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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Azienda Sanitaria Locale di Alessandria - 31 gennaio 2019 [9099205]

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[doc. web n. 9099205]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Azienda Sanitaria Locale di Alessandria - 31 gennaio 2019

Registro dei provvedimenti
n. 22 del 31 gennaio 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della dott.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;

RILEVATO che l’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito Garante) ha effettuato, anche avvalendosi del Nucleo Speciale privacy della Guardia di finanza cui è stata delegata l’esecuzione della richiesta di informazioni n. 31538/114083 del 3 ottobre 2017 formulata ai sensi dell’art. 157 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”) i cui esiti sono stati formalizzati con il verbale di operazioni compiute datato 29 e 30 novembre 2017, un’attività di controllo presso l’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato quale presidio ospedaliero dell’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria P.Iva: 02190140067, con sede in Alessandria, via Venezia n. 6. Tale attività di controllo, proseguita con la formulazione delle ulteriori richieste di notizie nn.rr. 10014 del 3 aprile 2018 e 17706 del 12 giugno 2018 da parte del Dipartimento libertà pubblica e sanità, ha consentito di accertare che l’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria ha effettuato, quale titolare, un trattamento di dati personali attraverso il dossier sanitario senza che, alla data degli accertamenti ispettivi effettuati dalla Guardia di finanza in data 29 e 30 novembre 2017 e quindi prima della data di piena applicazione del Regolamento generale per la protezione dei dati (25 maggio 2018),  fosse resa un’idonea informativa e raccolto uno specifico consenso degli interessati ai sensi degli artt. 13, 23, 26, 75, 76 e ss. del Codice;

VISTO il verbale di contestazione n. 31190/123408 del 22 ottobre 2018 redatto dall’Ufficio del Garante, con il quale sono state contestate all’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria due violazioni amministrative, definibili in via breve ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, previste dall’art. 161 e dall’art. 162, comma 2-bis del Codice, in relazione all’art. 13 e all’art. 23;

ESAMINATO il rapporto dell’Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo pervenuto in data 23 novembre 2018 inviato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale l’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria, dopo aver ribadito “(…) il preminente interesse di tutelare il diritto alla salute ed il rapporto costi/benefici per l’Azienda sanitaria, nonché la collaborazione da subito manifestata e realizzata (…) nel cercare di rispettare le disposizioni di codesta On.le Autorità in materia (di dossier sanitario) (…)”, ha evidenziato come “(…) il sistema (…) in uso all’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato (…) permetteva e permette l’accesso alle prestazioni sanitarie ed ai referti dei pazienti solo tra determinati servizi sanitari e non complessivamente tra tutte le strutture sanitarie di tutti i presidi ospedalieri e territoriali dell’A.S.L. AL. Lo stesso, quindi, non è condivisibile in maniera assoluta all’interno dell’Azienda, ma ha un’utilizzabilità parziale. Proprio in ragione di tale carattere parziale questa Azienda ha ritenuto e ritiene di non disporre di uno strumento avente i carismi stabiliti dalle Linee Guida in materia”;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Alessandria in relazione alla contestazione in argomento. Preso atto delle illustrate iniziative poste in essere dall’Azienda Sanitaria quale titolare in ordine al trattamento di dati personali attraverso il dossier sanitario e volte a dare corso a quanto indicato dall’Ufficio del Garante in ordine all’adeguamento dei trattamenti di dati personali degli interessati attraverso il dossier sanitario, si rileva come il trasgressore non abbia fornito alcun elemento valutativo aggiuntivo rispetto a quanto già preso in esame durante l’istruttoria dalla competente articolazione dell’Autorità che, con la nota conclusiva del procedimento amministrativo di controllo (prot. 30403 del 15 ottobre 2018 già indicata nel verbale di contestazione che ci occupa), ha accertato l’illiceità del trattamento. Quindi, ribadendo come la condotta oggetto di contestazione, riconducibile al trattamento di dati degli interessati attraverso il dossier sanitario, sia stata accertata, per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 689/1981, con la nota n. 30411 del 15 ottobre 2018, anch’essa espressamente menzionata nel verbale di contestazione in argomento, si evidenzia come, nel caso che ci occupa non si sostanzi alcuno degli elementi costitutivi della disciplina dell’errore scusabile di cui all’art. 3 della legge n. 689/1981, anche in base a quanto asserito dalla giurisprudenza (Cass. Civ. sez. I del 15 maggio 2006 n. 11012; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426);

RILEVATO, pertanto, che l’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria ha effettuato, alla data degli accertamenti ispettivi effettuati dalla Guardia di finanza in data 29 e 30 novembre 2017 e quindi prima della data di piena applicazione del Regolamento generale per la protezione dei dati (25 maggio 2018), un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) mediante un sistema informatico riconducibile al concetto di dossier sanitario senza che fosse resa un’idonea informativa e raccolto uno specifico consenso degli interessati ai sensi degli artt. 13, 23, 26, 75, 76  e ss. del Codice;

VISTO l’art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all’art. 13 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate negli artt. 23 e 26 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che, pertanto, l’ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all’art. 161 deve essere quantificato nella misura minima di euro 6.000,00 (seimila) e l’ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis, in relazione agli artt. 23 e 26 del Codice, deve essere quantificato nella misura minima di euro 10.000,00 (diecimila) per una quantificazione totale pari a euro 16.000,00 (sedicimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

all’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria P.Iva: 02190140067, con sede in Alessandria, via Venezia n. 6, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 16.000,00 (sedicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 in relazione all’art. 13 del Codice e 162, comma 2-bis in relazione all’art. 23 del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 16.000,00 (sedicimila), secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 31 gennaio 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
9099205
Data
31/01/19

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca

Vedi anche (10)