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Provvedimento del 7 febbraio 2013 [2355215]

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[doc. web n. 2355215]

Provvedimento del 7 febbraio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 57 del 7 febbraio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 30 ottobre 2012, presentato nei confronti di Vodafone Omnitel N.V., con il quale Carlo Marchesi, nel contestare la ricezione di una serie di comunicazioni promozionali al proprio numero di utenza fissa e non avendo ricevuto alcun riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), ha ribadito le proprie istanze con le quali, tra l´altro, aveva chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di conoscere la loro origine, nonché di ottenere l´indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati; visto che il ricorrente si è, altresì, opposto all´ulteriore trattamento di tali dati per finalità promozionali e ne ha sollecitato la cancellazione (con relativa attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi); visto che il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 novembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 21 dicembre 2012 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 27 novembre 2012 con la quale la società resistente, nel fornire riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente ai sensi dell´art. 7 del Codice, ha rappresentato che, mentre i dati identificativi dell´interessato sono stati raccolti al momento della richiesta di attivazione dell´utenza mobile, il dato relativo "all´utenza fissa non risulta in possesso di Vodafone (…) e, dalle verifiche effettuate nei sistemi informatici Vodafone, non risulta che detto dato sia mai stato oggetto di trattamento né che sia mai stato inserito in campagne promozionali gestite dalla resistente"; nella medesima nota il titolare del trattamento ha altresì dichiarato che con riferimento agli altri dati personali del ricorrente, gli stessi "non saranno più oggetto di trattamento per finalità commerciali/promozionali" e, prendendo atto della volontà del ricorrente medesimo, lo stesso numero di utenza fissa "è stato inserito in una apposita blacklist di numeri di clienti prospect da non contattare per finalità promozionali";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 6 dicembre 2012 con la quale il ricorrente, nel prendere atto dell´affermazione di controparte di non detenere il proprio numero di utenza fissa, ha sottolineato la tardività del riscontro e ha ribadito la richiesta di condanna alle spese del procedimento;

VISTA la nota datata 10 gennaio 2013 con la quale la società resistente ha affermato di avere fornito riscontro alle istanze dell´interessato solo a seguito della presentazione del ricorso in quanto non ha "mai ricevuto l´istanza che l´interessato ha dichiarato di avere inviato in data 20 agosto 2012";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 16 gennaio 2013 con la quale l´interessato, nell´allegare copia della ricevuta di ritorno della raccomandata a/r firmata dalla resistente, ha rinnovato la richiesta relativa alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito, seppure con ritardo, un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 350 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Vodafone Omnitel N.V., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia