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Procedimento relativo ai ricorsi - Adesione alla richiesta dell'interessato e apposizione di un codice blocca-messaggi - 4 giugno 2001 [39220]

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 [doc web n. 39220]

Procedimento relativo ai ricorsi - Adesione alla richiesta dell´interessato e apposizione di un codice blocca-messaggi - 4 giugno 2001

In caso di adesione spontanea al ricorso ritualmente presentato dall´interessato, con la contestuale comunicazione dei dati richiesti, della loro origine, della logica e finalità del trattamento, va dichiarato non luogo a provvedere (fattispecie di richiesta di conoscere origine, logica e finalità di un trattamento, alla quale ha fatto seguito anche l´apposizione di un codice per inibire l´invio di ulteriori messaggi all´interessato).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto l´11 maggio 2001, presentato dal sig. Luigi Zuccherino nei confronti di Red Studio Redazionale s.p.a., in relazione al mancato riscontro alle richieste formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675 per ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali detenuti dal predetto titolare del trattamento, della loro origine, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 5683/16152 del 15/5/2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato, comunicando allo stesso i dati personali richiesti e inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTE le note di risposta, anticipate via fax a questa Autorità il 23 e il 30 maggio u.s., con le quali Red Studio Redazionale S.p.a ha manifestato la propria volontà di aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato, comunicando i dati richiesti, la loro origine, la logica e la finalità del trattamento e provvedendo altresì ad inserire nella banca dati un apposito codice che "inibisce l´invio di qualsiasi messaggio al cliente";

CONSIDERATO che l´interessato non ha fatto pervenire ulteriori osservazioni e memorie a questa Autorità;

RITENUTO, per questi motivi, di non dare ulteriore corso al procedimento, segnalando al titolare del trattamento la necessità che a seguito del procedimento medesimo i dati relativi al ricorrente potranno essere eventualmente utilizzati per i soli fini amministrativi legati al coupon inviato, ma evitando ogni ulteriore utilizzazione dei dati stessi;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 4 giugno 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
39220
Data
04/06/01

Tipologie

Decisione su ricorso