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Provvedimento del 12 marzo 2003 [1068151]

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[doc. web n. 1068151]

Provvedimento del 12 marzo 2003

Qualora il titolare del trattamento fornisca integrale riscontro alle richieste dell´interessato, il procedimento dev´essere definito con declaratoria di non doversi provvedere (nel caso in questione, l´editore di un quotidiano ha comunicato all´interessata le modalità attraverso cui era venuto a conoscenza di una sua lettera, successivamente oggetto di pubblicazione sul giornale).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Società Edizioni & Pubblicazioni - S.E.P. S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Secolo XIX";

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente ritiene di aver ricevuto un pregiudizio dalla pubblicazione (in data 29 novembre 2002) da parte del quotidiano "Il Secolo XIX" di un articolo che riportava stralci di una lettera nella quale la stessa lamentava alcune irregolarità nello svolgimento di un concorso pubblico al quale aveva partecipato.

L´interessata afferma, in particolare, di non aver ricevuto riscontro dalla citata testata giornalistica ad un´istanza inoltrata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con cui aveva chiesto di conoscere l´origine dei dati personali che la riguardano.

La lettera era stata indirizzata dall´interessata a diversi destinatari ma non alla testata giornalistica resistente, sebbene nel testo della stessa la ricorrente si fosse riservata la facoltà di comunicare in seguito l´accaduto agli organi di stampa.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 la ricorrente ha ribadito la propria richiesta, deducendo anche che l´articolo in questione (che riportava anche le proprie generalità in modo ritenuto non essenziale ai fini del diritto di cronaca) contrasterebbe con la disciplina sulla protezione dei dati personali, considerata anche l´assenza di ogni forma di consenso diretto o indiretto alla pubblicazione della lettera ritenuta alla stregua di "una comunicazione personale indirizzata ad alcune persone e non alla collettività".

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 18 febbraio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 il direttore responsabile del quotidiano, per conto del titolare del trattamento, ha risposto con nota inviata via fax in data 24 febbraio 2003, sostenendo che:

  • la lettera in questione sarebbe "pervenuta via posta all´ufficio di corrispondenza del (...) quotidiano (...) sito in Sarzana";
  • "ricevuta la missiva, indirizzata a svariati soggetti, il responsabile dell´ufficio di corrispondenza -dopo aver tentato svariate volte ma inutilmente di porsi in contatto con la sig.a XY- provvedeva ad accertare presso alcuni dei soggetti destinatari l´effettivo invio della missiva e l´autenticità della lettera";
  • "in linea con quanto dichiarato dalla sig.a XY nel testo della missiva", il quotidiano aveva ritenuto che la lettera fosse stata inviata dall´interessata medesima;
  • "dopo aver ricevuto la richiesta ex art. 13 legge n. 675/1996, il responsabile dell´ufficio di corrispondenza" aveva già fornito telefonicamente alla ricorrente le informazioni richieste.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

La questione sottoposta all´esame di questa Autorità concerne un trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche.

Le informazioni contenute nel testo dell´articolo contestato riferite all´interessata, comprensive degli estremi identificativi nonché di riferimento al luogo di residenza ed all´attuale sede di lavoro della stessa, configurano un trattamento di "dati personali" secondo la definizione di cui all´art. 1, comma 2, lett. c), della legge n. 675/1996.

Quanto alla specifica richiesta relativa all´origine dei dati, formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 e riproposta con il ricorso, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Il titolare del trattamento ha fornito riscontro a tale richiesta, sostenendo (con dichiarazione della cui genuinità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") le modalità attraverso le quali è venuto a conoscenza del testo della lettera.

Deve essere invece dichiarata inammissibile, in quanto non previamente formulata all´editore resistente nella richiesta ex art. 13, l´ulteriore richiesta relativa all´asserito contrasto del trattamento con la disciplina sul trattamento dei dati personali.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alla richiesta concernente l´origine dei dati;

b) dichiara il ricorso inammissibile per quanto attiene all´ulteriore richiesta di cui in motivazione.

Roma, 12 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068151
Data
12/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso