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Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate recante Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2018 - 31 gennaio 2019

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[doc. web n. 9084331]

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Parere su uno schema di decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in tema di spese sanitarie sostenute presso strutture sanitarie militari - 17 gennaio 2019

Parere su uno schema di decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in tema di spese sanitarie sostenute presso strutture sanitarie militari - 31 gennaio 2019

 

 

 

Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate recante Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2018 - 31 gennaio 2019

Registro dei provvedimenti
n. 35 del 31 gennaio 2019 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito Regolamento;

Visto il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata" e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della repubblica 22 luglio 1998, n. 322, renda disponibile la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata;

Visto l'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, secondo il quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate può utilizzare i dati di cui all'art. 50, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto, inoltre, l'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo, in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1º gennaio 2016, inviano al Sistema Tessera Sanitaria (di seguito Sistema TS), secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni sanitarie, ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 3, comma 5, del d.lsg. n. 175 del 2014, secondo cui, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, devono essere stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo;

Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto legislativo;

Visto lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che definisce i termini e le modalità per consentire la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati trasmessi al Sistema TS da parte delle strutture sanitarie militari di cui all'art. 183, comma 6, e di cui agli articoli 195 e 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relativi alle spese sanitarie sostenute, presso le medesime strutture, dalle persone fisiche, a partire dal 1° gennaio 2018, diverse da quelle già previste dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sul quale il Garante ha espresso parere favorevole (provvedimento n. 7 del 17 gennaio del 2019);

Visto l'art. 2, comma 1, del predetto schema di decreto del Ministro, secondo cui, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito Mef), sono stabilite, sentito il Garante, le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati relativi alle suddette spese, in conformità con le modalità previste dal decreto del Mef del 31 luglio 2015, attuativo dell'art. 3, comma 3 del d.lgs. n. 175 del 2014 (cfr. parere favorevole del Garante n. 451 del 30 luglio 2015, doc. web n. 4160058 e, sulle successive modifiche, da ultimo, parere favorevole del 26 aprile 2018, n. 248, doc. web n. 8641178);

Visto l'art. 2, comma 2, del citato schema di decreto del Ministro, secondo cui, invece, le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie militari ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali;

Visto il provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, recante "Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2017", attuativo, da ultimo, del citato 3, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2014, sul quale il Garante ha espresso parere favorevole (provvedimento n. 194 del 5 aprile 2018, doc. web n. 8275691);

Visto l'art. 5-quinquies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il quale ha introdotto una nuova detrazione IRPEF riguardante le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali inseriti nella sezione A1 del Registro Nazionale di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti;

Vista la richiesta di parere del 2 ottobre 2018, prot. n. 229650, dell'Agenzia delle entrate sul nuovo schema di provvedimento del Direttore, recante "Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2018", con il quale si dispone, in particolare:

- la trasmissione telematica da parte delle strutture sanitarie militari di cui all'art. 183, comma 6, e di cui agli articoli 195 e 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dei dati delle spese sanitarie sostenute presso le medesime strutture dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2018, diverse da quelle già previste dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2014;

- l'inclusione delle spese sostenute per gli alimenti ai fini medici speciali inseriti nella sezione A1 del Registro Nazionale di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti;

Rilevato, altresì, che, con riferimento alla rettifica delle spese sanitarie, l'intervallo temporale, entro il quale il contribuente può esercitare l'opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie in dichiarazione precompilata(in relazione ad ogni singola voce), viene spostato in avanti di otto giorni (vale a dire, dal periodo 1°-28 febbraio al periodo 9 febbraio-8 marzo dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento). Ciò, al fine di rendere più agevole l'esercizio dell'opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie anche con riferimento ai dati rettificati entro cinque giorni dalla scadenza del 31 gennaio, come previsto dall'art. 3, comma 5-bis, del d.lgs n. 175 del 2014;

Rilevato, inoltre, che lo schema di provvedimento disciplina conformemente a quanto già previsto nel citato provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 del Direttore dell'Agenzia, le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, a decorrere dall'anno di imposta 2017, con particolare riferimento a:

- tipologie di dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie messe a disposizione dal Sistema TS all'Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;

- modalità di accesso e di trattamento di tali dati da parte dell'Agenzia delle entrate;

- modalità di consultazione degli stessi dati da parte del contribuente;

- tempi di conservazione degli stessi dati per le finalità di controllo sulla corretta e tempestiva trasmissione dei dati da parte degli organismi e degli operatori sanitari e veterinari;

- modalità di opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie;

- registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi ai dati relativi alle spese sanitarie;

- diritto di rettifica, da parte del contribuente, dei dati di dettaglio degli oneri comunicati dai soggetti terzi, utilizzati o non utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione;

Considerato che è stato sottoposto all'esame di questa Autorità lo schema di provvedimento in esame e il correlato  schema di decreto del Mef (predisposto ai sensi del citato art. 2, comma 1, schema di decreto del Ministro) che definisce le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie sostenute presso le strutture militari;

Vista la nota del Mef del 28 gennaio 2019, trasmessa d'intesa con l'Agenzia delle entrate, con la quale, tenendo conto della tempistica di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del predetto art. 2 dello schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stato comunicato che:

- la trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute presso le strutture militari sarà relativa alle spese sostenute a partire dal 1/1/2019, al fine di tenere conto sia della scadenza di invio dei dati al Sistema TS prevista dal citato decreto del Mef del 31 luglio 2015 (31 gennaio) nonché del necessario periodo di opposizione per il cittadino (previsto nel mese di febbraio);

- conseguentemente, l'art. 4, comma 2, del correlato schema di decreto del Mef che definisce le specifiche tecniche e le modalità operative della trasmissione telematica dei dati riguardante l'opposizione per le spese sostenute presso le strutture militari da parte del cittadino, verrà modificato prevedendo che "Le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 3 del decreto 31 luglio 2015 si applicano con riferimento alle spese sanitarie di cui al presente decreto sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate" e, in tal senso, verrà modificato anche lo schema di provvedimento in esame del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

- la comunicazione dei dati riguardanti le spese per gli alimenti a fini medici speciali andrà eliminata dallo schema di provvedimento e in esame, in quanto, con riferimento a tali spese, la detrazione è prevista limitatamente agli anni 2017 e 2018 (art. 5-quinquies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, come modificato dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172), e non risulta prorogata all'anno 2019;

- anche le previsioni  dello schema di provvedimento in esame riguardanti  la modifica dell'intervallo temporale, a disposizione del contribuente, per esercitare l'opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie in dichiarazione precompilata (in conformità al disposto del correlato schema di decreto del Mef sulle specifiche tecniche e le modalità operative), verranno differite al 2019;

Ritenuto, pertanto, di non esprimere il parere sull'inclusione nella precompilata dei dati delle spese sanitarie per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali al Sistema TS contenute nello schema di provvedimento originariamente trasmesso per il parere, poiché il Ministero e l'Agenzia, con la predetta nota del 28 gennaio 2019, hanno dichiarato di voler soprassedere all'acquisizione di tali dati;

Rilevato che le misure e garanzie previste nello schema di provvedimento in esame sono conformi a quelle contenute nel citato provvedimento del Direttore n. 76048 del 9 aprile 2018, individuate a seguito degli approfondimenti e delle indicazioni fornite a suo tempo dall'Ufficio del Garante, e già valutate favorevolmente nei precedenti pareri al riguardo sopra citati perché ritenute adeguate a proteggere i diritti e le libertà degli interessati;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell'art. 36, par. 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate recante "Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2018".

Roma, 31 gennaio 2019 

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia