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Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, attuativo dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con il quale si dispone l’invio al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie da parte dei professionisti iscritti negli Albi ivi indicati - 26 settembre 2019 [9162444]

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[doc. web n. 9162444]

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, attuativo dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con il quale si dispone l’invio al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie da parte dei professionisti iscritti negli Albi ivi indicati - 26 settembre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 174 del 26 settembre 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito Regolamento;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata e, in particolare, l’art. 1, comma 1, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, renda disponibile la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettata o modificata;

Visto, l’art. 3, comma 4, del richiamato d.lgs. 175/2014, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto legislativo;

Visto, inoltre, il comma 3, del medesimo art. 3, modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1º gennaio 2016, inviano al Sistema Tessera sanitaria (di seguito, Sistema TS), secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell’articolo 50, comma 5-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni sanitarie, ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015, attuativo del richiamato articolo 3 comma 3 del d.lgs n. 175 del 2014, su cui il Garante si è espresso favorevolmente con il parere del 30 luglio 2015 (provv. n. 450, consultabile su www.garanteprivacy.it, doc. web n. 4160058);

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 aprile 2018, di modifica del succitato decreto del 31 luglio 2015, su cui il Garante si è espresso favorevolmente con il parere del 26 aprile 2018 (provv. n. 248, doc. web n. 8641178);

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, il cui art. 4, nel disciplinare il riordino degli Ordini delle professioni sanitarie, vi include, tra gli altri, l’Ordine dei biologi e l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Visto il decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018, che istituisce gli Albi di tutte le professioni sanitarie che fanno parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, i quali si aggiungono all’Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all’Albo degli assistenti sanitari, già preesistenti;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell’economia e delle finanze sullo schema di decreto del Ministro, predisposto congiuntamente con l’Agenzia delle entrate, con il quale si dispone, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. 175/2014, l’invio al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie da parte dei professionisti iscritti negli Albi ivi indicati – nella fattispecie, l’Albo della professione sanitaria di assistente sanitario, l’Albo dei biologi e gli Albi afferenti all’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Rilevato che, per la definizione delle specifiche tecniche e delle modalità operative relative alla trasmissione telematica dei predetti dati, lo schema di decreto rinvia a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi sentito il Garante, in conformità con le modalità previste dal citato decreto del 31 luglio 2015 (come modificato dal decreto del 27 aprile 2018);

Rilevato, altresì, che, ai sensi dello schema in esame, le modalità tecniche di utilizzo dei predetti dati ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dovranno essere stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi sentito il Garante, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del d.lgs n. 175 del 2014;

Considerato che il Garante non ha osservazioni da formulare in ordine allo schema di decreto in esame e si riserva di esprimere le proprie valutazioni sugli schemi di atti con i quali verranno disciplinate le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati e di relativo utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell’art. 36, par. 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, attuativo dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con il quale si dispone l’invio al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie da parte dei professionisti iscritti negli Albi ivi indicati.

Roma, 26 settembre 2019

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
SORO

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA

Scheda

Doc-Web
9162444
Data
26/09/19

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante


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