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Provvedimento del 6 febbraio 2003 [1067937]

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[doc. web. n. 1067937]

Provvedimento del 6 febbraio 2003

L´interessato ha diritto di accedere ai soli dati concernenti il traffico telefonico "in uscita", e non anche quello "in entrata", relativo ad una carta telefonica ricaricabile da lui utilizzata; ove il gestore fornisca idoneo riscontro alla richiesta di accesso a tali dati, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso presentato dall´interessato al Garante.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Antonio Olmeo

nei confronti di

Vodafone Omnitel N.V.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, possessore di una carta telefonica ricaricabile emessa da Vodafone Omnitel N.V., afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di accedere ai dati personali relativi al traffico telefonico "in entrata e in uscita" relativi alla predetta carta.

Il ricorrente dichiara di aver inviato il 17/10/2002 una prima richiesta che ha riformulato in data 1/11/2002 restituendo via fax a Vodafone Omnitel N.V. - unitamente ad una lettera di precisazioni - un apposito modulo di richiesta dalla stessa ricevuto e specificando che la richiesta di accesso ai dati di traffico era da intendersi riferita al periodo 01/12/2001- 31/10/2002 ed estesa anche alle telefonate "in entrata".

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla richiesta dei tabulati relativi alle telefonate in entrata, avendo nel frattempo "avuto notizia dell´introduzione della lettera e-bis) nell´art. 14, comma 1, della legge 31.12.1996 n. 675". Ha quindi chiesto che gli vengano messi a disposizione i tabulati delle sole telefonate "in uscita", che siano poste a carico della resistente le spese del procedimento e che questa Autorità proceda nei confronti dei responsabili della stessa "per qualsiasi illecito amministrativo o penale riscontrabile nel loro operato".

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 10 gennaio 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/98, Vodafone Omnitel N.V. - Direzione affari legali ha risposto con nota anticipata via fax il 16 gennaio 2003 nella quale ha sostenuto che:

  • dopo aver ricevuto il 17/10/2002 "formale richiesta di accesso" del ricorrente, provvedeva ad inviargli il 26/10/2002 il modulo ritenuto "necessario per la formalizzazione della richiesta di dettaglio di traffico in uscita", modulo che non sarebbe stato restituito alla medesima società debitamente compilato;
  • numerosi tentativi di contatto nei confronti del ricorrente da parte del Servizio clienti della società, volti a sollecitare l´invio del modulo di cui sopra, non sarebbero andati a buon fine;
  • "l´acquisizione del predetto modulo è indispensabile" in quanto nell´ipotesi di carte ricaricabili, come nel caso di specie, il titolare della carta, non avendo mai sottoscritto alcun contratto di abbonamento, è chiamato a fornire alla società resistente una "autocertificazione contenente la dichiarazione di essere l´unico ed esclusivo possessore ed utilizzatore della carta nel periodo di richiesta del traffico telefonico e ciò al fine di garantire la riservatezza di eventuali terzi divenuti medio tempore possessori ed utilizzatori delle medesima carta ricaricabile";
  • con riferimento ai dati relativi alle telefonate in entrata, la richiesta del ricorrente non poteva essere accolta in base a quanto disposto dall´art. 14, comma 1, lett. e-bis della legge n. 675/1996, non essendo stata fornita alcuna prova che, nel caso di specie, la mancata disponibilità di tali dati potesse arrecare "pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397";
  • di aver infine ricevuto, dopo il ricorso, la predetta dichiarazione del ricorrente.

Infine, nella medesima nota, la società ha dichiarato di aver allegato alla copia inviata al ricorrente il tabulato del traffico telefonico in "uscita" dalla data di attivazione della carta ricaricabile al 2/11/2001.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso ai dati di traffico telefonico in uscita relativi ad una carta telefonica ricaricabile.

In ordine alla richiesta di conoscere i dati di traffico telefonico in uscita va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo la società resistente fornito i dati richiesti dopo aver verificato il presupposto del possesso della carta e non emergendo dalla documentazione in atti profili di illiceità del trattamento dati effettuato nel caso di specie che giustifichino l´attivazione di autonomi procedimenti da parte del Garante.

Va disposta l´integrale compensazione delle spese fra le parti in ragione della descritta sequenza dei rapporti intercorsi fra le stesse prima e dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta dell´interessato di accedere ai dati relativi al traffico telefonico "in uscita";

b) compensate le spese tra le parti.

Roma, 6 febbraio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067937
Data
06/02/03

Tipologie

Decisione su ricorso