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Provvedimento del 16 dicembre 2003 [1053688]

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[doc web n. 1053688]

Provvedimento del 16 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Massimo Selva

nei confronti di

Edera s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro da Edera s.r.l. ad un´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, contestando l´invio di una comunicazione indesiderata pervenuta all´indirizzo di posta elettronica "magic@magicnet.it", unitamente ad istanze non rientranti fra quelle previste dal citato art. 13, si era opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha chiesto al Garante di adottare tutte le misure necessarie per impedire alla resistente la "continua violazione della legge n. 675/1996" ed ha ribadito la propria opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano a fini commerciali o promozionali, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 27 ottobre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con note del 3 e 20 novembre 2003, ha contestato l´ammissibilità del ricorso sostenendo:

  • che l´indirizzo di posta in questione risulterebbe intestato a Magic s.n.c. e sarebbe reperibile anche attraverso una ricerca attraverso gli archivi di "infoimprese.it" (gestito da InfoCamere e che riporta i dati relativi alle società attive iscritte al Registro delle imprese);
  • che il ricorrente, pur essendo socio di Magic s.n.c., ha dichiarato nel ricorso di agire in proprio, facendo costante riferimento alla "propria" e-mail e ai "propri" dati, anziché "come socio della predetta società od in nome e per conto di essa";
  • che alla luce di tali considerazioni le spese del procedimento dovrebbero essere poste a carico del ricorrente.

Con nota inoltrata via fax il 14 novembre 2003 il ricorrente ha dichiarato di confermare la "titolarità" dell´indirizzo di posta elettronica "magic@magicnet.it" in quanto lo stesso sarebbe effettivamente "della ditta Magic s.n.c. di Selva Massimo & C." di cui il ricorrente è "titolare".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali pervenuta ad un indirizzo di posta elettronica in relazione al quale il ricorrente ha agito, in sede di istanza ex art. 13 e nel ricorso, a titolo proprio, e per il quale è invece emerso nel procedimento che lo stesso indirizzo perviene ad una società (Magic s.n.c.) di cui il ricorrente è unicamente socio. Dagli atti del procedimento relativo ad un altro ricorso proposto dal medesimo ricorrente, acquisiti in copia in atti, risulta anche che lo stesso indirizzo cui l´e-mail è pervenuta era, alla data del 14 luglio 2003 in cui è stata spedita la comunicazione indesiderata, di pertinenza anche di un´ulteriore società (Nuova Seripan s.r.l.).

La circostanza che dalla visura in atti effettuata dall´Autorità il ricorrente figuri comunque quale socio che, per statuto, ha rappresentanza legale e processuale disgiunta da quella degli altri soci non è tale da rendere, per ciò stessa, validamente presentati l´istanza ex art. 13 ed il ricorso.

L´art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 sancisce che, nel caso in cui, come quello di specie, l´interessato sia una persona giuridica, un ente o un´associazione, la richiesta deve essere avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata, menzionando la rispettiva qualità, in base ai rispettivi statuti od ordinamenti. Il successivo art. 18, comma 1, lett. a), del medesimo d.P.R. n. 501/1998 prevede che il ricorso ex art. 29 della legge n. 675/1996, deve contenere anche "il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la residenza o la sede del ricorrente".

Nel caso di specie, invece, sia l´istanza proposta ai sensi dell´art. 13, sia il successivo ricorso ex art. 29 della legge n. 675/1996, contengono esclusivamente il nome di una persona fisica risultata solo successivamente uno dei soci della società, e senza alcun accenno al nome, alla denominazione o alla ragione sociale di "Magic s.n.c. di Selva Massimo & C." che, nel corso del procedimento, si è rivelata essere l´effettivo titolare dell´indirizzo e-mail in questione e quindi il solo soggetto legittimato ad agire, in base allo statuto, a tutela delle posizioni giuridiche ad esso riconosciute ai sensi della legge n. 675/1996.

L´Autorità accerterà comunque autonomamente, nell´ambito di un distinto procedimento di controllo ai sensi dell´art. 31, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996, la liceità e la correttezza del contestato trattamento dei dati.

Sussistono infine giusti motivi, in considerazione della specificità della questione affrontata, per compensare integralmente le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell´art. 19, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 501/1998;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

 

Roma, 16 dicembre 2003

 

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1053688
Data
16/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso