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Provvedimento del 27 febbraio 2003 [1068033]

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[doc. web. n. 1068033]

Provvedimento del 27 febbraio 2003

Non è fondata la richiesta di cancellazione dei dati che lo riguardano avanzata dall´interessato nei confronti di una società di telecomunicazioni, ove questa detenga i dati in relazione a contratti intercorsi tra le parti - nella specie, relativi alla fornitura di servizi di telefonia -.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Luigi Pepe

nei confronti di

Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, già titolare di un contratto per servizi di telefonia con Wind Telecomunicazioni S.p.A., afferma di non aver ricevuto riscontro da parte della società medesima ad un’istanza, formulata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675 del 1996, con la quale aveva chiesto di conoscere tutti i dati personali che lo riguardano, la loro origine, la logica e le finalità del trattamento, con particolare riferimento ad alcune informazioni relative alla disdetta di varie utenze mobili dallo stesso formulata nel 1999.

Con la medesima istanza l’interessato ha chiesto altresì di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e di ottenere la cancellazione dei dati e l’attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i predetti dati sono stati comunicati.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 6 febbraio 2003, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha risposto con una nota anticipata via fax il 14 febbraio 2003 comunicando tutti i dati personali dell’interessato in proprio possesso e sostenendo:

  • che «tali dati vengono trattati per le finalità strettamente connesse all’esecuzione dei contratti (…) e per l’erogazione del servizio di telefonia», come specificato nell’informativa fornita ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 di cui il ricorrente avrebbe «preso visione al momento della sottoscrizione dei contratti e della adesione ai servizi Wind»;
  • di non poter cancellare i dati personali dell’interessato in quanto il loro trattamento «è avvenuto nel pieno rispetto della normativa vigente (…)»;

Nel predetto riscontro Wind Telecomunicazioni S.p.A ha inoltre fornito indicazioni con riferimento ai dati personali del ricorrente relativi alla disdetta del contratto di abbonamento di due utenze mobili dallo stesso formulata nel 1999, dichiarandosi disponibile «per qualsiasi ulteriore chiarimento».

Il ricorrente ha replicato con fax inviato in data 18 febbraio 2003, manifestando la propria perplessità in merito ai riscontri ottenuti, in particolare:

  • eccependo di non aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 10 della legge n. 675/1996;
  • sostenendo che Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha omesso di fornire adeguato riscontro «cartaceo (…) ai sensi dell’art. 17, co. 6 del d.P.R. n. 501/98 relativamente alla documentazione di disdetta» delle utenze mobili formulata nel 1999;
  • chiedendo di porre a carico del titolare le spese del procedimento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una società di telecomunicazioni in relazione alla fornitura di servizi di telefonia.

Va anzitutto accolto il ricorso con riferimento alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Il titolare del trattamento non ha infatti fornito riscontro a tale richiesta e dovrà pertanto comunicare all’interessato gli estremi identificativi del/dei responsabile/i eventualmente designati ai sensi dell’art. 8 della legge n. 675/1996 entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento.

Con riferimento alla specifica richiesta dell’interessato di ottenere la comunicazione dei dati personali che lo riguardano, riferiti alla disdetta delle utenze mobili effettuata dallo stesso nel 1999, su supporto cartaceo, ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.P.R. n.501/1998, il titolare del trattamento si è poi limitato a fornire al ricorrente una dettagliata ricostruzione dei fatti, senza però fornire la relativa documentazione e manifestando solo una generica disponibilità a fornire eventuali, ulteriori chiarimenti.

Anche in ordine a tale profilo il ricorso va quindi accolto e il titolare dovrà fornire al ricorrente, entro il predetto termine, i dati personali contenuti nella predetta documentazione provvedendo alla loro trasposizione su supporto cartaceo o informatico in conformità a quanto previsto dall’art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 501/1998.

Va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in riferimento alla richiesta dell’interessato di conoscere gli altri dati che lo riguardano, la loro origine, le finalità e modalità del trattamento e di ottenere la comunicazione degli stessi in forma intellegibile. La società resistente ha infatti fornito in proposito un idoneo riscontro a tali richieste.

In relazione alla richiesta di cancellazione dei dati, il ricorso deve essere invece dichiarato infondato. L’art. 13, comma 1, lett. c), della legge n. 675 prevede infatti che tale richiesta possa essere proposta soltanto nel caso in cui il trattamento dei dati sia stato effettuato in violazione di legge.

Nel caso in questione non risultano, allo stato della documentazione in atti, violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali tali da giustificare la richiesta specifica dell’interessato, tenendo anche conto che il trattamento e la successiva comunicazione dei dati stessi risultano essere stati effettuati in relazione a contratti intercorsi tra le parti.

Peraltro, con separato provvedimento dell’Ufficio, verrà instaurato un autonomo procedimento per verificare l’idoneità dell’informativa rilasciata all’interessato e della manifestazione di volontà allo stesso richiesto.

L’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 125 euro a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente ed in modo non completo.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso con riferimento alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e ordina a Wind Telecomunicazioni S.p.A. di dare comunicazione al ricorrente del nominativo del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i entro il termine di cui in motivazione, dando conferma dell’avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di ottenere la comunicazione dei dati personali contenuti nella documentazione inerente alla disdetta delle utenze mobili effettuata dal ricorrente nel 1999 e ordina alla società resistente di ottemperare a tale richiesta, nei termini di cui in motivazione, entro il medesimo termine di cui in motivazione, dando comunicazione dell’avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei termini di cui in motivazione, in relazione alle altre richieste;

d) dichiara infondata la richiesta dell’interessato volta ad ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano;

e) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari a euro 125, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico della società Wind Telecomunicazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 27 febbraio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068033
Data
27/02/03

Tipologie

Decisione su ricorso