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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Abbanoa s.p.a. - 4 ottobre 2012 [2268773]

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[doc. web n. 2268773]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Abbanoa s.p.a. - 4 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 268 del 4 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto amministrativo predisposto dalla Guardia di finanza, Compagnia di Nuoro, ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione amministrativa n. 1 redatto in data 16 febbraio 2010, nei confronti di Abbanoa s.p.a., con sede in Nuoro, in via Straullu n. 35, nella persona del legale rappresentante pro tempore, per violazione dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

RILEVATO che la Compagnia della Guardia di finanza di Nuoro, in esecuzione della richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice (prot. nr. 19996/U del 16 settembre 2009) formulata da questa Autorità, ha svolto l´attività di controllo formalizzata nel verbale di operazioni compiute redatto alle date dell´11, 15, 16 e 26 febbraio 2010, nell´ambito della quale è stato accertato, tra l´altro, che la società effettua un trattamento di dati personali tramite quattro distinti sistemi di videosorveglianza, due dei quali presso le sedi di Cagliari e Nuoro e i restanti due presso gli impianti di Cagliari e di Sedili (Ss), senza rendere l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e secondo le prescrizioni contenute nel provvedimento in materia di videosorveglianza in vigore all´epoca dei fatti, attualmente regolate nel distinto provvedimento del Garante datato 8 aprile 2010;

RILEVATO, altresì, che nell´ambito della medesima attività di controllo è stato anche accertato che Abbanoa s.p.a. non ha posto in essere alcune delle misure minime di sicurezza di cui all´art. 33 del Codice;

VISTI i verbali (che qui si intendono integralmente richiamati) nn. 1 e 2 datati 16 febbraio 2010, con i quali sono state contestate alla predetta società, rispettivamente, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 in relazione all´art. 13 del Codice e la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, in relazione all´art. 33 del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981, previsto per la sola violazione sanzionata dall´art. 161;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta, ove previsto;

RILEVATO, altresì, che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 689/81 (non avendo inviato all´Autorità scritti difensivi e documenti e non avendo chiesto di essere sentito);

RILEVATO che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) e b), del Codice) per mezzo di quattro distinti sistemi di videosorveglianza, senza rendere un´idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice, tenuto anche conto delle prescrizioni contenute nel provvedimento in materia di videosorveglianza in vigore all´epoca dei fatti, attualmente regolate nel distinto provvedimento del Garante datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge (Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054);

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, della gravità della violazione, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della stessa, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a)  in ordine all´aspetto della gravità, relativamente alla contestazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, gli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo, dell´intensità dell´elemento psicologico e delle modalità concrete della condotta non sono connotati da elementi specifici, mentre, riguardo il solo illecito di cui all´art. 161, le modalità concrete della condotta risultano caratterizzate dalla circostanza che il contravventore non ha reso alcuna informativa in ben quattro diverse sedi ove operavano altrettanti sistemi di videosorveglianza composti, complessivamente, da oltre 50 telecamere;

b)  ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, la società ha ottemperato alle prescrizioni impartite dall´Autorità nell´ambito del procedimento di cui all´art. 169, comma 2 del Codice, ma non ha fornito alcun riscontro circa l´adozione di accorgimenti utili ad eliminare le conseguenze della violazione di cui all´art. 161 del Codice;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, si rileva che la società, per l´anno 2010, risulta aver conseguito un cospicuo valore della produzione;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria di cui all´art. 161 del Codice nella misura pari a euro 18.000,00 (diciottomila) e quello della sanzione di cui all´art. 162, comma 2 bis, nella misura di euro 10.000,00 euro (diecimila), per un importo complessivo pari a euro 28.000,00 (ventottomila);

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

alla Abbanoa s.p.a., con sede in Nuoro, in via Straullu n. 35, nella persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 28.000,00 (ventottomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dall´art. 161 e dall´art. 162, comma 2 bis del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 28.000,00 (ventottomila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia