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Provvedimento del 12 marzo 2003 [1068183]

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[doc.- web. n. 1068183]

Provvedimento del 12 marzo 2003

È inammissibile la richiesta di risarcimento del danno proposta al Garante, in quanto la legge non attribuisce all´Authority alcuna competenza al riguardo.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da XY rappresentato e difeso dall´Avv. Francesco Petrocchi presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Consum.it S.p.A.

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma che Consum.it S.p.A., cui si era rivolto per ottenere un finanziamento, non avrebbe dato riscontro ad una richiesta avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto chiarimenti in merito ai motivi del rifiuto del finanziamento, opponendosi al trattamento dei dati personali che lo riguardano con specifico riferimento alle informazioni relative ai protesti elevati per alcuni effetti cambiari (rispetto ai quali ha fornito documentazione attestante l´ottenuta riabilitazione ai sensi dell´art. 17 della legge n. 108/1996 e la relativa cancellazione dal registro informatico dei protesti ai sensi dell´art. 4 della legge n. 480/1995), dati che avrebbero indotto Consum.it S.p.A. a negare il finanziamento.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/96 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste chiedendo la cancellazione dagli archivi della società resistente dei dati trattati in violazione di legge, nonché "il risarcimento del danno non patrimoniale……. determinato in via equitativa".

A seguito dell´invito ad aderire formulato il 19 febbraio 2003 da questa Autorità, la società resistente, con nota anticipata via fax il 26 febbraio 2003, ha sostenuto:

  • di aver già comunicato al ricorrente, con lettera del 10.2.2003, che le domande di finanziamento rivolte alla stessa sono sottoposte ad un esame, operato con l´utilizzo di procedure di elaborazione automatizzate, che si basa sulla valutazione discrezionale di informazioni ed anche di dati oggettivi acquisiti attraverso interrogazioni di "banche dati esterne", oltre che di "archivi informatizzati di dati pubblici";
  • che le informazioni acquisite per l´esame delle richieste di finanziamento presentate dal ricorrente sono state comunicate alla società resistente da "Experian Italia (…) e Crif (…)";
  • che, a seguito dell´istanza del ricorrente, avendo verificato la non correttezza delle informazioni acquisite in relazione al medesimo, ha provveduto a cancellare dai propri archivi le informazioni inesatte ed ha richiesto alle "banche dati esterne" di provvedere alla rettifica dei dati da queste detenuti con riferimento al medesimo ricorrente;
  • di aver appreso, come da documentazione in atti, che i dati del cliente non sono più presenti nelle banche dati delle società sopra citate, essendo già stati "superati i tempi previsti per la loro conservazione in archivio".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la richiesta di cancellazione di dati riferiti ai protesti elevati nei confronti del ricorrente per alcuni effetti cambiari rispetto ai quali lo stesso ha ottenuto la riabilitazione ai sensi dell´art. 17 della legge n. 108/1996 e la relativa cancellazione dal registro informatico dei protesti ai sensi dell´art. 4 della legge n. 480/1995.

In ordine a tale richiesta va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Nel corso del procedimento la società resistente ha, infatti, fornito adeguati elementi di risposta, attestando, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37 bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), di aver cancellato dai propri archivi le informazioni inesatte detenute sul ricorrente e di avere ricevuto conferma da Crif S.p.A. ed Experian Information Services S.p.A. che i dati relativi alle richieste di finanziamento registrate a nome del ricorrente non sono più presenti nei loro archivi.

Deve invece essere infine dichiarata inammissibile l´istanza volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti, non avendo la legge attribuito competenze a questa Autorità in ordine a tale richiesta, che, se del caso, potrà essere proposta dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione, in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali che lo riguardano;

b) inammissibile il ricorso per quanto attiene alla richiesta di risarcimento del danno.

Roma, 12 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068183
Data
12/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso