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Parere del garante sullo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi - 4 aprile 2013 [2462488]

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[doc. web n. 2462488]

Parere del garante sullo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate concernente le comunicazioni all´anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi - 4 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 153 del 4 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IN data odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, del dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);

VISTA la richiesta di parere dell´Agenzia delle entrate del 14 dicembre 2012, relativa allo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia in materia di Comunicazioni all´anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi, adottato sulla base del combinato disposto dall´art. 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, dall´art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dall´art.1 del d.m. 27 gennaio 2000 e dall´art. 1 del d.m. 27 giugno 2000, e volto a riunire in un unico tracciato record comunicazioni relative ai premi assicurativi versati e ai dati dei contratti di assicurazione, semplificando le trasmissioni effettuate dalle compagnie di assicurazione e da altri soggetti del settore ed evitando ogni rischio di duplicazione dei dati;

VISTA la richiesta di informazioni del Garante del 14 gennaio 2013, approfondita anche attraverso un accertamento di carattere ispettivo presso l´Agenzia delle entrate, volta ad acquisire ogni informazione utile a valutare la pertinenza e la non eccedenza delle informazioni indicate nella sezione "contributo al Servizio sanitario nazionale" del tracciato record allegato allo schema in esame che le compagnie di assicurazione e altri soggetti del settore dovrebbero trasmettere all´anagrafe tributaria, rispetto alle finalità perseguite dalla norma, ovvero il controllo formale degli oneri deducibili, anche tenuto conto dei dati relativi alle assicurazioni e ai beni mobili registrati già presenti in anagrafe tributaria, o comunque disponibili all´Agenzia delle entrate, con particolare riferimento:

-  alla pertinenza della richiesta dei dati relativi all´importo del premio, a "oggetto contratto", alla targa del mezzo e alla potenza del motore (Kw/CV), anche in relazione alle informazioni già rilevabili dal pubblico registro automobilistico, nonché da altre comunicazioni all´anagrafe tributaria, rispetto alle finalità perseguite dalla norma che prevede la predetta comunicazione;

- ai dati raccolti sulla base del provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate del 20 aprile 2012 che prevede la trasmissione telematica della comunicazione degli importi annualmente versati alle province relativi ai contratti di assicurazione contro la responsabilità civile;

-  alla soglia prevista per la deducibilità di tale contributo alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dall´art. 4, comma 76, della l. n. 92 del 2012, che ne hanno limitato la rilevanza ai soli casi in cui l´importo sia superiore a euro 40;
VISTE le note dell´Agenzia del 17 gennaio, del 4 febbraio, del 6, del 15 e del 19 marzo 2013, con le quali è stato fornito riscontro alla predetta richiesta di informazioni, dalle quali emerge che:

-  la comunicazione dell´importo relativo al contributo al SSN, con l´indicazione del mezzo di trasporto collegato e degli altri dati indicati nel tracciato record concernenti la potenza del motore e l´ammontare totale del premio, oltre al controllo formale degli oneri deducibili e detraibili ai sensi dell´art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, consente anche l´acquisizione di dati ai fini dell´accertamento sintetico ai sensi dell´art. 38 del medesimo decreto, con particolare riferimento ai dati relativi ai natanti al di sotto dei 10 metri di lunghezza dal momento che per questi ultimi non è previsto l´obbligo di registrazione presso le capitanerie di porto, nonché per le altre unità da diporto in quanto i dati relativi all´ammontare del premio e alla potenza motore non sono comunicati dalle capitanerie di porto. La base normativa per la comunicazione di tali dati all´anagrafe tributaria, ulteriori rispetto a quelli necessari al controllo dell´importo relativo al contributo al SSN, viene pertanto diversamente individuata nell´art. 7, comma 12, del d.P.R. n. 605 del 1973, ai sensi del quale, ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Direttore dell´Agenzia delle entrate può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all´Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso e che la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni;

- in relazione agli autoveicoli risulta invece possibile limitare la comunicazione -rispetto a quanto inizialmente previsto- ai campi strettamente necessari relativi all´identificativo del contratto di polizza, alla data di stipula del contratto, all´oggetto del contratto e alla targa del veicolo, in quanto i dati relativi alla potenza del motore e all´ammontare totale del premio possono essere acquisiti, rispettivamente, dal pubblico registro automobilistico e dai dati comunicati all´anagrafe tributaria dalle assicurazioni ai sensi del provvedimento del Direttore dell´Agenzia del 20 aprile 2012, relativo ai soli veicoli a motore;

- con riferimento alla soglia prevista per la deducibilità del contributo al SSN introdotta dall´art. 4, comma 76, della l. n. 92 del 2012, l´Agenzia ha ritenuto di limitare l´obbligo di comunicazione ai casi in cui l´importo sia superiore a euro 40. Pertanto, l´Agenzia modificherà con apposita istruzione il tracciato record affinché risulti chiaro che, nel caso in cui il contributo sia inferiore ai 40 euro, gli elementi dell´intero tracciato non devono essere compilati;

VISTO che i dati relativi all´ammontare del premio pagato per l´assicurazione delle unità da diporto non risultano già trasmessi all´Agenzia ai sensi del predetto provvedimento del Direttore dell´Agenzia del 20 aprile 2012, che li esclude espressamente;

VISTA, pertanto, la nuova versione dello schema di provvedimento dell´Agenzia, da ultimo trasmessa con la nota del 15 marzo 2013, la quale ha tenuto conto degli approfondimenti richiesti dall´Ufficio del Garante, relativi alla pertinenza e non eccedenza dei dati, nonché alla base normativa per la comunicazione dei dati relativi ai natanti, prevedendo che:

- la base giuridica per le comunicazioni concernenti le unità da diporto, contenenti dati ulteriori rispetto a quelli previsti per i veicoli a motore (dati relativi all´ammontare totale del premio e della potenza motore), sia individuata nell´art. 7, comma 12, del d.P.R. n. 605 del 1973, atteso che l´acquisizione di tali dati è finalizzata anche all´accertamento sintetico ai sensi dell´art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973;

- la comunicazione dell´ammontare totale del premio e della potenza motore espressa in cavalli sia effettuata solo per i natanti (cfr. il nuovo tracciato record relativo al "contributo al Servizio sanitario nazionale");

- sia introdotta una soglia minima pari a euro 40 per gli importi relativi al contributo al SSN da comunicare, comportando in tal caso, per i veicoli a motore, un´ulteriore modifica rispetto al testo del tracciato record sottoposto all´attenzione del Garante, volta ad escludere la comunicazione dell´intero record;

VISTO che lo schema in esame prevede che i soggetti obbligati effettuino le comunicazioni previste utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, già oggetto di rilievi critici del Garante con il provvedimento del 17 aprile 2012;

CONSIDERATO che l´Agenzia ha dichiarato nella propria richiesta di parere che tali comunicazioni saranno trasferite sulla nuova infrastruttura Sistema di interscambio dati (SID) in corso di realizzazione e che, comunque, sono stati pianificati alcuni interventi evolutivi del servizio telematico Entratel riferiti, in particolare, alla gestione della dimensione dei file e al monitoraggio dell´utilizzo delle credenziali di accesso;

CONSIDERATO che la nuova infrastruttura SID è stata già oggetto di valutazione favorevole del Garante nel parere del 15 novembre 2012 e nel provvedimento del 31 gennaio 2013 in relazione alla comunicazione integrativa annuale all´archivio dei rapporti finanziari;

RITENUTO che, nonostante le predette criticità rilevate dall´Autorità in relazione al servizio Entratel, sia necessario assicurare, anche attraverso il mantenimento temporaneo dell´utilizzo di tale canale di trasmissione, la prosecuzione della comunicazione all´anagrafe tributaria delle informazioni oggetto dello schema in esame al fine di garantire all´Agenzia delle entrate il perseguimento delle proprie finalità istituzionali anche per l´anno in corso, semplificando gli oneri di trasmissione in capo alle compagnie di assicurazione e agli altri soggetti del settore e trasferendo tali comunicazioni sulla nuova infrastruttura SID non appena ultimata, e comunque entro il 31 dicembre 2013;

FERMA restando la necessità di una revisione organica dei flussi di dati verso l´anagrafe tributaria, nonché di esaminare, in separata sede, anche congiuntamente all´Agenzia delle entrate, l´adeguatezza del servizio Entratel rispetto alle altre comunicazioni all´anagrafe tributaria per le quali attualmente è utilizzato tale servizio;

VISTA la documentazioni in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate concernente le "Comunicazioni all´anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi", a condizione che tali comunicazioni siano trasferite sulla nuova infrastruttura SID entro il 31 dicembre 2013.

Roma, 4 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2462488
Data
04/04/13

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

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