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Provvedimento del 28 marzo 2003 [1068308]

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[doc. web n. 1068308]

Provvedimento del 28 marzo 2003

Il ricorso è inammissibile se il destinatario dell´istanza di accesso è soggetto diverso da quello contro il quale è stato proposto il ricorso.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Luigi Zuccherino;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente ha inviato un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 ad "abuse@tin.it" in qualità di "dominio di registrazione" di un indirizzo di posta elettronica ("occasionetuttadoro@tin.it") dal quale avrebbe ricevuto una comunicazione elettronica non desiderata relativa "alla possibilità di facili guadagni" e dal contenuto "altamente osceno". Con tale istanza l´interessato ha chiesto di conoscere l´origine dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile ovvero, nel caso in cui il "dominio" non fosse coinvolto direttamente nell´invio dell´e-mail contestata, di ottenere comunicazione dell´esatta "provenienza" della stessa o dei "soggetti responsabili" di tale invio.

In data 22 febbraio 2003, l´Abuse Staff di Seat Pagine Gialle S.p.A. ha riscontrato l´istanza dichiarando di avere registrato la segnalazione di abuso inviata dall´interessato e di essere in procinto di prendere i necessari provvedimenti nei confronti del proprio abbonato. Ad una successiva istanza dell´interessato con la quale lo stesso chiedeva espressamente "le generalità complete" dell´abbonato "responsabile dell´invio delle e-mail non autorizzate" al proprio indirizzo di posta elettronica, la stessa società ha risposto di non poter fornire tali dati a soggetti privati, ma di essere disposta a metterli a disposizione dell´autorità giudiziaria nel caso in cui l´interessato sporgesse regolare denuncia.

In data 10 marzo 2003, il ricorrente ha proposto un ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 per "sapere dalla "TIM", ovvero dal responsabile dell´invio" dell´e-mail in questione "quanto (...) richiesto" con l´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, chiedendo di porre a carico "delle controparti" le spese sostenute per il procedimento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso è inammissibile.

Come più volte rilevato da questa Autorità, il ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 può essere proposto solo nei confronti di un titolare o responsabile del trattamento cui sia stata precedentemente avanzata un´istanza in riferimento agli specifici diritti tutelati dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996.

Nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato tale istanza nei confronti di Seat Pagine Gialle S.p.A., attraverso l´indirizzo di posta elettronica "abuse@tin.it", ma ha poi presentato il ricorso nei confronti di un diverso titolare del trattamento, genericamente individuato in "TIM" (senza, peraltro, un´indicazione precisa degli elementi identificativi di tale titolare, come richiesto ai sensi dell´art. 18, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 501/1998). Tale soggetto appare, peraltro, del tutto estraneo al trattamento in questione.

Va inoltre rilevato che con lo strumento del ricorso non può essere portata all´attenzione del Garante qualsiasi violazione della legge sulla protezione dei dati personali, come può avvenire invece attraverso le segnalazioni e i reclami di cui all´art. 31 della medesima legge che possono essere proposte al Garante senza particolari formalità.

Peraltro, la richiesta formulata dal ricorrente volta a conoscere i dati personali di un terzo non rientra tra i diritti esercitabili ai sensi del citato art. 13 e non potrebbe comunque formare oggetto di ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 28 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068308
Data
28/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso