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Provvedimento dell'11 gennaio 2023 [9853538]

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[doc. web n. 9853538]

Provvedimento dell'11 gennaio 2023

Registro dei provvedimenti
n. 10 dell'11 gennaio 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, e regolarizzato in data 5 dicembre 2020 con il quale XX, rappresentato dall’avv. XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati ad articoli riferiti ad una vicenda giudiziaria nella quale è stato coinvolto alcuni anni prima ritenendo non sussistente l’interesse del pubblico alla relativa conoscibilità tenuto conto del fatto che le vicende descritte si sarebbero concluse da tempo;

CONSIDERATO che l’interessato ha lamentato, in particolare, il pregiudizio subito per effetto della perdurante reperibilità dei contenuti collegati ai predetti URL in considerazione del lasso di tempo decorso dalla pubblicazione dei relativi articoli (2012), nonché della definizione giudiziaria della vicenda, anche con l‘espiazione della pena laddove inflitta, e la cui perdurante diffusione costituirebbe un impedimento al suo processo di reinserimento sociale;

VISTA la nota del 13 gennaio 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 2 febbraio 2021 con la quale Google LLC ha rilevato:

di non poter adottare alcun provvedimento in merito alla richiesta avanzata dall’interessato trattandosi di contenuti pubblicati in epoca recente (tra il 2011 ed il 2016) riferiti a diversi procedimenti penali nei quali l’interessato è stato coinvolto e per i quali è stato condannato con riguardo a gravi fattispecie di reato;

che, in particolare, “nel 2015 e nel 2016 il Sig. XX è stato condannato a seguito di due differenti procedimenti penali alla pena della reclusione, della durata rispettivamente di quattro anni e otto mesi e due anni e quattro mesi, per i reati di detenzione, spaccio e traffico di droga” e che pertanto deve ritenersi tuttora sussistente l’interesse del pubblico a conoscere la relativa informazione;

che si tratta di contenuti di tipo giornalistico e che i relativi articoli sono stati pubblicati da fonti qualificate;

VISTA la nota del 9 novembre 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto all’interessato di fornire elementi ulteriori in merito all’esito dei procedimenti giudiziari nei quali è stato coinvolto ed ai quali si fa riferimento negli articoli oggetto di richiesta di rimozione;

VISTA la nota del 11 novembre 2021 con la quale il reclamante ha comunicato le informazioni richieste con riferimento ai singoli procedimenti dichiarando che le pene inflitte sono state eseguite, in alcuni casi tramite affidamento in prova ai servizi sociali il cui esito è stato peraltro positivo, e producendo il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti dai quali non risulta attualmente alcuna iscrizione a suo carico;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO, con riguardo agli URL oggetto di richiesta, che:

i contenuti reperibili per il tramite di essi rimandano ad informazioni riguardanti alcune vicende giudiziarie nelle quali è stato coinvolto l’interessato per fatti avvenuti negli anni 2011-2012 che si sono concluse con l’intervenuta condanna del medesimo, circostanza quest’ultima della quale si dà atto in alcuni degli articoli reperibili tramite parte degli URL indicati nell’atto di reclamo, il più recente dei quali risale al 2015;

la valutazione complessiva delle notizie emergenti dai predetti articoli descrive il coinvolgimento del reclamante in alcune condotte criminose imputabili al medesimo, pur dovendosi tenere conto del fatto che le relative condanne sarebbero state ad oggi espiate, secondo quanto da lui dichiarato e come può peraltro evincersi dai certificati giudiziali prodotti;

quasi tutti gli articoli, oltre a contenere informazioni connesse alla fase inziale degli arresti eseguiti in fase di indagine, riportano peraltro, a corredo della narrazione dei fatti, fotografie ritraenti i soggetti coinvolti nella vicenda in posizione frontale – anche tramite apposite foto gallery associate – oltreché, nel caso dell’URL n. 6, un video contenente il momento della traduzione dei medesimi ripresi in manette;

tali fotografie, sia per le caratteristiche dell’inquadratura che per l’avvenuto utilizzo di esse nel corso di una conferenza stampa effettuata dalle forze dell’ordine come risultante da un’immagine contenuta in alcuni degli articoli, sembrano riconducibili alla categoria delle foto segnaletiche o comunque alla titolarità (o al possesso) delle forze dell’ordine la cui diffusione, da parte di tali organi, può avvenire solo per il perseguimento di specifiche finalità di giustizia e polizia (art.14 del d.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15, cfr. anche provv. del 27 novembre 2019, doc. web n. 9236677 e provv. del 29 settembre 2021, doc. web n. 9713884); la reperibilità degli URL collegati ai sopra indicati articoli in associazione al nominativo dell’interessato, amplificando la divulgazione delle predette immagini, appare pertanto particolarmente pregiudizievole per i diritti del medesimo (cfr. punto n. 8 parte II delle Linee guida del 26 novembre del 2014);

l’URL indicato con il n. 10, benché collegato ad un articolo non contenente le immagini sopra descritte, è comunque risalente ad alcuni anni addietro e riguarda informazioni riferite ad una fase procedimentale ormai superata dalla successiva condanna e dalla relativa espiazione della pena;

in assenza di ulteriori articoli aggiornati riguardanti la predetta vicenda, tali da offrire un quadro aggiornato della medesima, la reperibilità della relativa informazione non risulta di un’utilità tale per il pubblico da potersi ritenere prevalente sul diritto all’oblio esercitato dall’interessato tenuto anche conto del fatto che lo stesso non ricopre alcun ruolo pubblico (cfr. punti nn. 4, 7 e 8 parte II delle Linee guida del 26 novembre del 2014);

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione dei sopra indicati URL e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli URL indicati nell’atto di reclamo e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 11 gennaio 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei