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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Bagni Miramare srl - 22 ottobre 2015 [4631047]

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[doc. web n. 4631047]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Bagni Miramare srl - 22 ottobre 2015

Registro dei provvedimenti
n. 557 del 22 ottobre 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Gruppo Savona, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 7462/84282 del 22 marzo 2013 formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 22 maggio 2013 nei confronti di Bagni Miramare srl, con sede legale in Albissola Marina (SV), Corso Bigliati n. 5, P.I. 00100780097, dai quali è risultato che la società effettuava un trattamento di dati personali raccogliendo gli indirizzi e-mail degli utenti mediante il form presente sul proprio sito internet www.solelunabeach.it, omettendo di rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 1 del 22 maggio 2013 con cui è stata contestata alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale titolare del trattamento, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, in relazione all´omessa informativa sul sito web, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che le memorie difensive presentate, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, non consentono l´archiviazione del procedimento, in quanto la raccolta degli indirizzi e-mail degli utenti del sito internet e la loro organizzazione in un database, finalizzate all´invio di comunicazioni promozionali, configura un trattamento di dati personali, ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, a fronte del quale vige l´obbligo, in capo al titolare del trattamento, di fornire l´informativa di cui all´art. 13 del medesimo Codice. Non risulta, dalla documentazione agli atti, che tale adempimento sia stato posto in essere, come, tra l´altro, ha riconosciuto lo stesso legale rappresentante nel corso dell´accertamento;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) attraverso il form di raccolta dati presente sul sito web www.solelunabeach.it senza fornire agli interessati l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro per ciascun rilievo;

VISTO l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Bagni Miramare srl, con sede legale in Albissola Marina (SV), Corso Bigliati n. 5, P.I. 00100780097,, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4631047
Data
22/10/15

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca