Provvedimento del 14 gennaio 2016 [4715094]
Provvedimento del 14 gennaio 2016 [4715094]
[doc. web n. 4715094]
Provvedimento del 14 gennaio 2016
Registro dei provvedimenti
n. 9 del 14 gennaio 2016
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il ricorso presentato al Garante in data 7 ottobre 2015 da XY rappresentata dall´avv. Leonardo Pace, nei confronti della Gazzetta del Mezzogiorno e di Google Inc. e Google Italy, con il quale la ricorrente chiede, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), la rimozione e/o lo spostamento in un´area non indicizzabile dai motori di ricerca di alcuni articoli riguardanti "le vicende giudiziarie che hanno coinvolto [la stessa ricorrente] e il proprio marito nell´anno QQ, il cui procedimento è stato definito nel KK, con sentenza di applicazione pena emessa dal G.i.p. Tribunale Potenza, successivamente passata in giudicato". In particolare la ricorrente si riferisce alle notizie apparse sul sito http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it, contenute in un articolo "datato HH di Fabio Amendolara [… ad] un secondo articolo del WW, riconducibile al medesimo link, a firma di Massimo Brancati […]; un terzo articolo al link ... nel quale è richiamato il link http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it con la notizia di stampa a firma del menzionato Fabio Amendolara; che la notizia di cronaca è altresì riprodotta in un ulteriore articolo pubblicato il KW sul blog http://falseaccuse.blogspot.it", secondo la ricorrente "la pubblicazione dei suddetti articoli rappresenta una violazione del diritto all´oblio […] atteso che le notizie ivi contenute non sono più attuali e comunque difettano di un interesse pubblico alla conoscenza delle vicende giudiziarie dell´interessata"; la ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 ottobre 2015 con la quale questa Autorità ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato i titolari del trattamento, in particolare, Edisud S.p.A. (in qualità di editore del sito internet www.lagazzettadelmezzogiorno.it) e Google a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 3 dicembre 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota datata 19 ottobre 2015 con cui la Edisud S.p.A. ha comunicato di "aver valutato opportuno aderire spontaneamente alla richiesta della sig.ra XY. Pertanto [ha] provveduto a deindicizzare i due articoli on line della Gazzetta", in particolare, ha rappresentato di avere dato disposizioni per la "deindicizzazione degli articoli apparsi su lagazzettadelmezzogiorno.it, nelle date del ZZ: "HJ"; e XX: "JH". La resistente ha, altresì, precisato che "gli articoli rimarranno nell´archivio storico del giornale, a disposizione di chiunque vi abbia interesse, ma nessuno vi potrà risalire, attraverso i normali motori di ricerca, adoperando come "chiave" il nome e il cognome della [ricorrente]".
VISTE le note datate 20 e 23 ottobre 2015 con cui Google rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, ha dichiarato di non poter accogliere le richieste di rimozione avanzate dalla ricorrente non ritenendo sussistenti, nel caso di specie, i presupposti indicati nella cd. sentenza Costeja del 13 maggio 2014, anche alla luce dei criteri di cui alle Linee Guida adottate il 26 novembre 2014 dal Gruppo di lavoro art. 29; la società resistente, ha inoltre rappresentato di ritenere che non vi siano i presupposti per l´esercizio del diritto all´oblio da parte della ricorrente, in quanto gli articoli in questione "riguardano fatti veri ed appartengono al diritto di cronaca rispetto ad una vicenda che, […] ha certamente destato interesse pubblico", e che si è conclusa con una sentenza di patteggiamento nel QQ, rispetto alla quale, pertanto, "non sono ancora trascorsi i 5 anni necessari all´estinzione del reato".
VISTA l´ulteriore nota del 7 gennaio 2016, con la quale Edisud nel dichiarare di avere "provveduto a deindicizzare gli articoli di cui al ricorso […] operando su files robots.txt e sui meta tag. […] procedura che dovrebbe impedire a chiunque navighi su un motore di ricerca di risalire all´articolo, in quanto la deindicizzazione serve proprio a rimuovere le chiavi di ricerca", ha, tuttavia, precisato che i contenuti dei link oggetto del ricorso, possono risultare ancora presenti digitando il nominativo della ricorrente, in quanto "nonostante le procedure adottate dall´editore del sito in cui la notizia viene pubblicata, la stessa viene comunque reperita dall´utente sul motore di ricerca, in copia cache", precisando che in relazione alla loro cancellazione "la Edisud S.p.A. non ha alcun potere di intervento"; la resistente ha, altresì, dichiarato che nonostante la pubblicazione sia "avvenuta nei limiti del diritto di cronaca […] ha disposto finanche la cancellazione totale dell´articolo dal […l´] archivio [del giornale];
CONSIDERATO che, in relazione alla vicenda rappresentata nel ricorso e alle relative richieste avanzate dalla ricorrente, occorre fare riferimento ai presupposti indicati nella sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014, nonché ai criteri generali previsti per l´esercizio del diritto all´oblio nelle citate Linee Guida del Gruppo di lavoro art. 29−WP225; considerato che elemento costitutivo del diritto all´oblio è il trascorrere del tempo rispetto al verificarsi dei fatti oggetto delle notizie rinvenibili attraverso l´interrogazione dei motori di ricerca; tuttavia, la stessa Corte, in ragione della "gravità potenziale" che l´ingerenza dei motori di ricerca può comportare nella vita privata delle persone e della incidenza sui diritti fondamentali dell´interessato, ha previsto la necessità di trovare un bilanciamento tra i diversi diritti ed interessi in gioco, riconoscendo che i diritti dell´interessato prevalgono non solo sull´interesse economico dello stesso motore di ricerca, ma anche sull´interesse degli utenti di internet, in considerazione, "in casi particolari", della natura dell´informazione e del suo carattere sensibile per la vita privata dell´interessato stesso; tale interesse può variare in ragione del ruolo svolto dall´interessato nella vita pubblica;
RILEVATO che, nel caso in esame, la richiesta di rimozione degli url indicati dalla ricorrente, e collegati ad articoli connessi alla vicenda giudiziaria che l´ha vista coinvolta, appare meritevole di considerazione ritenendosi sussistenti i presupposti indicati nella sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014, tenuto conto, in particolare, della delicatezza del contesto in cui la vicenda si è svolta e della natura delle informazioni trattate, aventi un carattere particolarmente sensibile in quanto riferite anche allo stato di salute della ricorrente; tenuto, altresì, conto che non sussistono, nel caso di specie, ragioni particolari legate ad un ruolo ricoperto dalla ricorrente stessa che possa giustificarne un interesse preminente del pubblico ad avere accesso a tali informazioni;
TENUTO CONTO, altresì, che la stessa Edisud S.p.A., all´esito di proprie valutazioni, ha comunque considerato opportuno provvedere alla deindicizzazione dei due articoli apparsi sul sito on-line della Gazzetta del Mezzogiorno e disporre la cancellazione totale dell´articolo anche dall´archivio del giornale, con evidenti conseguenze anche per i motori di ricerca che fino ad oggi hanno provveduto ad indicizzare tali articoli;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover accogliere il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare a Google, quale misura a tutela dei diritti dell´interessata ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di provvedere, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla rimozione di tutti gli url indicati nell´atto di ricorso riferiti alla vicenda giudiziaria in cui l´interessata è stata coinvolta;
RITENUTO altresì di dover dichiarare ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere nei confronti di Edisud S.p.A., avendo quest´ultima, in qualità di titolare del trattamento, fornito adeguato riscontro alle richieste avanzate dall´interessata;
RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;
VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Antonello Soro;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
1. accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a Google, quale misura a tutela dei diritti dell´interessato ai sensi dell´art. 150 comma 2 del Codice, di provvedere, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla deindicizzazione di tutti gli url indicati nell´atto di ricorso riferiti alla vicenda giudiziaria in cui l´interessata è stata coinvolta;
2. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Edisud S.p.A.;
3. dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.
Il Garante, nel chiedere a Google, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se la ricorrente risiede all´estero.
Roma, 14 gennaio 2016
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Soro
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
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