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Ordinanza ingiunzione nei confronti di “CAR SHARING TRENTINO” Società Cooperativa - 30 novembre 2017 [8229927]

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[doc. web n. 8229927]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di "CAR SHARING TRENTINO" Società Cooperativa - 30 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 507 del 30 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo privacy della Guardia di Finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 6303/102969 del 3 marzo 2016, formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha svolto accertamenti presso "Car Sharing Trentino" Società Cooperativa (di seguito la "Società") che gestisce servizi per la mobilità di Trento e provincia, con sede in Trento, Via del Brennero n. 98, C.F. e P.IVA 02130300227 formalizzati nei verbali di operazioni compiute del 23 e 24 marzo 2016, al fine di verificare la liceità dei trattamenti di dati personali effettuati dalla società per mezzo di un sistema di geolocalizzazione volto a rilevare la posizione geografica dei propri veicoli mediante una rete di comunicazione elettronica, con particolare riferimento alle modalità con cui si è adempiuto l´obbligo della notificazione di cui agli artt. 37 e 38 del Codice;

CONSIDERATO che, sulla base delle dichiarazioni rese nel corso degli accertamenti ispettivi e della documentazione acquisita, a scioglimento delle riserve formulate nel corso dell´accertamento ispettivo, è risultato che:

- la Società, con scopo mutualistico, è nata nel 2009 per offrire alla città di Trento e alla sua provincia un servizio di car sharing finalizzato a fornire ai propri soci un servizio innovativo di mobilità attraverso il maggior utilizzo del trasporto pubblico locale e la riduzione del parco veicoli e in sosta con conseguente riduzione dell´inquinamento e dello spazio pubblico occupato;

- la Società, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, primo comma, lett. f) e 28 del Codice, è titolare del trattamento in relazione ai dati trattati nello svolgimento della citata attività;

- per lo svolgimento del suddetto servizio la Società, dal 2012, si avvale di un sistema gestionale fornito dalla società tedesca DB Rent, la quale ha provveduto a dotare i veicoli di un computer di bordo e di un software ad esso collegato, in modo da localizzare, da remoto, ciascun veicolo attraverso un´antenna GPS (inizio di pag. 3 del contratto - § 2, punto 2 " Bordcomputermiete - stipulato dalla Car Sharing Trentino con la ditta tedesca DB Rent in data 5 settembre 2012);

- la Società, nel corso delle operazioni di accertamento effettuate dal Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, in riferimento a tale sistema ha, dichiarato che "tutti i veicoli della flotta di "Car Sharing Trentino" sono equipaggiati con un computer di bordo,  fornito da DB Rent, dotato di apposita antenna GPS che consente la localizzazione del veicolo. Fino a pochi giorni fa eravamo convinti, su indicazioni dateci oralmente da DB Rent (…) che la localizzazione di un qualsiasi veicolo della flotta potesse avvenire, previa apposita funzione del gestionale, solo ed esclusivamente nel momento in cui il veicolo oggetto di interrogazione risultasse parcheggiato e fuori dai periodi di prenotazione ossia quando all´interno dello stesso non vi è la presenza di alcun cliente. (…)

Ultimamente tuttavia, a seguito di una verifica completa su tutte le potenzialità fornite dal software gestionale utilizzato, si è riscontrato la presenza di apposita funzione, disponibile ancora in versione test (…) che prevede la possibilità di localizzare su mappa, al fine di avere le coordinate, la precisa indicazione del punto dove si trova un qualsiasi veicolo della flotta al momento dell´interrogazione (…) In virtù di quanto appena dichiarato (…), a titolo prudenziale abbiamo provveduto, in data 18 marzo 2016, ad effettuare la notificazione del trattamento (…) La funzione di localizzazione in argomento è fornita in versione test e non funziona ancora in maniera affidabile (…)" (punto D del Verbale di Operazioni compiute del 23 marzo 2016);

- a conferma di quanto dichiarato, il personale della Cooperativa, come riportato nella nota interna della Società, datata 17 marzo 2016 (allegato n. 17 al Verbale di operazioni compiute in data 23 marzo 2016 dalla I Sezione del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza), nell´utilizzo quotidiano del software di controllo del servizio " (…) ha ora riscontrato - senza che ne sia pervenuta comunicazione ufficiale da parte del fornitore – la presenza di una nuova funzione definita "GPS request" che consente di richiedere la posizione del veicolo in qualsiasi momento, anche durante i periodo prenotati. Tale funzione rende quindi localizzabile permanentemente i veicoli";

- in allegato alla nota (protocollo in entrata n. 0045863/2016 del 5 aprile 2016) inviata dalla Società - a scioglimento della riserva formulata nel corso degli accertamenti - al Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, è stata inoltrata la dichiarazione resa dalla ditta DB Rent, interpellata dalla Società in ordine alla funzionalità del sistema di localizzazione dei veicoli. Infatti, con nota del 4 aprile 2016, la DB Rent ha fatto presente che "(…) La funzione "GPS request" che richiede le coordinate di un´auto è ad oggi descritta nel sistema HAL2 come versione test. Abbiamo informato telefonicamente Car sharing Trentino solo nel mese di marzo 2016 del fatto che i dati ottenuti utilizzando tale funzione sono ora precisi e affidabili e che con essi è possibile una precisa localizzazione";

- la Società cooperativa, con riferimento a quanto poc´anzi dichiarato dalla ditta DB Rent, non ha fornito, con chiarezza, la data a partire dalla quale ha prospettato l´inizio del trattamento di geolocalizzazione, limitandosi a indicare, genericamente, quale momento iniziale di conoscenza, il mese di marzo 2016;

- nel modello di contratto utilizzato dalla Società per l´adesione delle persone fisiche al servizio di car sharing (allegato n. 7 al Verbale di operazioni compiute in data 23 marzo 2016 dalla I Sezione del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza), al fine di portare i contraenti a conoscenza del trattamento di geolocalizzazione, è inserito, un apposito articolo (art. 22) intitolato "Rilevatore di posizione delle auto car sharing", nonché una clausola in calce all´atto, da sottoscrivere separatamente al fine di ottenere il consenso del contraente, per cui "L´Abbonato dichiara di essere a conoscenza della possibilità della Cooperativa di conoscerei singoli percorsi tramite il tracciamento del rilevatore satellitare (o strumento analogo) istallato sull´auto e autorizzala la Cooperativa all´utilizzo dei dati come indicato nell´art. 22 del contratto";

VERIFICATO che la Società ha provveduto, come risultante dal registro delle notificazioni, a effettuare la notificazione al Garante in data 18 marzo 2016;

VISTO il verbale n. 46 del 13 maggio 2016 con cui è stata contestata alla Società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art.163 del Codice, per aver effettuato il trattamento di dati personali di cui all´art. 37, comma 1, lett. a), (trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di persone o di oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica), omettendo di effettuare la notificazione al Garante, secondo le modalità indicate dall´art. 38 del Codice, "connessa al trattamento dei dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica, per il periodo antecedente alla data del 18 marzo 2016;

RILEVATO che dal Rapporto predisposto dal predetto Nucleo ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTA la memoria difensiva, datata 28 giugno 2016, inviata ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nonché la documentazione allegata, con cui il legale della Società ha invocato sia la buona fede della Società per escludere la violazione dell´art. 38 del Codice da parte di quest´ultima sia l´insussistenza, nel dispositivo in dotazione delle auto della Società, della funzione di localizzazione come rientrante nell´ambito applicativo dell´art. 37, comma 1, lett. a), del Codice, cioè in modo continuativo o intermittente, potendo indicare la posizione dell´auto a motore spento ed esclusivamente in relazione all´ultimo arresto della stessa.

Quanto al primo profilo, con le argomentazioni a sostegno si è inteso evidenziare che la Società "ha scoperto la nuova funzione solo a metà marzo 2016; DB Rent ha infatti reso disponibile la funzione GPS Request dopo la stipula del contratto e di essa ha informato CS Trentino solo a metà marzo 2016. Nel periodo dicembre 2012-marzo 2016 CS Trentino non ha dunque mai utilizzato la funzione. L´ignoranza dell´esistenza della funzione GPS Request fino a marzo 2016, e il conseguente mancato uso, esclude la stessa violazione dell´art. 38 del Codice. In ogni caso, l´immediata notificazione del 18 marzo dimostra la volontà della CS Trentino (…) di adempiere  subito all´obbligo dell´art. 38 del Codice, non appena informati della funzione".

In ordine al secondo profilo, nella memoria difensiva è richiamata l´allegata nota, datata 23 giugno 2016 e inviata dalla DB Rent alla Società, con la quale "DB Rent ha chiarito che la nuova funzione non consente di conoscere la localizzazione dell´automezzo nel corso del suo viaggio, né in modo continuativo, né in modo intermittente. Essa può indicare infatti la sola posizione dell´ultimo arresto ed a motore spento per giunta nel solo caso in cui venga inoltrata apposita richiesta (…) La funzione, inoltre, non memorizza i dati relativi a tutti gli arresti, ma indica unicamente l´ultimo arresto, per giunta nel solo caso in cui esso sia richiesto";

LETTO il verbale di audizione del 12 dicembre 2016, svoltasi ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la parte ha ribadito quanto già dichiarato nella memoria difensiva; in particolare che "a seguito dell´attività ispettiva, Car Sharing ha approfondito le funzioni concrete dell´applicazione appurando che la stessa non consente una localizzazione continua e puntuale del veicolo su cui è applicata. La funzione indica infatti solo su richiesta l´ultima posizione del veicolo a motore spento. In ogni caso tutti i dati rilevati vengono eliminati ad eccezione dell´ultimo rilevato. Pertanto si ritiene cha la localizzazione ai sensi dell´art. 37, come interpretato dallo stesso Garante nei documenti di chiarificazione (Provvedimento 2011, doc. web n. 993385 e successivamente ordinanza di ingiunzione nei confronti di Ski Area Val Chiavenna doc. web n. 1856211) non sia possibile effettuarla";

