anche di quanto previsto dalla Convenzione contro il doping del Consiglio d´Europa del 16 dicembre 1989, ratificata in Italia con legge 29 novembre 1995, n. 522, in ordine ai controlli da espletare in orari e modi appropriati, senza interferire irragionevolmente nella vita privata degli sportivi (art. 7, paragrafo 3, lett. a) della Convezione e paragrafo 74 del relativo rapporto esplicativo).

Il trattamento dei dati personali in materia antidoping è stato anche oggetto di valutazione da parte del Gruppo di lavoro per la protezione dei dati personali istituito dall´art. 29 della direttiva 95/46/Ce, in particolare nell´ambito di un parere su uno schema di "standard internazionale per la tutela della privacy e dei dati personali" della Wada. Il Gruppo ha evidenziato di recente che il codice Wada, nella formulazione da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2009, presenta alcuni profili critici in termini di compatibilità con le norme europee sulla protezione dei dati, specie con riferimento al suo articolo 14 sulla protezione dei dati (cfr. parere n. 3 del 1° agosto 2008, WP156). Lo stesso standard elaborato, secondo il Gruppo, non soddisfa i requisiti minimi richiesti dalla normativa europea in materia di protezione dei dati personali.

1. Il trattamento dei dati sulla localizzazione e la reperibilità e l´informativa agli atleti
Il trattamento delle informazioni sulla reperibilità degli atleti è disciplinato dalle Norme sportive antidoping (N.s.a.) contenute nel documento tecnico attuativo del Programma mondiale antidoping della Wada (approvato dal Coni con deliberazione del 30 giugno 2005, da ultimo modificata il 23 luglio 2008) e che recepiscono, integralmente, gli standard internazionali della Wada.

Al fine di informare gli atleti circa il trattamento dei dati personali nell´ambito dei controlli antidoping, il Coni predispone un modello che le federazioni sportive devono fornire agli interessati anche all´atto del tesseramento. Il modello allegato alla segnalazione è stato recentemente oggetto di revisione congiuntamente alla modifica delle N.s.a. del 23 luglio 2008. Alcune informazioni sul trattamento dei dati relativi alla localizzazione e alla reperibilità degli atleti sono indicate anche nel Dispositivo attuativo R.t.p. & Whereabouts del Coni, anch´esso rivisto recentemente.

Va preliminarmente rilevato, riguardo al trattamento di dati sensibili, che le rettifiche proposte da ultimo dal Coni risultano idonee ad informare gli atleti circa le tipologie di dati che il Comitato è, in linea generale, legittimato a trattare nell´ambito delle attività antidoping sulla base delle vigenti norme di legge o di regolamento (l. 14 dicembre 2000, n. 376; d.m. 31 ottobre 2001, n. 440; d.m. 30 dicembre 2004; cfr. anche art. 20 del Codice).

Dalla documentazione acquisita si rileva invece che il modello di informativa utilizzato dal Coni, nonostante le recenti modifiche e le rettifiche che il Coni si è formalmente impegnato ad apportare nell´ultima memoria integrativa, non consente agli atleti di comprendere, prima di fornire le informazioni sulla reperibilità giornaliera, con quale livello di dettaglio devono indicarle al fine di non incorrere nelle gravi sanzioni altrimenti previste. Ciò, anche in considerazione del breve periodo di attesa dell´atleta da parte dell´ispettore Dco nel luogo indicato in caso di controlli senza preavviso, trascorso il quale viene comminata all´atleta la sanzione per elusione del controllo (cfr. Linee guida della Wada per i controlli fuori gara, punti 2.4. e 2.5.).

In particolare, l´informativa non rende gli atleti pienamente consapevoli della natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati sulla reperibilità giornaliera e sulle relative modifiche o integrazioni, come pure in ordine alle conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere nel dettaglio alle indicazioni di reperibilità. Sul punto, il modello di informativa riproduce, da un lato, l´art. 14.3. del codice Wada che, genericamente, obbliga gli atleti a "fornire informazioni precise e aggiornate in ordine alla loro reperibilità", mentre, dall´altro, cita le Linee guida per i controlli fuori gara della Wada le quali prevedono che gli atleti "possono presentare programmi giornalieri con l´indicazione degli orari e dei luoghi in cui è più probabile che saranno disponibili per i controlli".

Peraltro, secondo le indicazioni riportate nel predetto modello di informativa (rivisto nel luglio del 2008), il conferimento o meno di alcune informazioni personali sulla reperibilità potrebbe comportare conseguenze anche in termini di esecuzione di controlli antidoping notturni; le circostanze nelle quali il Dco può eseguire controlli al di fuori della prevista fascia oraria (7.00 a.m.-10.00 p.m.), sebbene risultino adeguatamente individuate sulla base di quanto prospettato da ultimo dal Coni, riguardano infatti anche il caso in cui "l´atleta non abbia fornito alcuna indicazione sull´orario".

Infine, l´informativa, non fornisce indicazioni idonee circa l´effettivo ambito di comunicazione dei dati personali relativi alle attività antidoping e il loro trasferimento all´estero anche attraverso l´utilizzo del sistema Adams. In particolare, dal modello predisposto dal Coni non emergono indicazioni relative al flusso di dati tra le organizzazioni antidoping nazionali e internazionali, le federazioni internazionali e la Wada, nonché all´eventuale trasferimento dei dati anche in Paesi non appartenenti all´Unione europea (cfr. artt. 14.3. e 15 del codice Wada).

Pertanto, l´informativa fornita dal Coni agli atleti soggetti ai controlli antidoping risulta inidonea e deve essere rivista. Con separato altro provvedimento verranno verificati i presupposti per l´eventuale contestazione della relativa violazione amministrativa (artt. 13, comma 1, lett. b), c) e d) e 161 del Codice).

Per effetto della prescrizione contenuta nel seguente dispositivo, il Coni dovrà specificare in modo inequivoco le informazioni personali sulla localizzazione e sulla reperibilità giornaliera che gli atleti sono tenuti a conferire. Tale specificazione dovrà consentire agli interessati di comprendere univocamente quali siano i dati da conferire al fine di evitare di raccogliere informazioni che potrebbero comportare indebite interferenze nella vita privata o rivelare dati sensibili e giudiziari degli atleti o anche relativi a soggetti terzi (ad es., i familiari).

Le informazioni da raccogliere dovranno essere individuate nel rispetto dei princìpi di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle legittime finalità di consentire l´esecuzione di controlli antidoping (cfr. artt. 2, 3 e 11 del Codice, nonché il citato parere del Gruppo ex art. 29). Ciò, anche facendo riferimento al nuovo standard internazionale per i controlli Wada (in termini generali applicabile dal 1° gennaio 2009) che, sul punto, richiede all´atleta di indicare nel whereabouts soltanto la denominazione, l´indirizzo e gli orari delle attività regolari (ad es. allenamenti, lavoro o scuola, cfr. paragrafo 11.3.1.) unitamente alla propria disponibilità per l´esecuzione di controlli in un determinato luogo per un intervallo di un´ora al giorno, prevedendo che, solo in caso di assenza in questo specifico intervallo, l´atleta può incorrere nelle sanzioni previste.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, il modello di informativa predisposto dal Coni, da fornire anche all´atto del tesseramento, deve essere quindi modificato in modo da comprendere, anche con formule sintetiche, ma pur sempre agevolmente comprensibili, indicazioni specifiche relative a:

a. i dati da conferire, specificando la natura obbligatoria o facoltativa e le diverse conseguenze per il mancato conferimento, con particolare riguardo al dettaglio anche temporale delle informazioni sulla reperibilità;

b. l´ambito di comunicazione dei dati, indicando anche per categoria i soggetti destinatari e la circostanza che tali dati vengano trasmessi all´estero.

Da ultimo va rilevato che il predetto modello indica quali soggetti titolari del trattamento in materia di doping, oltre al Coni, la Wada e la federazione sportiva nazionale interessata, senza tuttavia indicare se l´informativa sia resa a nome di tutti i titolari. Al riguardo si evidenzia che l´atleta ha diritto di conoscere gli estremi identificativi di tutti i titolari del trattamento dei dati che lo riguardano (art. 13, comma 1, lett. f) del Codice). Pertanto, il Coni, qualora voglia attivarsi per fornire l´informativa anche per conto degli altri titolari, deve integrare il modello di informativa specificando tale circostanza ed evidenziando il ruolo di ciascun titolare rispetto ai diversi trattamenti nell´ambito delle procedure antidoping.

2. Il sistema gestionale Adams
Le nuove N.s.a. del Coni hanno previsto che in via sperimentale gli atleti forniscano le informazioni sulla propria reperibilità utilizzando il sistema Adams progettato dalla Wada, come peraltro già indicato nei predetti modelli di informativa.

Adams è costituito da una banca dati su piattaforma Internet situata in Canada e serve da centro di raccolta e scambio dei dati inerenti all´attività antidoping, accessibile via web da tutti i soggetti coinvolti (atleti, Wada, federazioni sportive internazionali e nazionali, organizzazioni nazionali antidoping, laboratori etc.). In tale banca dati, utilizzata in particolare dalle federazioni internazionali e dalle organizzazioni nazionali antidoping per pianificare e coordinare i controlli, sono raccolti anche i risultati di laboratorio, le esenzioni terapeutiche e le violazioni delle norme antidoping.

Il trattamento dei dati personali effettuato attraverso il sistema Adams, come evidenziato anche dal Gruppo art. 29 nel citato parere, non presenta allo stato precise e adeguate garanzie con particolare riferimento alla titolarità della banca dati situata in Canada e all´autorità di protezione dei dati competente per il controllo, nonché ai tipi di informazioni trattate e alla loro comunicazione a terzi anche in Paesi non appartenenti all´Unione europea.

Vanno però valutate positivamente le dichiarazioni rilasciate in atti per conto del Coni, con le quali il Comitato si è impegnato formalmente a non trattare i dati personali attinenti all´attività antidoping attraverso il sistema Adams fino al momento in cui non siano state introdotte le garanzie necessarie per il compiuto rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al loro trasferimento all´estero.

3. Luogo di esecuzione dei controlli fuori competizione
Nelle istruzioni operative relative alle sessioni di prelievi e alla gestione dei risultati impartite dal Coni (N.s.a., Appendice C, art. 1), si afferma che per effettuare i controlli antidoping il luogo adeguato per l´esecuzione può "essere rappresentato dall´abitazione dell´atleta o di una stanza di albergo, ovvero da idonei locali, individuati dal Dco" e "ove possibileconsentire la privacy dell´atleta". Tale modalità di esecuzione dei controlli è ritenuta dall´associazione segnalante lesiva della dignità e della riservatezza dei corridori, i quali sarebbero obbligati a permettere all´ispettore antidoping di effettuare il prelievo senza preavviso presso il loro domicilio (abitazione o camera d´albergo).

In proposito, si evidenzia che l´eventualità che i controlli a sorpresa si svolgano nell´abitazione o nella stanza di albergo dell´atleta potrebbe comportare da parte del Dco la raccolta di alcune informazioni riguardanti la vita privata dell´atleta o riferite a terzi estranei (ad es., i familiari) non necessarie, non pertinenti o eccedenti rispetto alla finalità di verifica del doping, con conseguente ingiustificata ingerenza nella sfera personale degli interessati (art. 11 del Codice).

Riguardo a tale profilo, il Coni ha però attestato da ultimo di prestare massima attenzione nella prassi al rispetto della riservatezza e della dignità degli atleti. Al fine di vincolare gli operatori antidoping al rispetto di tali garanzie, il Comitato ha dichiarato che è in procinto di introdurre una specifica indicazione nella prossima versione delle istruzioni operative sulle sessioni di prelievo e sulla gestione dei risultati che si ritiene idonea a garantire il rispetto del diritto alla riservatezza e della dignità dell´atleta e dei terzi eventualmente presenti nel domicilio di quest´ultimo.

***

La prescrizione da impartire in ordine all´informativa, tenuto conto delle dichiarazioni rese e dei formali impegni assunti dal Coni nel corso del presente procedimento, deve essere comunque attuata in un breve periodo che risulta dagli atti poter essere congruamente fissato nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione del presente provvedimento.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 143, comma 1 e 154, comma 1, lett. a), b) e c), del Codice prescrive al Coni di adottare la misura di seguito indicata, volta a rendere conforme il trattamento dei dati personali nell´ambito delle attività antidoping alle disposizioni vigenti, provvedendo entro, e non oltre, sessanta giorni decorrenti dalla ricezione del presente provvedimento e dandone riscontro a questa Autorità entro il medesimo termine, a:

- modificare il modello utilizzato per informare gli interessati in modo da fornire loro, anche con formule sintetiche, ma pur sempre agevolmente comprensibili, indicazioni specifiche relative a:

I) i dati da conferire, specificando la natura obbligatoria o facoltativa e le diverse conseguenze per il mancato conferimento con particolare riguardo al dettaglio anche temporale delle informazioni sulla reperibilità;

II) l´ambito di comunicazione dei dati, indicando anche per categoria i soggetti destinatari e la circostanza che tali dati vengano trasmessi all´estero.

Roma, 13 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli