Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Massimo Geraci - 25 novembre...
Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Massimo Geraci - 25 novembre 2015 [4948293]
[doc. web n. 4948293]
Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Massimo Geraci - 25 novembre 2015
Registro dei provvedimenti
n. 621 del 25 novembre 2015
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
RILEVATO che, a fronte di una segnalazione inviata al Garante, il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione di una richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) (prot. nr. 11592/77507 del 4 maggio 2012) formulata da questa Autorità, ha svolto gli accertamenti di cui ai verbali di operazioni compiute datati 25 e 26 luglio 2012 dai quali è risultato che il sig. Massimo Geraci, nato a Milazzo il 3 giugno 1963, nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell´art. 29 del Codice, a fronte di un trattamento di dati personali effettuato mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza attivo presso la sede operativa di piazza Duomo e presso l´istituto F. Zito a Sant´Agata di Militello nonché preso la sede di Pietragrossa a Caronia (Ms) dell´Ente Parco dei Nebrodi C.Fisc.: 95004770830, con sede in Caronia (Me), C.da Pietragrossa SS 113 Km 140 65, ha omesso di rendere un´idonea informativa semplificata ai sensi dell´art. 13 Codice e del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;
VISTO il verbale n. 69/12 del 18 settembre 2012 con cui è stata contestata, ravvisando i presupposti applicativi dei casi di minore gravità di cui all´art. 164-bis, comma 1 del Codice, al predetto sig. Massimo Geraci, in solido con l´Ente Parco dei Nebrodi la violazione amministrativa prevista dall´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;
LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;
VISTO lo scritto difensivo, datato 13 novembre 2012, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale, dopo aver descritto le modalità con le quali era stato assolto l´obbligo di rendere l´informativa semplificata agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice e del provvedimento in materia di videosorveglianza, è stato evidenziato come "In occasione degli accertamenti in questione (…) effettivamente i cartelli ubicati all´esterno delle strutture del Parco (…) sono risultati inspiegabilmente mancanti (…). Tale circostanza, (….), che potrebbe essere avvenuta anche poco prima dell´intervento degli agenti verbalizzanti, poteva essere facilmente accertata ed è idonea ad escludere qualsiasi responsabilità per l´illecito contestato, ex art. 3 L. 689/1981";
RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato, atteso che, quanto dedotto, non sostanzia alcuno degli elementi costitutivi dell´errore scusabile di cui al citato art. 3 della legge n. 689/1981;
RILEVATO, pertanto, che l´ente ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), omettendo di rendere un´idonea informativa di ai sensi dell´art. 13 del Codice, nella forma semplificata prevista dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;
VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;
RITENUTO, in ogni caso, che sussistono, così come rilevato nel verbale di contestazione, gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;
RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;
ORDINA
al sig. Massimo Geraci, nato a Milazzo il 3 giugno 1963, nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell´art. 29 del Codice (trasgressore) e all´ l´Ente Parco dei Nebrodi C.Fisc.: 95004770830, con sede in Caronia (Me), C.da Pietragrossa SS 113 Km 140 65 (obbligato in solido), di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice;
INGIUNGE
al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.
Roma, 25 novembre 2015
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Iannini
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
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