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Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante disposizioni di attuazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di attuazione della legge n. 95/2015 (ratifica dell’Accordo FATCA) - 23 luglio 2015 [4252461]

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[doc. web n. 4252461]

Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate recante disposizioni di attuazione del decreto del Ministero dell´economia e delle finanze di attuazione della legge n. 95/2015 (ratifica dell´Accordo FATCA) - 23 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 438 del 23 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito Codice);

Visto l´Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d´America, finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché le disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell´attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l´Italia e altri Stati esteri;

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95 recante norme per la ratifica ed esecuzione del predetto "Accordo F.A.T.C.A.", (in G.U. n.155 del 7 luglio 2015);

Considerato che l´accordo intergovernativo appena ratificato è volto a contrastare l´evasione fiscale - realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi - tramite lo scambio automatico di informazioni finanziarie a partire dal 1° luglio 2014 e che, al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all´IRS (Internal Revenue Service) statunitense, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione dovranno trasmettere all´Agenzia delle entrate i dati relativi al titolare statunitense del conto e al conto stesso;

Visti gli articoli 4, comma 2, 5, comma 8, 6, comma 3, 7, comma 2, 8, comma 2 della predetta legge n. 95 del 2015, i quali prevedono che con decreti del Ministro dell´economia e delle finanze sono stabilite rispettivamente le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione all´Agenzia delle entrate delle informazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali ed inoltre le modalità di applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 6, commi 1 e 2, 7, comma 1 e 8, comma 1;

Visto il parere reso dal Garante sullo schema di decreto del Ministero dell´economia e delle finanze volto a dare attuazione all´Accordo fra Italia e U.S.A finalizzato ad applicare la normativa FATCA (provvedimento dell´8 luglio 2015)

Visto l´art. 5, comma 4 del predetto schema di decreto ministeriale, attuativo della richiamata legge di ratifica, in base al quale, oltre alla previsione del termine del 30 aprile per la trasmissione all´Agenzia delle entrate delle informazioni relative all´anno solare precedente, viene disposto che con provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di trasmissione dei dati e il termine di scadenza per il primo invio;

Vista la richiesta di parere dell´Agenzia delle entrate sullo schema di provvedimento del Direttore con il quale, ai sensi dell´art. 5, comma 4, del citato schema di decreto ministeriale di ratifica dell´"Accordo FATCA", sono stabilite le modalità e i termini di trasmissione all´Agenzia delle entrate dei dati oggetto di comunicazione da parte degli intermediari finanziari (nota n. 86689 del 25 giugno 2015);

Rilevato che lo schema di provvedimento in esame, nel quale sono richiamati i contenuti dello schema di decreto ministeriale in ordine all´individuazione dei soggetti tenuti alle comunicazioni all´Agenzia e il relativo oggetto, nel disciplinare le modalità di comunicazione dei dati, dispone che le RIFI (Reporting Italian Financial Institution) e le "entità sponsor" di cui le stesse possono avvalersi insieme ai fornitori terzi di servizi, trasmettano i file contenenti i dati per l´interscambio utilizzando l´infrastruttura informatica denominata SID (Sistema di Interscambio Dati) (v. allegato sulle "Modalità di compilazione e trasferimento dei dati in applicazione degli accordi FATCA");

Considerato che tale infrastruttura prescelta dall´Agenzia delle entrate, prevedendo il colloquio application-to-application tra sistemi informativi, agisce in modalità totalmente automatizzata ed è la medesima infrastruttura utilizzata per la comunicazione integrativa annuale all´archivio dei rapporti finanziari, già oggetto di specifiche prescrizioni del Garante volte ad individuare le misure e gli accorgimenti idonei al fine di ridurre al minimo i rischi di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti ai dati personali (pareri del 17 aprile 2012 (doc. web n. 1886775), 15 novembre 2012 (doc. web n. 2099774) e, da ultimo, 31 gennaio 2013 (doc. web n. 2268436);

Rilevato che l´Agenzia ha, inoltre, precisato nello schema in esame che nella predisposizione dei file da parte degli operatori finanziari devono essere rispettate le specifiche prescrizioni, già stabilite dal Garante nel richiamato parere del 15 novembre 2012, riportandole nell´allegato allo schema stesso (v. allegato sulle "Prescrizioni per gli operatori finanziari formulate dal Garante per la protezione dei dati personali");

Considerato che l´Agenzia delle entrate elabora i dati ad essa comunicati dagli operatori finanziari per la successiva trasmissione all´Autorità fiscale degli Stati Uniti d´America secondo le modalità e i termini fissati dall´Accordo ratificato con la legge n. 95/2015;

Ritenuto necessario riservarsi al riguardo di svolgere, nel parere da rendere all´Agenzia delle entrate, le valutazioni di competenza in relazione alle modalità di trasmissione dei dati ai competenti organi degli Stati Uniti d´America, con particolare riferimento, all´idoneità delle misure di sicurezza;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIO´ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi degli artt. 154, comma 4, del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate recante disposizioni di attuazione del decreto del Ministero dell´economia e delle finanze di attuazione della legge n. 95 del 18 giugno 2015 di "ratifica dell´Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d´America e il Governo della Repubblica italiana finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Modalità e termini di comunicazione delle informazioni rilevanti", riservandosi di valutare in separata sede le modalità di trasmissione dei dati negli Stati Uniti d´America.

Roma, 23 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4252461
Data
23/07/15

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante