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Disciplina dei periodi di tempo di pubblicazione di dati, informazioni e documenti del Garante per la protezione dei dati personali (art. 7, comma 3, regolamento del Garante n. 1/2013) - 17 ottobre 2013 [2753146]

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[doc. web n. 2753146]

Disciplina dei periodi di tempo di pubblicazione di dati, informazioni e documenti del Garante per la protezione dei dati personali (art. 7, comma 3, regolamento del Garante n. 1/2013) - 17 ottobre 2013 *

Registro dei provvedimenti
n. 455 del 17 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott. ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", adottato  ai sensi dell´articolo 1, commi 35 e 36 della legge n. 190 del 2012;

VISTO, in particolare, l´articolo 11, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, ai sensi del quale le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all´attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti;

VISTO il regolamento n. 1/2013 sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all´organizzazione e all´attività del Garante per la protezione dei dati personali (delibera del 1° agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2013, n. 193), e in particolare l´articolo 7, comma 3, ai sensi del quale i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per i periodi di tempo stabiliti dal Garante con apposita delibera, anche per categorie di dati e tenuto conto delle specifiche finalità di pubblicazione;

RITENUTO necessario dare attuazione al predetto articolo 7, comma 3, del regolamento n. 1/2013 individuando i periodi di tempo per i quali i dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati nella sezione denominata "Autorità trasparente" del sito istituzionale del Garante;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del predetto regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

DELIBERA

di adottare l´allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, recante la disciplina dei periodi di tempo per i quali i dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati nella sezione denominata "Autorità trasparente" del sito istituzionale dell´Autorità.

Roma, 17 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

ALLEGATO

DISCIPLINA DEI PERIODI DI TEMPO DI PUBBLICAZIONE DI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DEL GARANTE N. 1/2013).

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intende per:

a)  "Codice" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b) "Garante", il Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

c) "Collegio": il Presidente e i Componenti del Garante;

d) "regolamento", il regolamento del Garante n. 1/2013 del 1° agosto 2013 sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all´organizzazione e all´attività del Garante (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2013, n. 193);

e) "sito": il sito web del Garante all´indirizzo www.garanteprivacy.it;

f) sezione "Autorità trasparente": la sezione del sito del Garante al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi dell´articolo 8 del regolamento.

Articolo 2
Oggetto e decorrenza dei termini

1. Le disposizioni del presente atto individuano, ai sensi dell´articolo 7, comma 3, del regolamento*, i periodi di tempo di pubblicazione sul sito istituzionale del Garante dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

2. Salvo che sia diversamente disposto, i periodi di tempo di cui al comma 1 decorrono dal 1° gennaio dell´anno successivo a quello di pubblicazione.

3. Restano fermi i diversi termini previsti dalla normativa vigente.

4. La pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, ai sensi del regolamento, è effettuata nella sezione "Autorità trasparente".

Articolo 3
Atti di carattere normativo e amministrativo generale riguardanti l´istituzione e le funzioni del Garante

1. Gli atti di carattere normativo e amministrativo generale di cui agli articoli 10 e 14, comma 2, del regolamento sono pubblicati e aggiornati tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dall´adozione o dalla modifica dell´atto.

Articolo 4
Organizzazione del Garante

1. Le informazioni e i dati concernenti l´organizzazione del Garante di cui all´articolo 11 del regolamento sono pubblicati e aggiornati tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dall´adozione o dalla modifica dell´atto. I dati relativi ai tassi di assenza del personale sono pubblicati con la cadenza indicata all´articolo 14, comma 3, del regolamento.

2. I dati relativi alla dotazione organica e al costo del personale di cui all´articolo 14, comma 1, sono riferiti alla data del 31 dicembre di ogni anno e sono aggiornati entro il 31 marzo dell´anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 5
Componenti del Collegio del Garante e titolari  di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza

1. I documenti e le informazioni concernenti i componenti del Collegio del Garante e i titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, di cui agli articoli 12, comma 1, lett. a), b) e c) e 13, comma 1, lett. a), b) e c), del regolamento sono pubblicati per tutta la durata dell´incarico, entro 3 mesi dal conferimento dell´incarico stesso. I dati relativi ai compensi sono riferiti al 31 dicembre di ogni anno e sono aggiornati entro il 31 marzo dell´anno successivo a quello di riferimento.

2. Entro 3 mesi dal conferimento dell´incarico e per tutta la durata dello stesso, sono pubblicati i dati relativi agli incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o consulenza di cui all´articolo 13, comma 2, del regolamento. I dati relativi ai compensi sono riferiti al 31 dicembre di ogni anno e sono aggiornati entro il 31 marzo dell´anno successivo a quello di riferimento.

3. I documenti, le informazioni e i dati di cui ai commi 1 e 2 sono rimossi dalla sezione "Autorità trasparente" alla cessazione della carica o dell´incarico.

