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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Sarida s.r.l. - 16 novembre 2017 [7908136]

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[doc. web n. 7908136]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Sarida s.r.l. - 16 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 481 del 16 novbembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 14897/97157 del 21 maggio 2015 formulata ai sensi dell´art. 157 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") ha svolto, formalizzandola con il verbale di operazioni compiute datato 25 agosto 2015, un´attività di controllo nei confronti di Sarida s.r.l. P.Iva: 01338160995, con sede in Sestri Levante (Ge), via Monsignor Vattuaone n. 9 int.6, in persona del legale rappresentante pro-tempore. Tale attività di controllo ha consentito di accertare che, in difformità da quanto previsto dall´Allegato B, regola 5) del Codice:

1. per l´autenticazione all´account di dominio relativo ad un pc aziendale, contenente dati personali degli utenti, l´accesso avviene mediante parola chiave composta da sei caratteri;

2. dalle impostazioni di sicurezza del sistema operativo Windows, relativamente ai criteri adottati per la formazione delle parole chiave, è risultato che la lunghezza minima prevista per le stesse è di zero caratteri;

3. l´accesso all´applicativo utilizzato per la gestione delle pratiche relative al Codice della strada è avvenuto mediante una parola chiave composta da sette caratteri;

VISTO il verbale n.71 del 31 agosto 2015 redatto dalla Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, con cui è stata contestata a Sarida s.r.l., in qualità di titolare del trattamento, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, in relazione all´art. 33 del Codice, per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non presentando all´Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata);

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Sarida s.r.l. P.Iva: 01338160995, con sede in Sestri Levante (Ge), via Monsignor Vattuaone n. 9 int.6, in persona del legale rappresentante pro-tempore di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, per non aver adottato le misure minime di sicurezza ai sensi dell´art. 33 del Codice medesimo, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
7908136
Data
16/11/17

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca