g-docweb-display Portlet

Deliberazione del 16 novembre 2017 - Disciplina dei tirocini presso l'Ufficio del Garante [7161677]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 7161677]

Deliberazione del 16 novembre 2017 - Disciplina dei tirocini presso l´Ufficio del Garante

Registro dei provvedimenti
n. 474 del 16 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro,  presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, Segretario generale;

VISTA la legge 24 giugno 1997, n. 196, e s.m.i., recante "Norme in materia di promozione dell´occupazione";

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

VISTI i regolamenti del Garante nn. 1, 2 e 3/2000 approvati con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 luglio 2000, n. 162, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l´art. 55 del citato regolamento n. 2/2000, il quale prevede che l´Autorità possa avvalersi della collaborazione di giovani laureati per una esperienza temporanea di stage nelle materie di competenza dell´Autorità, anche sulla base di apposite convenzioni con università, enti ed istituti di ricerca;

VISTE le "linee guida in materia di tirocini", definite con Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 25 maggio 2017, in attuazione dell´art. 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 533 del 9 agosto 2017, recante le disposizioni attuative del citato accordo, ed in particolare le modifiche introdotte dall´art. 15,  punto n.1,  "indennità di partecipazione" da corrispondere ai tirocinanti che prevede un importo mensile lordo di 800,00 euro, in  luogo dei precedenti 400,00 euro lordi;

RAVVISATA infine l´opportunità, anche per motivi di chiarezza degli atti, di modificare la delibera n. 266 del 7 maggio 2015 concernente la disciplina in materia di tirocini, in ragione delle modifiche intervenute con il nuovo Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 25 maggio 2017;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento n. 1/2000 del Garante;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

DELIBERA:

di disciplinare i tirocini presso l´Ufficio sulla base delle disposizioni di cui all´allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale.

Roma, 16 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 474 del 16 novembre 2017

DISCIPLINA DEI TIROCINI PRESSO L´UFFICIO DEL GARANTE

Art. 1
Tirocini

1. Il Garante per la protezione dei dati personali promuove tirocini riservati a giovani laureati,  ai sensi di quanto previsto dall´art. 55 del proprio regolamento n. 2/2000.

2. Per i tirocini di orientamento e formazione si applica quanto disposto dall´art. 2, comma 1, lett. a), della deliberazione della Giunta regionale della Regione Lazio n. 533 del 9 agosto 2017 e ss.mm.ii, anche  sulla base di convenzioni sottoscritte con le Università, enti ed istituti di ricerca, di durata non superiore a sei mesi, comprese eventuali proroghe, salve le sospensioni di cui all´art.3, punto 6, della medesima Deliberazione.

3. Con il medesimo tirocinante non è possibile realizzare più di un tirocinio.

Art. 2
Requisiti di ammissione

1. Possono essere ammessi a partecipare a periodi di tirocinio gratuito presso l´Ufficio del Garante giovani laureati, nelle discipline individuate dai singoli avvisi di selezione, con votazione non inferiore a 105/110.

2. E´ altresì ammessa la partecipazione di candidati in possesso del requisito di cui al punto 1, nonché di almeno uno tra i seguenti titoli: a) dottorato di ricerca; b) master universitario post lauream di durata almeno annuale; c) corso di specializzazione universitario di durata almeno annuale, secondo le specificazioni di cui decreto 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modifiche ed integrazioni, adottato dal Ministro dell´istruzione, dell´università e della ricerca (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266). I singoli avvisi di selezione possono riservare una parte dei tirocini a laureati privi dei titoli di cui al presente comma.

3. I candidati, secondo quanto previsto dai singoli avvisi di selezione,  non devono comunque aver superato il trentesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di frequenza del tirocinio prevista dall´avviso di selezione.

Art. 3
Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione ai tirocini, a seconda di quanto previsto nei singoli avvisi, possono essere presentate dai diretti interessati ovvero anche da università, enti ed istituti di ricerca sulla base di apposite convenzioni stipulate con l´Ufficio del Garante nel limite delle disponibilità di posti previste in relazione a ciascuna procedura selettiva.

2. Gli avvisi di selezione, pubblicati sul sito web dell´Autorità, possono prevedere l´onere di allegare alle domande un dettagliato curriculum vitae et studiorum.

Art. 4
Selezione

1. La valutazione delle candidature è effettuata da un´apposita commissione nominata dal Segretario generale che può presiederla.

2. La selezione preliminare viene effettuata sulla base delle informazioni contenute nella documentazione presentata. Costituiscono titoli valutabili: a) la lode nella votazione di laurea; b) la discussione di tesi in materia di protezione dei dati personali o sui diritti della personalità; c) le esperienze di studio, di ricerca - ivi compresi gli eventuali titoli di studio di cui all´art. 2, comma 2 - o professionali nelle materie di interesse del Garante; d) ulteriori aspetti di volta in volta individuati dall´avviso in ragione della specifica selezione.

3. Ad esito della predetta selezione preliminare, gli aspiranti ritenuti, ad insindacabile giudizio della Commissione, più meritevoli saranno convocati per sostenere un colloquio presso l´Ufficio del Garante finalizzato ad accertare le attitudini e la disponibilità alla frequenza del periodo di tirocinio.

4. La Commissione, in considerazione delle specifiche situazioni che potranno determinarsi in sede di verifica dei candidati, può stabilire che il colloquio avvenga mediante l´utilizzo di mezzi telematici.

Art. 5
Contributo alle spese

1. Il tirocinio non comporta l´instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Al tirocinante è corrisposta un´indennità lorda mensile nella misura prevista dall´art. 15, comma 1, della deliberazione della Giunta regionale della Regione Lazio n. 533 del 9 agosto 2017 – attualmente pari ad euro 800,00 - a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70%. L´indennità viene erogata in misura proporzionale all´effettiva partecipazione, su base mensile, qualora la stessa risulti inferiore al 70%.

Art. 6
Norme finali

1. Per quanto non previsto nella presente disciplina si applicano le disposizioni generali in materia di tirocini, nonché, ove applicabili, quelle del regolamento n. 2/2000, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell´Ufficio del Garante.

2. Il tirocinante mantiene, anche successivamente al completamento del tirocinio, il massimo riserbo sulle notizie e informazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione dell´attività svolta presso l´Ufficio.

Scheda

Doc-Web
7161677
Data
16/11/17

Tipologie

Deliberazione