Articolo 6
Altri incarichi

1. Le informazioni concernenti altri eventuali incarichi attribuiti ai sensi degli articoli 12, comma 1, lett. d), 13, comma 1, lett. d), e 15 del regolamento in relazione ai quali è prevista la comunicazione, da parte del Garante, all´anagrafe delle prestazioni ai sensi dell´articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e che prevedono un compenso sono pubblicate, entro 30 giorni dal conferimento dall´incarico, fino al 31 dicembre dell´anno successivo a quello in cui l´incarico è stato svolto o completato, fermo restando quanto previsto all´articolo 5, comma 3.

Articolo 7
Bandi di concorso

1. Il Garante pubblica i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale e tiene costantemente aggiornato l´elenco dei bandi le cui procedure sono in corso di svolgimento, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell´ultimo triennio, ai sensi dell´articolo 16 del regolamento.

Articolo 8
Dati relativi alla valutazione della performance e all´attribuzione di premi al personale

1. I dati relativi all´ammontare complessivo dei premi collegati alla performance di cui all´articolo 17 del regolamento sono pubblicati e aggiornati entro 90 giorni dalla data di approvazione dei relativi atti, con l´indicazione del periodo di riferimento.

Articolo 9
Procedure e provvedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture e tempi di pagamento

1. I dati di cui all´articolo 18 del regolamento, laddove riferiti a contratti di durata, sono pubblicati per l´intero periodo di efficacia dei contratti stessi; negli altri casi i dati sono pubblicati per un periodo di tre anni dalla data di affidamento dei lavori, servizi e forniture. Con riferimento all´attività svolta in ciascun semestre, il Garante predispone la scheda di cui al medesimo articolo 18 del regolamento e ne aggiorna i dati entro 60 giorni dalla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno è pubblicato un indicatore dei tempi medi di pagamento relativo alla situazione registrata nell´esercizio precedente. L´indicatore tiene conto del tempo intercorrente tra la data in cui la somma è liquida ed esigibile e quella dell´emissione del relativo mandato di pagamento.

Articolo 10
Dati aggregati relativi all´attività amministrativa

1. Il Garante pubblica, ai sensi dell´articolo 19 del regolamento, i dati sull´attività svolta forniti al Parlamento e al Governo con la relazione di cui all´articolo 154, comma 1, lett. m), del Codice, relativi al 31 dicembre dell´anno cui si riferisce la relazione, entro 15 giorni dalla presentazione della relazione stessa.

Articolo 11
Bilancio preventivo e consuntivo

1. Il Garante pubblica, entro 30 giorni dalla data della relativa approvazione, i prospetti relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo dell´Autorità, unitamente a schemi sintetici predisposti per agevolarne la comprensione. I prospetti sono mantenuti nella sezione "Autorità trasparente" per un periodo non inferiore a tre anni.

Articolo 12
Beni immobili e gestione del patrimonio

1. Le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti di cui all´articolo 21 del regolamento sono riferiti al 31 dicembre di ogni anno e sono aggiornati entro il 31 marzo dell´anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 13
Dati relativi ai controlli sull´organizzazione e sull´attività del Garante

1. I dati relativi ai controlli sull´attività del Garante di cui all´articolo 22 del regolamento sono pubblicati per 3 anni.

Articolo 14
Pubblicazioni relative ai procedimenti e ad altri atti di competenza del Garante

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 8, comma 1, secondo periodo e 24, comma 1, secondo periodo del regolamento, i provvedimenti, gli atti e i documenti di cui al medesimo articolo 24 sono pubblicati nella sezione "Autorità trasparente", anche mediante rinvio ad altre sezioni del sito.

2. Decorsi cinque anni dalla pubblicazione, il Garante adotta soluzioni tecniche volte a rendere reperibili i provvedimenti, gli atti e i documenti di cui al comma 1 tramite il motore di ricerca interno al sito, anche ai sensi dell´articolo 8, comma 1, secondo periodo, del regolamento.

Articolo 15
Informazioni necessarie per l´effettuazione di pagamenti

1. Le informazioni necessarie per l´effettuazione dei pagamenti di cui all´articolo 25 del regolamento sono pubblicate e aggiornate tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla modifica.

Articolo 16
Norme final
i

1. In sede di prima applicazione del regolamento, in caso di particolare complessità della elaborazione di talune categorie di dati, la sola pubblicazione di queste, avviata tempestivamente, è comunque completata entro il 31 dicembre 2013.

2. In sede di prima applicazione del regolamento, entro il 30 aprile 2014 si provvede a rendere reperibili tramite il motore di ricerca interno al sito i provvedimenti, gli atti e i documenti di cui all´articolo 14 del presente atto di data anteriore a 5 anni rispetto all´entrata in vigore del regolamento stesso.

3. Anche al fine di garantire un più puntuale aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione, il Garante può pubblicare i dati anticipatamente rispetto alla data di riferimento indicata nei precedenti articoli.