g-docweb-display Portlet

Segreto sulla fonte giornalistica e richieste degli interessati - 10 gennaio 2000

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

Segreto sulla fonte giornalistica e richieste degli interessati

La possibilità di opporre il segreto sulle fonti di informazione non esime i giornalisti dal dare riscontro alle richieste degli interessati.

In un articolo pubblicato su un quotidiano locale, un giornalista aveva fatto riferimento all´esistenza e al contenuto di una lettera riservata di un cittadino. Alla richiesta dell´interessato di conoscere in che modo il giornalista fosse entrato in possesso della lettera, il quotidiano aveva fatto presente che nella lettera non vi erano dati sensibili. Secondo l´interessato, le osservazioni addotte dal giornale non erano pertinenti, in quanto la sua richiesta non faceva riferimento a dati sensibili, ma alla lettera citata nell´articolo, che sarebbe riconducibile alla categoria di dati personali. Aveva, quindi, presentato, ricorso al Garante sostenendo che, contro la violazione della libertà e segretezza della corrispondenza sancite dalla Costituzione, non poteva essere invocato il segreto professionale e aveva chiesto, inoltre, di disporre la liquidazione a carico dell´editore delle spese per il ricorso.

Il Garante ha ritenuto in parte fondato il ricorso. La legge 675 del 1996, infatti, stabilisce che l´interessato ha diritto di ottenere, a cura del gestore della banca dati, la comunicazione dell´esistenza e dell´origine dei dati che lo riguardano e alla sua richiesta deve essere dato riscontro "senza ritardo" e in maniera adeguata. La risposta fornita dal quotidiano non è apparsa idonea a soddisfare le richieste del ricorrente, in quanto si era limitata a precisare che presso la sua banca dati non erano conservati dati sensibili (relativi cioè a convinzioni religiose, politiche, filosofiche, allo stato di salute, alla vita sessuale ecc.). La richiesta del ricorrente tendeva, invece, a conoscere l´esistenza e l´origine di ogni tipo di dati contenuti presso gli archivi del giornale.

Per quanto riguarda la questione relativa alla rivelazione della fonte della notizia, la legge 675 mantiene ferme le norme sulla possibilità da parte dei giornalisti di opporre il segreto professionale sulle loro fonti quando ne ricorrono i presupposti.

Questa possibilità, tuttavia, ha spiegato l´Autorità, non esime il quotidiano dal dover fornire riscontro all´interessato, comunicandogli l´esistenza e l´origine dei dati; oppure, come nel caso in esame, la circostanza che la fonte della notizia è coperta dal segreto professionale in ragione del carattere fiduciario del rapporto con il soggetto che l´ha fornita.

Il Garante ha, dunque, accolto il ricorso ed ordinato alla società editrice del quotidiano di fornire riscontro all´interessato e ha posto a carico della stessa le spese del ricorso.

Roma, 10 gennaio 2000