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Provvedimento del 23 gennaio 2003 [1067855]

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[doc. web n. 1067855]

Provvedimento del 23 gennaio 2003

La mancata regolarizzazione, nei termini stabiliti, del ricorso al Garante comporta la declaratoria di inammissibilità (nella specie il ricorrente non ha regolarizzato il ricorso, dichiarando di volerlo ritirare).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 30 dicembre 2002, presentato da Alessandro Nosenzo nei confronti di Antonio Imbriano e Nadia Re;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 781 del 15 gennaio 2003 con la quale questa Autorità ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso;

CONSIDERATO che il ricorrente con nota pervenuta in data 22 gennaio 2003 ha dichiarato di voler ritirare il ricorso medesimo;

RITENUTA la necessità di dichiarare l´inammissibilità del ricorso;

VISTO l´art. 29 della legge n. 675/1996 e gli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 501/1998;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

DICHIARA:

l´inammissibilità del ricorso.

Roma, 23 gennaio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067855
Data
23/01/03

Tipologie

Decisione su ricorso