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Provvedimento del 23 gennaio 2003 [1067867]

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[doc. web n. 1067867]

Provvedimento del 23 gennaio 2003

L´adempimento da parte del titolare del trattamento alla richiesta dell´interessato di conoscere l´origine dei dati trattati, non preclude a quest´ultimo l´esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti del soggetto che ha fornito i dati al titolare.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Carla Ferrara

nei confronti di

Istituto Geografico De Agostini S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente espone di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, avendo ricevuto per posta l´offerta promozionale di un´opera di consultazione on line rivolta in particolare ad insegnanti, aveva chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza dei dati personali che la riguardano, di conoscerne l´origine (con particolare riguardo alla propria qualità di insegnante), la logica e le finalità del trattamento, nonché la loro cancellazione.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 2 gennaio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax in data 9 gennaio 2002, ha sostenuto:

  • di non aver riscontrato l´istanza ex art. 13 della legge n. 675 del 1996 presentata dalla ricorrente in quanto la stessa non sarebbe "stata correttamente smistata dall´ufficio di posta interna";
  • che i dati personali dell´interessata "sono stati forniti dalla Cemit Interactive Media S.p.A. (…), società specializzata nella raccolta e fornitura di dati (…) come risulta dalla corrispondenza allegata (…)" relativa alla richiesta di fornitura di "liste insegnanti" da parte di "De Agostini Mailing";
  • di aver cancellato i dati dell´interessata dai propri archivi.

La ricorrente, con fax del 14 gennaio 2003, ha sostenuto di non aver autorizzato la Cemit Interactive Media S.p.A. al trattamento dei propri dati personali che dalla documentazione inviata alla medesima ricorrente risulterebbero estratti dalle liste elettorali.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta dell´interessata volta ad accedere ai dati personali che la riguardano, e a conoscerne l´origine, nonché la logica e le finalità del trattamento, rivolta nei confronti di una società editrice.

La resistente ha nel complesso fornito all´interessata sufficienti indicazioni su tali profili, nonché sull´avvenuta cancellazione dei dati dai propri archivi.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde sul piano penale (art. 37-bis legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Resta impregiudicata la facoltà della ricorrente di esercitare nuovamente i diritti attribuiti dall´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti della società che avrebbe fornito i dati personali all´Istituto Geografico De Agostini S.p.A., dati che dalla documentazione acquisita risultano allo stato desunti dalle liste elettorali (sull´utilizzabilità di tali liste v. Provv. del Garante del 20 aprile 1998, in Bollettino n. 4, p. 13 ss.).

Non risulta peraltro che la società resistente abbia provveduto ad informare l´interessata circa il trattamento effettuato ai sensi dell´art. 10, comma 1, della legge n. 675, in base al quale "l´interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati (…)". In relazione a tale ipotesi di violazione, l´Ufficio provvederà pertanto a verificare con autonomo provvedimento i presupposti per l´applicazione della sanzione amministrativa di cui all´art. 39, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 675.

Per quanto concerne le spese va posto a carico della società resistente l´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Istituto Geografico De Agostini S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 23 gennaio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli