g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 28 marzo 2003 [1068317]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1068317]

Provvedimento del 28 marzo 2003

L´interessato ha diritto di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati che lo riguardano detenuti negli archivi del titolare del trattamento, ma non può pretendere la creazione, da parte di costui, di dati non esistenti negli archivi o una loro organizzazione secondo criteri diversi, delineati dallo stesso ricorrente (nel caso in questione il Garante, pur accogliendo in parte il ricorso, ha ritenuto adeguate le modalità con cui il titolare aveva fornito alcune informazioni richieste).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Andrea Sabbatini, rappresentato e difeso dagli avv. Camilla Cinti e Maurizio Discepolo presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Elisabetta Busuito presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, già dipendente di Telecom Italia S.p.A., lamenta di non avere ricevuto riscontro ad un´istanza formulata il 19 dicembre 2002, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del medesimo titolare e del responsabile, nonché la natura, l´origine, la logica e le finalità del trattamento dei dati personali che lo riguardano. Inoltre, in relazione ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale -un elenco dei quali era stato inviato al ricorrente in seguito ad una richiesta da questi precedentemente formulata con riferimento alla propria carriera professionale- lo stesso ha rilevato l´assenza di alcune informazioni personali che lo riguardano, specificamente elencate, e ne ha chiesto la comunicazione.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento e sottolineando in particolare che i dati fornitigli in precedenza dal datore di lavoro sarebbero carenti non risultando "descritto ed evidenziato il percorso professionale (...), cioè l´appartenenza a specifici settori ed i passaggi effettuati, nonché l´indicazione delle specifiche attività e mansioni svolte".

All´invito ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente, formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 in data 6 marzo 2003, il titolare del trattamento ha risposto con nota anticipata via fax il 17 marzo 2003 con la quale, nel fornire indicazioni in merito al titolare e al responsabile del trattamento, nonché ad origine, logica e finalità dello stesso (da ricondursi alla gestione del rapporto di lavoro), ha comunicato alcune delle informazioni richieste (in particolare in merito ai corsi di aggiornamento effettuati, alle strutture alle quali l´interessato è stato assegnato nel corso degli anni, a due attestati ottenuti nel 2001, nonché all´erogazione di un premio annuale), ha dichiarato di non detenerne altre, fornendo anche indicazioni in merito alle ragioni per cui le stesse non sarebbero conservate. In merito alle funzioni e mansioni svolte dal ricorrente, la resistente ha dichiarato che "le attività risultano essere quelle proprie della funzione di appartenenza" e che le mansioni sono "impiegatizie, corrispondenti al livello di inquadramento posseduto".

Il ricorrente ha replicato con nota inviata via fax in data 19 marzo 2003, rilevando in particolare la carenza di informazioni relative alle schede di valutazione riferite agli anni 1994-1999 e 2002, l´assenza di una precisa indicazione delle "attività e mansioni svolte" e la "mancata comunicazione delle ragioni tecnico-organizzative in forza delle quali il sig. Sabbatini è stato trasferito presso altro reparto". Il ricorrente ha altresì fornito alcune ulteriori indicazioni in ordine ad un tentativo di conciliazione ai sensi dell´art. 410 c.p.c. che lo stesso avrebbe avviato nel 2002, e di cui non risulterebbe alcuna traccia nel fascicolo personale che lo riguarda, in modo da consentire al datore di lavoro di individuare i dati richiesti.

Con nota fax del 24 marzo 2003, il titolare del trattamento ha dichiarato:

  •  di detenere, allo stato, soltanto le schede di valutazione relative agli anni 2000 e 2001;
  •  che nessuna scheda è stata redatta nel 1994 non avendo l´interessato ancora raggiunto il livello professionale a partire dal quale le stesse vengono redatte;
  •  che la scheda relativa al 2002 "non verrà consuntivata" "stante il passaggio del Sabbatini ad altra società";
  •  di stare "continuando la (...) ricerca" delle altre schede che "ove dovessero essere ritrovate, verranno senz´altro indicate" al ricorrente;
  •  che, per quanto concerne le altre richieste del ricorrente (relative alle attività e alle mansioni dallo stesso svolte e alle ragioni che avrebbero portato al suo trasferimento "ad altro reparto" -trasferimento che non si sarebbe in realtà realizzato, ma che sarebbe stato frutto di una "scissione del ramo d´azienda nel quale lo stesso lavorava e la sua incorporazione da parte di altra società"), la società ha già comunicato allo stesso tutti i dati personali che lo riguardano, specificando di non essere obbligata a creare ad hoc altri dati "per soddisfare altre e diverse esigenze informative del richiedente";
  •  di proseguire la ricerca dei dati personali del ricorrente relativi al tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. e di riservarsi di dargliene comunicazione non appena gli stessi saranno individuati.

Con nota del 26 marzo 2003, il ricorrente ha sostanzialmente ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta di accesso formulata dal ricorrente nei confronti di un ex datore di lavoro con particolare riferimento ad alcuni dati personali -puntualmente individuati e riferiti alla carriera professionale- che non risulterebbero presenti nel fascicolo personale detenuto dalla società.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle richieste di conoscere la natura e l´origine dei dati personali del ricorrente, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché la logica e le finalità del trattamento, avendo il titolare fornito in merito adeguato riscontro, seppure dopo la proposizione del ricorso.

Per quanto riguarda l´istanza di accesso formulata ai sensi dell´art 13 della legge n. 675/1996, il ricorso deve essere accolto in relazione alla richiesta di conoscere i dati personali relativi al ricorrente contenuti nelle schede di valutazione riferite agli anni 1995-1999 e i dati personali dello stesso riferiti al tentativo di conciliazione ai sensi dell´art. 410 c.p.c. espletato il 21 giugno 2002.

Al riguardo il titolare del trattamento ha fornito una risposta non integralmente esaustiva, subordinando l´eventuale comunicazione dei dati in questione al completamento delle ricerche già avviate presso i diversi archivi della società. La resistente dovrà pertanto, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, completare il riscontro fornito comunicando al ricorrente i dati personali in questione, ove rinvenuti, ovvero dando conferma, entro la medesima data, all´interessato e a questa Autorità di non detenere altri dati relativi al ricorrente oltre a quelli già resi accessibili allo stesso.

Va altresì dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta di ottenere la comunicazione degli altri dati personali allo stesso relativi, così come espressamente individuati nell´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996 del 19 dicembre 2002. Il titolare del trattamento ha infatti comunicato al ricorrente, nel corso del procedimento, le informazioni relative ai corsi di aggiornamento effettuati, alle strutture alle quali lo stesso è stato assegnato nel corso degli anni, a due attestati ottenuti nel 2001, nonché all´erogazione di un premio annuale nell´anno 2000. Va considerato soddisfacente anche il riscontro fornito in relazione alla richiesta di conoscere le funzioni e le mansioni svolte e le informazioni relative all´ asserita assegnazione dell´interessato "ad altro reparto", avendo la resistente dichiarato, con riferimento a tali richieste, di aver comunicato tutti i dati personali che lo riguardano detenuti nei propri archivi (dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche sul piano penale: art. 37-bis legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"). La risposta fornita corrisponde a quanto previsto dall´art. 17 del d.P.R. n. 501/1998 in tema di modalità di esercizio del diritto di accesso ai dati personali. Tale disposizione consente infatti di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali detenuti negli archivi del titolare del trattamento, ma non permette di richiedere al medesimo titolare la creazione di dati non esistenti nei propri archivi o l´organizzazione degli stessi secondo criteri delineati dall´interessato.

L´ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria (tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), va posto a carico di Telecom Italia S.p.A., considerata la mancanza di un riscontro alla richiesta precedentemente avanzata dall´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere i dati personali del ricorrente contenuti nelle schede di valutazione degli anni 1995-1999 e i dati relativi al tentativo di conciliazione di cui al punto 10 della richiesta formulata dal ricorrente ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 in data 19 dicembre 2002 e ordina a Telecom Italia S.p.A. di ottemperare a tali richieste nel termine di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle altre richieste;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 28 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068317
Data
28/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso