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Il parere del Garante sull'uso e la diffusione della Carta nazionale dei servizi - 9 luglio 2003 [1054823]

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Il parere del Garante sull´uso e la diffusione della Carta nazionale dei servizi - 9 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l´innovazione e le tecnologie del 20 maggio 2003;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il Garante esprime il presente parere richiesto sullo schema di d.P.R. sull´uso e la diffusione della Carta nazionale dei servizi riferendosi ai profili di competenza di questa Autorità.

La Carta è prevista da varie fonti normative che ne disciplinano le finalità di utilizzazione, le regole tecniche e di sicurezza, la sperimentazione, la diffusione e l´uso (art. 36, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; art. 27, legge 16 gennaio 2003, n. 3).

Va posta preliminarmente in evidenza la circostanza che un obiettivo significativo quale quello dell´introduzione della Carta, rilevante sul piano della semplificazione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, potrà essere meglio raggiunto se si garantiranno al cittadino, nelle norme di riferimento e nella prassi applicativa, una trasparenza effettiva e il diritto di acquisire agevolmente una piena consapevolezza sull´utilizzazione e la circolazione delle informazioni personali, i cui flussi devono restare giustificati e proporzionati in base alle finalità perseguite.

Appare in questo quadro da evitare una prospettiva, verificatasi in circostanze analoghe quali quelle concernenti l´Indice nazionale delle anagrafi, che ha visto invece segmentare la disciplina in varie fonti, normative o amministrative. In casi del genere, si stratifica passo dopo passo l´introduzione di nuovi flussi e di basi di dati, introducendo, di fatto, imponenti banche di dati o significativi intrecci di informazioni senza che vi sia stata una valutazione preventiva d´insieme della proporzionalità del trattamento dei dati personali, del complessivo risultato ottenuto e delle corrispondenti garanzie per il cittadino.

Ciò premesso si formulano le seguenti osservazioni.

1. Base giuridica
Sul piano formale, si rileva la necessità di armonizzare il contenuto del provvedimento (che non reca, allo stato, un allegato tecnico ed è redatto in attuazione dell´art. 27, comma 8, lett. b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3) con i profili dell´individuazione delle caratteristiche e delle modalità di rilascio della Carta nazionale dei servizi (CNS), demandata ad un d.P.C.M. dall´art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, come pure delle regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati (demandata anch´essa ad altro decreto: art. 36, comma 5, cit.).

2. Unicità o pluralità della carta
Sempre sul piano formale, potrebbe essere meglio precisato nel testo se, come sembra, il cittadino potrà disporre di più d´una CNS rilasciata da diverse amministrazioni (cfr. art. 2, comma 6 dello schema), anziché di una sola CNS (cfr. art. 2, comma 2). Tale precisazione si riflette sulla convalida dei dati anagrafici in caso di rilascio di più carte.

3. Utilizzazione del codice fiscale
Dal punto di vista formale, anche per omogeneità con altri decreti che contengono definizioni normative di "dati identificativi della persona" senza prendere opportunamente in considerazione il codice fiscale (es., art. 1, comma 1, lett. d), d.P.C.M. 22 ottobre 1999, n. 437), è preferibile sopprimere la definizione di cui alla lettera d) dell´art. 1, inserendo negli articoli dello schema che si riferiscono ai dati identificativi della persona la diversa espressione "dati anagrafici della persona, nonché il codice fiscale".

Il codice fiscale è un dato personale che permette un utilizzo significativo, e che agevola l´intreccio di un numero rilevante di banche dati sulla base di una ricerca non nominativa; deve essere pertanto disciplinato in modo da selezionarne l´impiego sulla base di idonee garanzie, in attuazione della disciplina comunitaria in materia di trattamento dei dati personali (art. 8 dir. n. 95/46/CE). Appare al riguardo essenziale che venga introdotto nel testo il comma aggiunto proposto al successivo punto 6.

4. Il ruolo dell´Idice nazionale delle anagrafi
A proposito del ruolo dell´Indice nazionale delle anagrafi si sottolinea ancora il rischio indicato in premessa, anche in relazione ad altri schemi di decreto in preparazione che prefigurano allo stato un´ampia inclusione di dati nell´Indice.

Questa Autorità ha collaborato attivamente con le competenti amministrazioni per delineare la base giuridica dell´Indice (v. gli allegati pareri del 4 marzo 1999, 2 novembre 1999, 8 marzo 2000 e 29 maggio 2000), che può svolgere un´utile funzione, ma che è soggetto a determinati limiti, non potendosi giungere indirettamente alla sostanziale introduzione di un´anagrafe nazionale unica della popolazione, sovrapposta o addirittura sostitutiva delle anagrafi costituite presso ciascun comune.

L´equilibrio individuato in collaborazione con il Ministero dell´interno ha portato ad incardinare nell´Indice un solo snodo tecnico intermedio composto di un numero ristrettissimo di informazioni, idonee unicamente ad individuare dove un determinato cittadino risiede e a permettere pertanto agli enti legittimati di rivolgere solo al comune di residenza le richieste di informazioni anagrafiche.

Tale equilibrio va rigorosamente mantenuto in questa e in altre sedi normative.

Si ritiene quindi necessario modificare formalmente gli artt. 2, commi 3 e 4, e 8, comma 1, dello schema, in modo tale che l´Indice, in conformità alla legge vigente, resti solo uno "snodo" tecnico e non assuma di fatto il contenuto effettivo di sostanziale anagrafe nazionale per effetto dell´inserimento progressivo, decreto per decreto, di nuove informazioni.

Ciò comporta anche che la convalida dei dati anagrafici sia fatta, per l´eventuale tramite telematico dell´I.N.A., solo dal comune di residenza (art. 2, comma 4, dello schema) e che non sia, parimenti, il Ministero dell´interno a verificare la correttezza delle informazioni anagrafiche ricevute dal soggetto che rilascia la Carta (cfr., invece, l´art. 8, comma 1).

5. I rapporti con l´interessato
Si ripropone per la CNS il tema a lungo inutilmente rappresentato dal Garante a proposito dei dati personali inseribili nella Carta d´identità elettronica (CIE) in quanto "utili" a fini amministrativi o per pagamenti informatici (artt. 4 e 7 dello schema: (v. gli allegati pareri del 26 febbraio 1999, 12 luglio 2000 e 7 settembre 2000)). Come per la CIE, non è infatti chiaro se sia il cittadino, come auspicabile, ad esprimere un gradimento o a poter dissentire rispetto all´introduzione di determinati dati aggiuntivi, o se sia il soggetto pubblico che rilascia la Carta a decidere in proposito.

La circostanza è significativa e merita un chiarimento, anche perché altre amministrazioni potrebbero subordinare la prestazione di servizi all´uso della Carta. Analogo chiarimento potrebbe risultare opportuno rispetto ad una ipotetica restituzione della Carta.

Poiché l´attuazione dei predetti articoli 4 e 7 dovrebbe comunque rispettare il principio di pertinenza e non eccedenza delle informazioni personali rispetto alle finalità perseguite (art. 9 legge n. 675), sarebbe inoltre auspicabile riservare ad un´autorità centrale, quale lo stesso Ministro richiedente, il compito di determinare una griglia-tipo delle informazioni aggiuntive inseribili, da individuarsi con d.m. non regolamentare adottato sentito il Garante ex art. 31, comma 2, della legge n. 675.

6. Pertinenza e non eccedenza dei dati personali
Per assicurare la fiducia del cittadino e la richiamata trasparenza, considerato anche che si prevede di inserire il codice fiscale nel certificato di autenticazione della Carta (art. 3), andrebbe chiarito che le amministrazioni le quali si scambieranno dati per effetto della richiesta, del rilascio e dell´uso della Carta, potranno utilizzare i dati stessi per questi soli scopi, incluse eventuali verifiche sulla legittima richiesta delle prestazioni richieste tramite Carta.

Si potrebbe a tal fine inserire in un apposito articolo il seguente comma: "I dati personali forniti ai fini dell´accesso a servizi, compreso il codice fiscale, sono utilizzabili unicamente con le modalità tecniche necessarie per identificare l´interessato e per verificare la sua legittimazione al servizio.". Ciò al fine di delimitare ai casi necessari le interconnessioni tra sistemi informatici rese possibili dallo scambio di dati acquisiti per effetto dell´uso della Carta, a garanzia degli interessati.

7. Dati sanitari e monitoraggio della spesa sanitaria
L´art. 52, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ipotizza, tramite altri decreti di rango addirittura non regolamentare, la progressiva utilizzazione della Carta nazionale dei servizi a fini di monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere.

Su questo assai delicato profilo il Garante si riserva di formulare nella competente sede le relative osservazioni, per assicurare che legittime finalità di contenimento della spesa pubblica siano perseguite solo nel rispetto di un rigoroso rispetto del principio di proporzionalità, evitando in radice la costituzione di gigantesche banche dati contenenti dati sensibili.

Nel frattempo, poiché l´art. 4 dello schema si presta a possibili interpretazioni equivoche al riguardo, appare essenziale che l´inciso ", salve le limitazioni di cui all´articolo 22…" sia sostituito, allo stato, dalle parole: ", salvo si tratti dei dati di cui all´articolo 22…" e che si ribadisca che è riservata ad altra sede l´individuazione delle modalità di attuazione del menzionato art. 52, comma 9.

8. Uso personale della Carta
Appare infine necessario prevedere idonee misure per garantire che i servizi offerti tramite Carta siano regolarmente prestati solo all´effettivo avente diritto, e chiarire che i medesimi servizi sono espletati a seguito di una scelta dell´interessato, effettuata personalmente o tramite una persona realmente delegata. Ciò in quanto la Carta potrebbe essere eventualmente usata illecitamente da terzi, magari in riferimento a dati particolarmente delicati, oppure dallo stesso interessato, in conseguenza di pressioni indebite.

 

esprime ai sensi dell´articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il parere richiesto sullo schema di d.P.R. sulla diffusione e l´uso della Carta nazionale dei servizi, nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 9 luglio 2003

Il Presidente
Rodotà

Il Relatore
Rasi

Il Segretario generale
Buttarelli