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12 - Attività forense

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[doc. web n. 1638029]

Relazione 2008 

Relazione 2008 - 2 luglio 2009
Parte II - L´attività svolta dal Garante

  
 

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12. Attività forense  [Relazione 2008 - Parte II - par. 12 (p. 166 - 168).pdfRelazione 2008 - Parte II - par. 12 (p. 166 - 168).pdf 46 Kb.]

Anche nel 2008 si è registrato un incremento dell´attività legata alle segnalazioni e ai reclami pervenuti in materia di attività forense, con riferimento al trattamento di dati personali, spesso sensibili, effettuato dagli avvocati e dalle agenzie investigative nell´ambito di procedimenti giudiziari civili e penali, specie in materia di separazione tra coniugi.

Di particolare rilievo appare la sottoscrizione, avvenuta il 27 ottobre 2008 da parte delle associazioni rappresentative dell´avvocatura e degli investigatori privati, del "Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali effettuato per svolgere le investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria" (G.U. 24 novembre 2008, n. 275, in vigore dal 1° gennaio 2009 e allegato al Codice [doc. web n. 1565171]).

In materia di attività forense l´attenzione del Garante si è concentrata sulle modalità di acquisizione e utilizzazione delle prove dedotte in giudizio da parte degli avvocati.

È emersa infatti l´esigenza di richiamare gli operatori del settore ad un più attento rispetto dei princìpi di liceità, correttezza ed essenzialità del trattamento posto in essere, con riferimento alle modalità di acquisizione e raccolta dei dati stessi, soprattutto nell´ambito del processo civile e nei casi di giudizi di separazione tra coniugi.

In risposta a segnalazioni pervenute l´Autorità ha comunque ribadito che valutare la validità, l´efficacia e l´utilizzabilità nel procedimento giudiziario di documenti e provvedimenti, anche se basati su un trattamento di dati personali non legittimo, spetta al giudice e non al Garante.

Gli aspetti di maggiore novità introdotti dal codice per le indagini difensive, il cui rispetto costituisce, come noto, condizione essenziale per la liceità e la correttezza dei trattamenti di dati personali (art. 12, comma 3, del Codice), riguardano l´ambito di applicazione, i tempi di conservazione delle informazioni, i rapporti con i terzi e la stampa e le modalità di trattamento dei dati personali per le finalità sopra richiamate.

 


Il codice
di deontologia
e buona condotta

In particolare, gli avvocati e gli investigatori privati possono informare la clientela anche oralmente in modo semplice e colloquiale sull´uso che verrà fatto dei loro dati personali. L´informativa scritta potrà anche essere affissa nello studio o pubblicata sul sito web.

I soggetti destinatari del codice deontologico devono fornire istruzioni al personale di studio in modo da adottare speciali cautele in caso di utilizzo di registrazioni audio/video, di tabulati telefonici, di perizie e di ogni altra documentazione utilizzata, e vigilare affinché si eviti l´uso ingiustificato di informazioni che potrebbero comportare gravi rischi per il cliente. Atti e documenti, una volta estinto il procedimento o il mandato, possono essere conservati, in originale o in copia, solo se necessari per altre esigenze difensive della parte assistita o dell´avvocato.

Gli investigatori, da parte loro, non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Le investigazioni sono lecite solo se l´incarico è conferito per iscritto da un difensore o da un altro soggetto. L´incarico ricevuto va eseguito personalmente: ci si può avvalere di altri investigatori privati se nominati all´atto del conferimento oppure successivamente purché tale possibilità sia stata prevista. Conclusa l´attività investigativa, e comunicati i risultati al difensore o a chi ha conferito l´incarico, i dati raccolti devono essere cancellati. L´archivio deve essere periodicamente controllato e contenere solo informazioni pertinenti ed indispensabili.

Con provvedimento del 27 novembre 2008 [doc. web n. 1581365] il Garante si è pronunciato in materia di trattamento di dati genetici da parte di avvocati e investigatori privati.

 


Dati genetici
e difesa in giudizio

Il provvedimento trae origine da una vicenda in cui, su incarico del legale del genitore, un´agenzia di investigazioni ha prelevato campioni genetici del figlio, all´insaputa di questi, poi sottoposti, senza informare l´interessato, al test per appurare la compatibilità genetica tra figlio e genitore. Venuto a conoscenza del fatto al momento della proposizione dell´azione di disconoscimento di paternità proposta dal padre, il figlio si è rivolto al Garante. La società di investigazioni e l´avvocato si sono difesi affermando che la legge garantirebbe la possibilità di effettuare analisi genetiche senza richiedere il consenso dell´interessato qualora si tratti di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

L´Autorità ha invece ritenuto violati i diritti del figlio e ha vietato al genitore e al suo legale l´ulteriore trattamento dei dati genetici acquisiti, salvo quelli già depositati in giudizio.

Ha ricordato che, anche sulla base delle prescrizioni impartite dal Garante con le autorizzazioni generali al trattamento dei dati genetici, la raccolta e il trattamento di tale tipologia di dati, di natura particolarmente delicata, può avvenire esclusivamente con il consenso informato, "manifestato previamente e per iscritto", dell´interessato. Si può derogare all´obbligo del previo consenso per far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria, ma solo nel caso in cui l´accertamento sia assolutamente "indispensabile", circostanza che non ricorreva nel caso di specie.