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Pubblica amministrazione - Richiesta di accesso ai dati anagrafici - 3 settembre 1998 [41730]

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 [doc. web n. 41730]

Pubblica amministrazione - Richiesta di accesso ai dati anagrafici - 3 settembre 1998

Ai sensi dell´art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996, il soggetto pubblico può comunicare dati personali a privati solo quando tale operazione sia prevista da puntuali norme di legge o di regolamento.

Roma, 3 settembre 1998

Comune di Frisanco (PN)

OGGETTO: Richiesta di accesso ai dati anagrafici

Con la nota indicata a margine, inviata per conoscenza a questa Autorità, codesto Comune ha opposto un diniego alla richiesta di un partito politico di ottenere l´elenco dei "capi famiglia" residenti nel territorio comunale, corredato dei relativi indirizzi.

Al riguardo, il Garante ritiene di condividere l´orientamento espresso nella citata nota del Comune.

La predetta richiesta riguarda infatti un´ipotesi di comunicazione di dati personali da un soggetto pubblico (il Comune) ad un soggetto privato (il partito politico).

Ai sensi dell´art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996, il soggetto pubblico può comunicare dati personali a privati solo quando tale operazione sia prevista da puntuali norme di legge o di regolamento.

In materia di atti anagrafici, dello stato civile e di liste elettorali, esistono già precise disposizioni normative sulle quali il Garante si è soffermato nei provvedimenti, che, per opportuna conoscenza, si allegano in copia.

In tali decisioni, l´Autorità ha ricordato che, secondo la normativa sugli atti anagrafici, l´ufficiale d´anagrafe deve rilasciare a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, soltanto i "certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia" degli iscritti nell´anagrafe (art. 33 del d.P.R. n. 223/1989), e può comunicare i "dati anagrafici, resi anonimi e aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca". È possibile poi rilasciare elenchi degli iscritti solo alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità (art. 34, commi 1 e 2, d.P.R. n. 223/1989).

Al di fuori di queste ipotesi, non è quindi possibile comunicare o diffondere a privati i dati personali provenienti dagli archivi anagrafici.

Come si potrà notare dai medesimi provvedimenti, resta peraltro ferma la particolare disciplina prevista per la pubblicità delle liste elettorali. Alla luce dell´esplicita previsione normativa contenuta nell´art. 51 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 227, infatti, chiunque (ivi compresi gli esponenti locali di una formazione politica) può ottenere copia delle liste elettorali tenute presso il Comune.

IL PRESIDENTE

Scheda

Doc-Web
41730
Data
03/09/98

Argomenti


Tipologie

Quesiti di soggetti pubblici e privati

Vedi anche (10)