Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Cantiere 21 s.r.l. - 12 novembre...
Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Cantiere 21 s.r.l. - 12 novembre 2015 [4845669]
[doc. web n. 4845669]
Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Cantiere 21 s.r.l. - 12 novembre 2015
Registro dei provvedimenti
n. del 12 novembre 2015
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
RILEVATO che il Comando Compagnia della Guardia di finanza di Perugia, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 7462/84282 del 22 marzo 2013), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 9 maggio 2013 nei confronti di Cantiere 21 s.r.l. P.Iva: 02747850549, con sede in Perugia, via Corcianese n. 19, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dai quali è risultato, tra l´altro, che la società effettuava, quale titolare, un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza composto da nove telecamere collegate a un hard disk che conservava le immagini riprese, omettendo di rendere un´idonea informativa semplificata, ai sensi dell´art. 13 Codice e del provvedimento generale in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;
VISTO il verbale n. 284 del 23 maggio 2013 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;
LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;
VISTO lo scritto difensivo, datato 12 giugno 2013, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale la società, nell´illustrare la "ritenuta scarsa rilevanza sociale ed economica dell´attività svolta", la "notevole importanza sociale delle finalità sottese al trattamento" e il "notevole impatto della sanzione pecuniaria sull´equilibrio finanziario del soggetto e sulla certezza del mantenimento dei livelli occupazionali", relativamente ai profili di inidoneità dell´informativa semplificata di cui all´art. 13 del Codice e al provvedimento generale in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010, ha osservato come "(…) l´informazione aggiuntiva intorno al tipo di impiego dell´immagine (memorizzazione o semplice rilievo) è oggetto di mera facoltà e non di dovere sanzionabile". Ha osservato, altresì, come "(…) non è (…) necessario replicare la segnalazione, anche in presenza di più telecamere, bastando viceversa un unico cartello, purché venga messo prima del raggio di azione di qualsivoglia dispositivo". Inoltre, con riferimento al profilo di inidoneità afferente la mancata indicazione, nell´informativa semplificata, del titolare del trattamento dei dati, ha evidenziato, ammettendo "(…) la propria manchevolezza (…)", che "(…) l´omessa informazione, (…) appare sfornita di qualsivoglia concreta lesività, in quanto inidonea a tradursi in una effettiva carenza conoscitiva per l´interessato, il quale, una volta avvertito che il locale era videosorvegliato per motivi di sicurezza, era in grado di facilmente individuare il soggetto titolare del trattamento";
VISTO il provvedimento adottato dal Garante il 21 novembre 2013 (in wwww.gpdp.it; doc. web n. 2898732), con il quale è stato dichiarato illecito il trattamento di dati personali effettuato da Cantiere 21 s.r.l. a mezzo del sistema di videosorveglianza in questione;
RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Pur tenendo conto delle osservazioni formulate in ordine ai profili di inidoneità dell´informativa semplificata, si evidenzia come anche la sola mancata indicazione del titolare del trattamento nell´informativa semplificata (circostanza ammessa nella memoria difensiva), di per sé, sostanzia, per effetto di quanto disciplinato dall´art. 13 del Codice, nonché dal punto 3.1 del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010, la condotta omissiva sanzionata dall´art. 161 del Codice. Tale omissione assume particolare rilevanza nei casi in cui, come quello di specie, il sistema di videosorveglianza utilizza anche telecamere collocate all´esterno dei locali aziendali, rendendo di fatto impossibile all´interessato l´individuazione dell´effettivo titolare del trattamento. Quanto detto non consente di sostanziare gli elementi essenziali ai fini dell´applicazione della disciplina sull´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981;
RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), omettendo di rendere un´idonea informativa di ai sensi dell´art. 13 del Codice, nella forma semplificata prevista dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;
VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;
RITENUTO, in ogni caso, che sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;
RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;
ORDINA
Cantiere 21 s.r.l. P.Iva: 02747850549, con sede in Perugia, via Corcianese n. 19, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice;
INGIUNGE
alla medesima società di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.
Roma, 12 novembre 2015
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Iannini
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
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