TENUTO CONTO che la Società, per i motivi sopra esposti, ha richiesto, in via principale, l´archiviazione del procedimento sanzionatorio o, in via subordinata, l´applicazione del minimo edittale ulteriormente ridotto ai sensi dell´art. 164-bis, comma 1, del Codice;

RITENUTO che le argomentazioni addotte nello scritto difensivo e nel corso del verbale di audizione non risultano idonee a determinare l´archiviazione del procedimento sanzionatorio. Precisamente, l´invocata buona fede della Società per ignoranza dell´esistenza della funzione GPS Request fino a marzo 2016, contrasta con quanto è presente negli atti prodotti relativamente all´esistenza, su ciascuna vettura, di un antenna GPS in grado di localizzare le auto. Infatti sia la disposizione del contratto stipulato dalla Società con la ditta DB Rent (§ 2, punto 2 "Bordcomputermiete") sia la clausola n.22, nonché quella finale relativa al consenso - presenti nel modello contrattuale per adesione fornito dalla Società ai propri clienti per l´utilizzo del servizio di car sharing - evidenziano il fatto contrario della iniziale consapevolezza che le auto sono dotate di dispositivi in grado di localizzare la posizione della clientela. Peraltro, il fatto che la funzione GPS Request sia stata descritta dalla ditta DB Rent come in fase di test, non rileva, in quanto oltre al fatto che anche la sperimentazione sostanzia, ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) del Codice, un trattamento di dati personali, la circostanza che la società si sia avvalsa del sistema di geolocalizzazione in questione dal 2012 al 2016 contrasta con l´asserito utilizzo a fini di sperimentazione.

D´altra parte, il fatto che la Società abbia effettuato, in data 18 marzo 2016, la notificazione al Garante "a titolo prudenziale"  per essersi accorta "nel mese di marzo 2016" delle nuove funzionalità del sistema, nonché di essere stata informata di ciò dalla DB Rent in data 16 marzo, evidenzia che il trattamento dei dati, attraverso il sistema di geolocalizzazione, è avvenuto prima di tale notificazione e non viceversa come richiede l´art. 37, comma 1, lett. a), del Codice;
Quanto alla prospettata insussistenza della funzione di geolocalizzazione determinante l´obbligo di notificazione al Garante - in quanto la nuova funzione non consentirebbe di conoscere la localizzazione dell´automezzo nel corso del suo viaggio, né in modo continuativo, né in modo intermittente - si fa presente che la localizzazione, a richiesta, del veicolo, pur soltanto con riferimento all´ultimo arresto dello stesso, come in questo caso, rientra nell´ambito dell´art. 37, comma 1, lett. a), del Codice. Infatti, anche il luogo dell´ultimo arresto è suscettibile di indicare il posizionamento del cliente qualora questo non coincida con l´area di parcheggio istituzionale del mezzo. D´altra parte i casi sottratti alla disciplina dell´art. 37, comma 1, lett. a), del Codice, invocati nella memoria difensiva e nel corso dell´audizione (Provvedimento 2011, doc. web n. 993385 e Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Ski Area Val Chiavenna doc. web n. 1856211), indicano, anche se a titolo di esempio, ipotesi ben diverse, quali la registrazione di ingressi o uscite presso luoghi di lavoro, la rilevazione di immagini o suoni, la lettura di carte elettroniche per fornire beni, prestazioni o servizi quali, ad esempio, carte di pagamento, carte di credito o di fidelizzazione;

RILEVATO, quindi, che, sulla base delle considerazioni sopra esposte, la Società risulta aver commesso, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice, la violazione di cui agli artt. 37, comma 1, lett. a), e 38 del Codice, per aver effettuato trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica senza aver preventivamente presentato la notificazione al Garante;

VISTO l´art. 163 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 37 e 38 del Codice con la sanzione da ventimila a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo e dell´intensità dell´elemento psicologico, la violazione non risulta connotata da elementi specifici, avuto anche riguardo alle concrete modalità di utilizzo da parte della società del sistema di geolocalizzazione;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve evidenziarsi che la Società, dall´interrogazione del registro generale dei trattamenti, risulta aver presentato la notificazione al Garante in data 18 marzo 2016, successivamente all´inizio del trattamento;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che la società non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, sono stati presi in considerazione gli elementi del bilancio ordinario d´esercizio per l´anno 2016;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 20.000,00 (ventimila) per la violazione di cui all´art. 163 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a "CAR SHARING TRENTINO" Società Cooperativa con sede in Trento, Via del Brennero n. 98, C.F. e P.IVA 02130300227, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
8229927
Data
30/11/17

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca